PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
Tale Principio è conforme ai Regolamenti n. 2238/2004, modificato con i Regolamenti n. 1274/2009, 70/2009 e quindi alle disposizioni al 31 dicembre 2009.
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Paragrafi |
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1-2 |
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3-4 |
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5-6 |
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7-31 |
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7-12 |
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13 |
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14-31 |
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19-27 |
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22 |
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23-27 |
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28-31 |
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32-40 |
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39-40 |
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41-49 |
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43-48 |
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49 |
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Impraticabilità nell’applicazione retroattiva e nella determinazione retroattiva dei valori |
50-53 |
54 |
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55-56 |
Il presente Principio sostituisce lo IAS 8 Utile (perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
1. La finalità del presente Principio è di disciplinare i criteri per la selezione e il cambiamento di principi contabili, unitamente al relativo trattamento contabile e all’informativa sui cambiamenti di principi contabili, sulle modifiche nelle stime contabili e sulle correzioni di errori. Il Principio si propone inoltre, di migliorare la rilevanza e l’attendibilità del bilancio delle entità, e la comparabilità di tali bilanci nel tempo e con i bilanci di altre entità.
2. Le disposizioni sull’informativa concernente i principi contabili, fatta eccezione per i cambiamenti di principi contabili, sono contenute nello IAS 1 Presentazione del bilancio.
3. Il presente Principio deve essere applicato nella selezione e nell’applicazione dei principi contabili, nella contabilizzazione dei cambiamenti di principi contabili, dei cambiamenti nelle stime contabili e delle correzioni di errori di esercizi precedenti.
4. Gli effetti fiscali connessi a correzioni di errori di periodi precedenti e rettifiche retroattive effettuate per applicare i cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati e illustrati in base a quanto previsto dallo IAS 12 Imposte sul reddito.
5. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
I principi contabili sono i principi, concetti di base, convenzioni, regole e prassi applicati dall’impresa nella preparazione e nella presentazione del bilancio.
Un cambiamento nelle stime contabili è una rettifica del valore contabile di un’attività o passività o la quantificazione del sistematico deprezzamento di un’attività, che risulta dalla valutazione della sua attuale condizione e dei futuri benefici attesi e obbligazioni associate con attività e passività. I cambiamenti nelle stime contabili si originano da nuove informazioni acquisite o da nuovi sviluppi e, conseguentemente, non sono correzioni di errori.
International Financial Reporting Standard (IFRS) sono i Principi e le Interpretazioni adottati dall’International Accounting Standards Board (IASB). Questi includono:
(a) International Financial Reporting Standard;
(b) i Principi contabili internazionali (IAS); e
(c) le Interpretazioni elaborate dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) o dal precedente Standing Interpretations Committee (SIC).
Rilevante: omissioni o errate misurazioni di voci sono rilevanti se potrebbero, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell’omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante.
Gli errori di esercizi precedenti sono omissioni e errate misurazioni di voci nel bilancio dell’entità per uno o più esercizi derivanti dal non utilizzo o dall’utilizzo erroneo di informazioni attendibili che:
(a) erano disponibili quando i bilanci di quegli esercizi erano autorizzati all’emissione; e
(b) si poteva ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella redazione e presentazione di quei bilanci.
Tali errori includono gli effetti di errori aritmetici, errori nell’applicazione di principi contabili, sviste o interpretazioni distorte di fatti, e frodi.
L’applicazione retroattiva è l’applicazione di un nuovo principio contabile alle operazioni, altri eventi e condizioni come se quel principio fosse sempre stato applicato.
La determinazione retroattiva dei valori consta nel correggere la rilevazione, la valutazione e l’informativa concernente gli importi di elementi del bilancio come se l’errore di un esercizio precedente non fosse mai avvenuto.
Non fattibile: Applicare una disposizione non è fattibile quando l’entità, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non può applicarla. Per un particolare esercizio precedente, non è fattibile applicare un cambiamento di un principio contabile retroattivamente o determinare retroattivamente un valore per correggere un errore se:
(a) gli effetti dell’applicazione retroattiva o della determinazione retroattiva dei valori non sono determinabili;
(b) l’applicazione retroattiva o la determinazione retroattiva dei valori richiede supposizioni circa quale sarebbe stato l’intento della direzione aziendale in quell’esercizio; o
(c) l’applicazione retroattiva o la determinazione retroattiva dei valori richiede stime significative di importi ed è impossibile distinguere obiettivamente le informazioni su quelle stime che:
(i) forniscono prove di circostanze che esistevano alla(e) data(e) in cui tali importi dovevano essere rilevati, valutati o indicati; e
(ii) sarebbero state disponibili quando i bilanci per tale esercizio precedente erano autorizzati alla pubblicazione da altre informazioni.
L’applicazione prospettica di un cambiamento di un principio contabile e della rilevazione dell’effetto di un cambiamento nella stima contabile, sono rispettivamente:
(a) l’applicazione di un nuovo principio contabile a operazioni, altri eventi e circostanze che si verificano dopo la data alla quale il principio viene cambiato; e
(b) la rilevazione dell’effetto del cambiamento nella stima contabile nel cor-rente e nei futuri esercizi interessati dal cambiamento.
6. Determinare se un’omissione o una errata misurazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori, e quindi essere rilevante, richiede di tenere in considerazione le caratteristiche di tali utilizzatori. Il Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio statuisce nel paragrafo 25 che «si presume che gli utilizzatori abbiano una ragionevole conoscenza dell’attività commerciale, economica e contabile e una volontà a studiare l’informativa con ragionevole diligenza». Quindi, la valutazione necessita di prendere in considerazione come presumibilmente questi utilizzatori possano essere ragionevolmente influenzati nel prendere le proprie decisioni economiche.
Selezione e applicazione dei Principi contabili
7. Quando un IFRS si applica specificatamente a una operazione, altro evento o circostanza, la scelta del principio o dei principi applicati per la contabilizzazione di tale voce deve essere determinata dall’applicazione dell’IFRS.
8. Gli IFRS contengono i principi contabili che lo IASB ritiene possano determinare bilanci in grado di riportare informazioni rilevanti e attendibili sulle operazioni, altri eventi e circostanze cui essi si applicano. Tali principi non necessitano di essere applicati quando l’effetto della loro applicazione è irrilevante. Tuttavia è inappropriato effettuare, o lasciare non corrette, deviazioni irrilevanti dagli IFRS al fine di ottenere una particolare presentazione della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico, o dei flussi finanziari dell’entità.
9. Gli IFRS sono accompagnati da Guide volte ad assistere le entità nell’applicazione delle loro disposizioni. Tali guide precisano se costituiscono o meno parte integrante degli IFRS. Le guide che costituiscono parte integrante degli IFRS sono obbligatorie. Le guide che non costituiscono parte integrante degli IFRS non contengono disposizioni per la redazione del bilancio.
10. In assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificamente a una operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire una informativa che sia:
(a) rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; e
(b) attendibile, in modo che il bilancio:
(i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità;
(ii) rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma legale;
(iii) sia neutrale, cioè scevra da pregiudizi;
(iv) sia prudente; e
(v) sia completa con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti.
11. Nell’esercitare il giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale deve fare riferimento e considerare l’applicabilità delle seguenti fonti in ordine gerarchicamente decrescente:
(a) le disposizioni degli IFRS che trattano casi simili e correlati; e
(b) le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di valutazione per la contabilizzