PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 41
Agricoltura
Tale Principio è conforme al Regolamento n. 1725/2003, modificato con i Regolamenti nn. 2236/2004, 2238/2004, 1274/2008, 70/2009 e quindi alle disposizioni al 31 dicembre 2009.
Il presente Principio contabile internazionale è stato approvato dal Board dello IASC nel dicembre 2000 ed entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2003 o da data successiva.
INTRODUZIONE
1. Lo IAS 41 definisce il trattamento contabile, l’esposizione del bilancio e l’informativa integrativa da fornire in presenza di attività agricole, problematica non precedentemente considerata da altri Principi contabili internazionali. Con attività agricola si intende la gestione da parte dell’impresa della trasformazione biologica di animali o piante viventi (attività biologiche) per la loro vendita come prodotti agricoli o come ulteriori attività biologiche.
2. Lo IAS 41 definisce, tra le altre cose, il trattamento contabile dei prodotti biologici nel corso della loro crescita, degenerazione, produzione e procreazione e per la valutazione iniziale del prodotto agricolo al momento del raccolto. Si richiede una valutazione al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita dalla valutazione iniziale dei prodotti biologici sino al momento del loro raccolto, a eccezione del caso in cui il fair value (valore equo) non possa essere alla sua prima rilevazione attendibilmente valutato. Per altro, lo IAS 41 non tratta il processo dei prodotti agricoli dopo il raccolto; per esempio, la trasformazione dell’uva in vino e della lana in filato.
3. Vi è la presunzione relativa che il fair value (valore equo) di una attività biologica possa essere attendibilmente valutato. Per altro, tale presunzione può essere vinta solo nella valutazione iniziale di una attività biologica per la quale i prezzi o i valori determinati dal mercato non sono disponibili e per la quale le stime alternative del fair value (valore equo) sono chiaramente inattendibili. In tale circostanza, lo IAS 41 richiede alle imprese di valutare tali attività biologiche al loro costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita durevole di valore accumulata. Una volta che il fair value (valore equo) di tale attività biologica diviene attendibilmente valutabile, una impresa deve valutarla al suo fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita. In tutti i casi, le imprese devono valutare i prodotti agricoli al momento del loro raccolto al loro fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita.
4. Lo IAS 41 richiede che i cambiamenti di fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita di una attività biologica siano inclusi nel calcolo del risultato dell’esercizio in cui questi hanno luogo. Nell’attività agricola, un cambiamento delle qualità fisiche di un animale vivente o pianta migliora o peggiora direttamente i benefici economici all’impresa. In base al concetto della operazione effettuata, cioè il criterio contabile del costo storico, un’impresa che si occupa di piantagioni boschive potrebbe non mostrare alcun ricavo fino al primo raccolto e vendita che potrebbero anche avvenire forse trent’anni dopo che le stesse sono state piantate. Dall’altra parte, un sistema contabile che rileva e valuta la crescita biologica facendo uso dei fair value (valore equo) correnti rileva cambiamenti di fair value (valore equo) per tutto l’arco temporale compreso tra il momento in cui gli alberi sono piantati e il raccolto.
5. Lo IAS 41 non stabilisce alcun nuovo principio per i terreni connessi all’attività agricola per i quali, invece, le imprese devono applicare lo IAS 16, Immobili, impianti e macchinari o lo IAS 40, Investimenti immobiliari, a seconda di quale Principio si riveli nella situazione attuale più appropriato. Lo IAS 16 richiede che il terreno sia valutato al costo al netto di qualsiasi perdita durevole di valore accumulata o al loro valore rivalutato. Lo IAS 40 richiede che i terreni che rientrano nella categoria degli investimenti immobiliari siano valutati al loro fair value (valore equo) o al costo al netto di qualsiasi perdita durevole di valore accumulata. Le attività biologiche che sono fisicamente connesse al terreno (per esempio, gli alberi in una foresta) sono valutate al loro fair value (valore equo) al netto dei loro costi stimati al punto di vendita separatamente dal terreno.
6. Lo IAS 41 richiede che i contributi pubblici non vincolati connessi a una attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita siano valutati come un provento quando, e solo quando, il contributo pubblico diviene esigibile. Se un contributo pubblico è vincolato, inclusi gli impegni in cui il contributo pubblico prevede che l’impresa non debba impegnarsi in determinate attività agricole, l’impresa deve rilevare il contributo pubblico come provento quando, e solo quando, le condizioni previste per tale contributo sono soddisfatte. Se un contributo pubblico si riferisce a una attività biologica valutata al suo costo al netto dell’ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita durevole di valore accumulata deve essere applicato lo IAS 20, Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica.
7. Lo IAS 41 entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2003 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
8. Lo IAS 41 non stabilisce alcuna specifica disposizione transitoria. L’applicazione dello IAS 41 è contabilizzata in conformità allo IAS 8, Utile (perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili.
9.L’Appendice A fornisce alcuni esempi illustrativi di applicazione dello IAS 41. L’Appendice B, Motivazioni per le conclusioni, schematizza le motivazioni per cui il Board ha optato per l’applicazione delle disposizioni previste dallo IAS 41.
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Paragrafi |
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1-4 |
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5-9 |
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5-7 |
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8-9 |
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10-33 |
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26-29 |
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Impossibilità a valutare attendibilmente il fair value (valore equo) |
30-33 |
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34-38 |
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39-57 |
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39 |
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40-57 |
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40-53 |
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54-56 |
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57 |
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58-59 |
I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l’applicazione contenute nel presente Principio e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non sia applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).
La finalità del presente Principio è di disciplinare il trattamento contabile, l’esposizione del bilancio e l’informativa connessa all’attività agricola.
1. Il presente Principio deve essere applicato per contabilizzare, quando connessi ad attività agricole:
(a) le attività biologiche;
(b) i prodotti agricoli al momento del raccolto;
(c) i contributi pubblici disciplinati dai paragrafi 34 e 35.
2. Il presente Principio non si applica a:
(a) terreni impiegati per l’attività agricola (vedere IAS 16, Immobili, impianti e macchinari, e IAS 40, Investimenti immobiliari); e
(b) attività immateriali connesse ad attività agricole (vedere IAS 38, Attività immateriali).
3. Il presente Principio si applica ai prodotti agricoli, ossia ai prodotti che rappresentano il raccolto delle attività biologiche dell’impresa, sino al momento del raccolto. Da quel momento in avanti viene applicato lo IAS 2, Rimanenze, o qualsiasi altro Principio contabile internazionale che risulti opportuno. Pertanto, il presente Principio non tratta il processo del prodotto agricolo successivo al raccolto, per esempio il processo che trasforma l’uva in vino da parte del vinicoltore che ha coltivato l’uva medesima. Benché tale processo possa rappresentare una estensione logica e naturale dell’attività agricola e gli eventi che hanno luogo possono presentare talune analogie con la trasformazione biologica, non è incluso nella definizione di attività agricola considerata nel presente Principio.
4. La tabella di seguito fornisce esempi di attività biologiche, prodotti agricoli e prodotti risultanti dalla trasformazione dopo il raccolto:
Definizioni connesse all’agricoltura
5. I seguenti termini sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:
L’attività agricola è la gestione da parte di un’entità della trasformazione biologica e del raccolto delle attività biologiche ai fini della loro vendita o della loro conversione in prodotti agricoli o ulteriori attività biologiche.
Il prodotto agricolo è il prodotto raccolto dell’attività biologica dell’impresa.
L’attività biologica è un animale vivente o una pianta.
La trasformazione biologica comprende i processi di crescita, degenerazione, maturazione, produzione e procreazione che originano mutamenti qualitativi o quantitativi in un’attività biologica.
Un gruppo di attività biologiche è un insieme similare di animali viventi o piante.
Il raccolto è la separazione fisica del prodotto dall’attività biologica o la cessazione delle fasi di vita di un’attività biologica.
I costi di vendita sono i costi incrementali direttamente attribuibili alla dismissione di un’attività, esclusi gli oneri finanziari e le imposte sul reddito.
6.Un’attività agricola copre campi di attività diversi tra loro; per esempio, allevamento di bestiame, silvicoltura, colture annuali o perenni, coltivazioni orticole e frutticole, floricoltura e acquacoltura (incluso l’allevamento dei pesci). Esistono, pur nella diversità, alcuni aspetti comuni:
(a) la tendenza a evolversi: Animali e piante viventi possono subire trasformazioni biologiche;
(b) la gestione della trasformazione: Tale gestione facilita la trasformazione biologica migliorando, o almeno, stabilizzando, le condizioni necessarie perché il processo possa avere luogo (per esempio, livelli nutritivi, umidità, temperatura, fertilità e luce). Tale gestione distingue l’attività agricola dalle altre attività. Per esempio, il raccolto derivante da risorse non gestite (quali per esempio pesca e deforestazione) non costituisce un’attività agricola; e
(c) La valutazione del cambiamento. I cambiamenti qualitativi (per esempio, la qualità genetica, la densità, la maturazione, la copertura di grasso, il contenuto delle proteine e la forza delle fibre) o quantitativi (per esempio, la progenie, il peso, i metri cubi, la lunghezza o il diametro delle fibre e il numero dei germogli) causati dalle trasformazioni biologiche o dal raccolto sono misurati e monitorati come funzione gestionale di routine.
7. La trasformazione biologica dà luogo alle seguenti tipologie di risultati:
(a) cambiamenti delle attività attraverso (i) crescita (incremento nella quantità o nel miglioramento della qualità di un animale o di una pianta); (ii) degenerazione (decremento nella quantità o deterioramento della qualità di un animale o di una pianta); o (iii) procreazione (creazione di ulteriori animali viventi o piante); o
(b) produzione di prodotti agricoli quali il lattice, le foglie di tè, la lana e il latte.
8. I seguenti termini vengono utilizzati nel presente Principio con i significati specificati: Il mercato attivo è un mercato in cui esistono tutte le seguenti condizioni:
(a) gli elementi commercializzati sul mercato risultano omogenei;
(b) compratori e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi momento; e
(c) i prezzi sono disponibili al pubblico. Il valore contabile è l’ammontare al quale un’attività è rilevata nello stato patrimoniale. Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. I contributi pubblici sono quelli definiti dallo IAS 20, Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica.
9. Il fair value (valore equo) di un’attività è basato sulla attuale localizzazione e condizione dell’attività in oggetto. Quale risultato possiamo avere, per esempio, che il fair value (valore equo) del bestiame in una fattoria è il prezzo del bestiame nei pertinenti mercati al netto dei costi di trasporto e degli altri costi che devono essere sostenuti per portare il bestiame al mercato.
10. L’impresa deve rilevare un’attività biologica o un prodotto agricolo quando e solo quando:
(a) l’impresa detiene il controllo dell’attività in virtù di eventi passati;
(b) è probabile che i benefici economici futuri associati all’attività affluiranno all’impresa; e
(c) il fair value (valore equo) o il costo dell’attività può essere valutato attendibilmente.
11. Nell’attività agricola, la detenzione del controllo può essere evinto, per esempio, dalla proprietà legale del bestiame e dalla marchiatura o altro tipo di segno presente sul bestiame al momento dell’acquisizione, nascita o svezzamento. I benefici futuri sono normalmente giudicati dalla valutazione delle qualità fisiche significative.
12. Un’attività biologica deve essere valutata alla rilevazione iniziale e a ogni data di riferimento del bilancio al suo fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, fatta eccezione per il caso descritto nel paragrafo 30 in cui il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente.
13. Un prodotto agricolo raccolto dalle attività biologiche dell’impresa deve essere valutato al suo fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita al momento del raccolto. Tale valutazione è il costo alla data in cui viene applicato lo IAS 2, Rimanenze, o altro Principio contabile internazionale applicabile.
14. [Eliminato]
15. Il calcolo del fair value (valore equo) di un’attività biologica o di un prodotto agricolo può essere facilitato raggruppando le attività biologiche o i prodotti agricoli in relazione ad alcune caratteristiche significative; per esempio, per età o qualità. L’impresa sceglie tali caratteristiche in relazione a quelle utilizzate nel mercato come base per il calcolo del prezzo.
16. Le imprese spesso stipulano contratti per vendere le loro attività biologiche o i loro prodotti agricoli a una data futura. I prezzi del contratto non sono necessariamente rilevanti nel valutare il fair value (valore equo), poiché il fair value (valore equo) riflette la situazione attuale del mercato in cui un compratore e un venditore disponibile effettuano una operazione. Quale risultato, il fair value (valore equo) di un’attività biologica o di un prodotto agricolo non è modificato a causa dell’esistenza di un contratto. In alcune circostanze, un contratto di vendita di una attività biologica o di un prodotto agricolo può rappresentare un contratto oneroso, come definito nello IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali. Ai contratti onerosi si applica lo IAS 37.
17. Se esiste un mercato attivo dell’attività biologica o del prodotto agricolo nella sua attuale localizzazione e condizione, il prezzo quotato in tale mercato costituisce il criterio appropriato per la valutazione del fair value (valore equo) dell’attività. Se l’entità ha accesso a differenti mercati attivi utilizza quello ritenuto più significativo. Per esempio, se l’entità ha accesso a due mercati attivi, dovrebbe usare il prezzo disponibile nel mercato che si suppone sarà quello usato.
18. Se non esiste alcun mercato attivo, le imprese utilizzano per la valutazione del fair value (valore equo), quando disponibili, uno o più tra i seguenti riferimenti:
(a) il prezzo della più recente transazione di mercato avvenuta, sempre che non si sia verificato alcun rilevante cambiamento nelle circostanze economiche tra la data della operazione e la data di riferimento del bilancio;
(b) i prezzi di mercato di attività simili con le rettifiche per riflettere le differenze; e
(c) i parametri di riferimento del settore quali il valore di un frutteto espresso per vassoio d’export (export tray), bushel o ettaro e il valore del bestiame espresso per chilogrammo di carne.
19. In alcune circostanze, le fonti informative elencate nel paragrafo 18 possono portare a diverse conclusioni sul fair value (valore equo) di una attività biologica o di un prodotto agricolo. L’impresa considera le motivazioni di tali differenze, al fine di giungere alla più attendibile stima di fair value (valore equo) entro un campo relativamente stretto di stime ragionevoli.
20. In alcune circostanze, può non essere presente alcun prezzo o valore determinato dal mercato di una attività biologica alle sue attuali condizioni. In tali circostanze, l’entità impiega nella determinazione del fair value (valore equo) il valore attuale dei flussi finanziari netti attesi dall’attività attualizzati a un tasso corrente di mercato.
21. La finalità di un calcolo del valore attuale dei flussi finanziari netti attesi è di determinare il fair value (valore equo) di una attività biologica nella sua attuale localizzazione e condizione. L’entità considera tale fatto nel determinare un appropriato tasso di attualizzazione che deve essere usato e nello stimare i flussi finanziari netti attesi. Nel determinare il valore attuale dei flussi finanziari netti attesi, un’entità include i flussi finanziari netti che gli operatori di mercato prevedrebbero di ottenere dall’attività nel suo mercato più rilevante.
22. L’impresa non include alcun flusso finanziario dovuto al finanziamento delle attività, all’imposizione fiscale o al ripristino delle attività biologiche dopo il raccolto (per esempio, il costo per ripiantare alberi in una foresta dopo il taglio).
23. Nel concordare il prezzo della transazione in una operazione fra controparti indipendenti, compratori e venditori consapevoli e disponibili considerano la possibilità di variazioni nei flussi finanziari. Ne consegue che il fair value (valore equo) riflette la possibilità di tali variazioni. In relazione a ciò, l’impresa incorpora le aspettative in merito a possibili variazioni dei flussi finanziari nei flussi finanziari attesi o nel tasso di attualizzazione o in qualche combinazione dei due. Nel determinare un tasso di attualizzazione, l’impresa utilizza assunzioni coerenti a quelle impiegate nella stima dei flussi finanziari attesi al fine di evitare che alcune assunzioni siano considerate due volte oppure ignorate.
24. Il costo può alcune volte approssimare il fair value (valore equo), particolarmente quando:
(a) si sono verificate solo piccole trasformazioni biologiche dal sostenimento del costo iniziale (per esempio, per le semenzali di alberi da frutta piantati immediatamente prima della data di chiusura dell'esercizio); o
(b) l’impatto della trasformazione biologica sul prezzo non è attesa essere rilevante (per esempio, per l’iniziale crescita nel ciclo produttivo di una piantagione di pini di trenta anni).
25. Le attività biologiche sono spesso fisicamente attaccate al terreno (per esempio, gli alberi in una foresta). Può non presentarsi alcun mercato distinto per le attività biologiche che sono attaccate al terreno ma può esistere un mercato attivo per le attività combinate, ossia, per le attività biologiche, terreni grezzi, e miglioramenti dei terreni considerati nel loro insieme. L’impresa può utilizzare le informazioni che riguardano le attività combinate per determinare il fair value (valore equo) delle attività biologiche. Per esempio, il fair value (valore equo) dei terreni grezzi e i miglioramenti dei terreni possono essere dedotti dal fair value (valore equo) delle attività combinate per giungere al fair value (valore equo) delle attività biologiche.
26. Un provento o un onere derivante alla rilevazione iniziale di una attività biologica al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita e da un cambiamento del fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita di una attività biologica deve essere incluso nel risultato dell’esercizio in cui si verifica.
27. Una perdita si può originare alla rilevazione iniziale di un’attività biologica, poiché i costi di vendita sono dedotti dalla determinazione del fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita di un’attività biologica. Un provento si può originare alla rilevazione iniziale di un’attività biologica, per esempio quando nasce un vitello.
28. Un provento o un onere derivante alla rilevazione iniziale di un prodotto agricolo al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita deve essere incluso nel risultato dell’esercizio in cui si origina.
29. Un provento o un onere si può originare alla rilevazione iniziale di un prodotto agricolo come conseguenza del raccolto.
Impossibilità a valutare attendibilmente il fair value (valore equo)
30. Vi è la presunzione che il fair value (valore equo) di un’attività biologica possa essere valutato attendibilmente. Tuttavia, tale presunzione può essere vinta solo in sede di rilevazione iniziale di un’attività biologica i cui prezzi o valori determinati dal mercato non sono disponibili e le cui stime alternative del fair value (valore equo) sono giudicate essere chiaramente inattendibili. In tale circostanza, l’attività biologica deve essere valutata al suo costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata. Una volta che il fair value (valore equo) di tale attività biologica può essere valutato attendibilmente, l’entità deve valutare l’attività al suo fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Una volta che un’attività biologica non corrente soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita (o è inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, si presume che il fair value (valore equo) possa essere valutato attendibilmente.
31. La presunzione di cui al paragrafo 30 può essere vinta solo in sede di rilevazione iniziale. Le imprese che hanno precedentemente valutato un’attività biologica al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita continuano a valutare l’attività biologica al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita sino alla dismissione.
32. In tutte le circostanze, le imprese devono valutare i prodotti agricoli al momento della raccolta al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Il presente Principio parte dal presupposto che è sempre possibile valutare attendibilmente il fair value (valore equo) del prodotto agricolo al momento del raccolto.
33. Nella determinazione del costo, dell’ammortamento accumulato e delle riduzioni durevoli di valore, le imprese devono fare riferimento rispettivamente allo IAS 2, Rimanenze, allo IAS 16, Immobili, impianti e macchinari e allo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività.
34. Un contributo pubblico non vincolato connesso a un’attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita deve essere rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio quando, e solo quando, il contributo pubblico diviene esigibile.
35. Se un contributo pubblico connesso a una attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita è vincolato, inclusi i casi in cui il contributo pubblico prevede che l’entità non si possa impegnare in specifiche attività agricole, l’entità deve rilevare il contributo pubblico nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio quando, e solo quando, le condizioni necessarie per usufruire del contributo pubblico sono soddisfatte.
36. I termini e le condizioni dei contributi pubblici possono variare. Per esempio, un contributo può richiedere all’entità di coltivare in un luogo particolare per cinque anni e di restituire il contributo per intero se ha coltivato per meno di cinque anni. In tale circostanza, il contributo pubblico non è rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio sino a che non sono passati i cinque anni. Tuttavia, se i termini del contributo consentono che parte del medesimo sia trattenuto al passare del tempo, l’entità rileva tale parte nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio secondo un criterio temporale.
37. Se un contributo pubblico fa riferimento a un’attività biologica valutata al costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita durevole di valore accumulata (vedere paragrafo 30), si applica lo IAS 20, Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica.
38. Il presente Principio richiede un trattamento diverso dallo IAS 20, se un contributo pubblico fa riferimento a un’attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita oppure se un contributo pubblico richiede che l’impresa non si impegni in una determinata attività agricola. Lo IAS 20 si applica solo a un contributo pubblico connesso a un’attività biologica valutata al costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita durevole di valore accumulata.
ESPOSIZIONE E INFORMAZIONI INTEGRATIVE
39.(*).
(*) Paragrafo soppresso dal Reg. (CE) n. 2238/2004.
40. Le imprese devono indicare in aggregato il provento o l’onere originato durante l’esercizio in corso in sede di prima rilevazione delle attività biologiche e dei prodotti agricoli e il cambiamento del fair value (valore equo) al netto costi di vendita delle attività biologiche.
41. Le imprese devono fornire una descrizione di ciascun gruppo di attività biologiche.
42. L’informativa di cui al paragrafo 41 può essere di natura sia discorsiva sia quantitativa.
43. Si incoraggiano le imprese a fornire una descrizione quantitativa di ciascun gruppo di attività biologiche, distinguendo, come ritenuto più appropriato, tra attività biologiche consumabili e fruttifere oppure tra attività biologiche mature o non mature. Per esempio, l’impresa può indicare i valori contabili delle attività biologiche consumabili e delle attività biologiche fruttifere suddivise per gruppo. L’impresa può, inoltre, dividere tali valori contabili tra attività mature e attività non mature. Le distinzioni proposte forniscono informazioni che possono risultare utili nella valutazione della tempistica dei futuri flussi finanziari. Le imprese devono indicare il criterio con cui tali distinzioni sono effettuate.
44. Le attività biologiche consumabili sono quelle attività che devono essere raccolte in quanto divenute prodotti agricoli oppure vendute come attività biologiche. Esempi di attività biologiche consumabili sono il bestiame destinato alla produzione della carne, il bestiame destinato alla vendita, i pesci da allevamento, le piante quali il granturco e i cereali e gli alberi fatti crescere per una successiva vendita come legname grezzo. Le attività biologiche fruttifere sono le attività biologiche diverse da quelle consumabili; per esempio, il bestiame da cui viene prodotto il latte, le viti, gli alberi da frutta e gli alberi da cui viene tratta la legna senza abbattere l’albero. Le attività biologiche fruttifere non sono prodotti agricoli ma piuttosto prodotti che si rigenerano autonomamente.
45. Le attività biologiche possono essere classificate come attività biologiche mature o come attività biologiche non mature. Le attività biologiche mature sono quelle che hanno raggiunto le caratteristiche necessarie per essere raccolte (per le attività biologiche consumabili) oppure che sono in grado di sostenere raccolti regolari (per le attività biologiche fruttifere).
46. Se non indicato altrove nell’informativa pubblicata con il bilancio, le imprese devono descrivere:
(a) la natura delle proprie attività con riferimento a ciascun gruppo di attività biologiche; e
(b) le valutazioni o le stime non finanziarie di quantità fisiche di:
(i) ciascun gruppo di attività biologiche dell’impresa alla fine dell’esercizio; e
(ii) la produzione agricola realizzata nel corso dell’esercizio.
47. Le imprese devono indicare i criteri e le principali assunzioni considerati nel determinare il fair value (valore equo) di ciascun gruppo di prodotti agricoli al momento del raccolto e di ciascun gruppo di attività biologiche.
48. Le imprese devono indicare il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita del prodotto agricolo raccolto nel corso dell’esercizio, determinato al momento del raccolto.
49. Le imprese devono indicare:
(a) l’esistenza e i valori contabili delle attività biologiche con restrizioni al titolo di proprietà e i valori contabili delle attività biologiche date come garanzie per debiti assunti;
(b) l’importo di impegni assunti per lo sviluppo o per l’acquisizione di attività biologiche; e
(c) le strategie finanziarie di gestione del rischio connesse all’attività agricola.
50. Un’entità deve presentare una riconciliazione dei cambiamenti di valori contabili delle attività biologiche tra l’inizio e la fine dell’esercizio in corso. La riconciliazione deve includere:
(a) il provento o l’onere derivante dal cambiamento del fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita;
(b) gli incrementi dovuti agli acquisti;
(c) i decrementi attribuibili alle vendite e alle attività biologiche classificate
come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all’IFRS 5;
(d) i decrementi dovuti al raccolto;
(e) gli incrementi risultanti dalle aggregazioni di imprese;
(f)le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una differente moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell’entità che redige il bilancio; e
(g) gli altri cambiamenti.
51. Il fair value (valore equo) di una attività biologica al netto dei costi al punto di vendita può cambiare in relazione a cambiamenti fisici o a cambiamenti di prezzi del mercato. L’informativa distinta dei cambiamenti fisici e del prezzo risulta utile nella valutazione del risultato dell’esercizio in corso e delle prospettive future, in particolar modo quando siamo in presenza di un ciclo produttivo superiore all’anno. In tali circostanze, si incoraggiano le imprese a indicare, per gruppi o in altra maniera, l’ammontare dei cambiamenti di fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita inclusi nel risultato d’esercizio dovuti a cambiamenti fisici e di prezzo. Tale informazione è generalmente meno utile quando il ciclo produttivo è inferiore all’anno (per esempio, nell’allevamento dei polli o nella raccolta dei cereali).
52. La trasformazione biologica si può concretizzare in un numero di tipologie di cambiamenti fisici crescita, degenerazione, produzione e procreazione ciascuno osservabile e valutabile. Ciascuno di questi cambiamenti fisici ha una relazione diretta con i benefici economici futuri. Anche un cambiamento del fair value (valore equo) di una attività biologica dovuto alla raccolta rappresenta un cambiamento fisico.
53. L’attività agricola è spesso esposta a rischi climatici, malattie e altri rischi naturali. Qualora si verifichi un evento che dia origine a una voce rilevante di provento od onere, la natura e l’importo di quella voce sono indicati secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio. Esempi di un tale fatto possono essere una esplosione di una violenta epidemia, una inondazione, una grave siccità o una gelata e una invasione di insetti.
54. Se l’impresa valuta le attività biologiche al loro costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita durevole di valore accumulata (vedere paragrafo 30) alla fine dell’esercizio, deve indicare con riferimento a tali attività biologiche:
(a) una descrizione delle attività biologiche;
(b) una spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente;
(c) se possibile, il campo di stime entro cui il fair value (valore equo) è altamente probabile che si trovi;
(d) il tasso di ammortamento utilizzato;
(e) le vite utili o i tassi di ammortamento utilizzati; e
(f) il valore contabile lordo e l’ammortamento accumulato (aggregato con le perdite durevoli di valore accumulate) all’inizio e alla fine dell’esercizio.
55. Se, durante l’esercizio in corso, l’impresa valuta le attività biologiche al loro costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita durevole di valore accumulata (vedere paragrafo 30), essa deve indicare qualsiasi provento od onere rilevato per la dismissione di tali attività biologiche e la riconciliazione richiesta dal paragrafo 50 deve indicare separatamente gli ammontari relativi a tali attività biologiche. In aggiunta, la riconciliazione deve indicare i seguenti ammontari inclusi nel risultato d’esercizio connesso a tali attività biologiche:
(a) perdite durevoli di valore;
(b) ripristini di valore; e
(c) ammortamenti.
56. Se il fair value (valore equo) di una attività biologica precedentemente valutata al costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita durevole di valore accumulata diviene attendibilmente valutabile durante l’esercizio in corso, l’impresa deve indicare con riferimento a tali attività biologiche:
(a) una descrizione delle attività biologiche;
(b) una spiegazione del perché il fair value (valore equo) è divenuto attendibilmente valutabile; e
(c) l’effetto di tale cambiamento.
57. Le imprese devono indicare con riferimento alle attività agricole trattate nel presente Principio le seguenti informazioni:
(a) la natura e la misura dei contributi pubblici rilevati in bilancio;
(b) le condizioni non soddisfatte e le altre sopravvenienze connesse ai contributi pubblici; e
(c) i decrementi rilevanti attesi dei contributi pubblici erogati.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
58. Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dal primo bilancio che inizia dal 1° gennaio 2003. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’impresa applica il presente Principio a partire da un esercizio che inizia prima del 1° gennaio 2003, tale fatto deve essere indicato.
59. Il presente Principio non stabilisce alcuna specifica disposizione transitoria. L’adozione del presente principio è contabilizzata in conformità a quanto previsto dallo IAS 8, Utile (perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili.
60 I paragrafi 5, 6, 17, 20 e 21 sono stati modificati ed il paragrafo 14 è stato eliminato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.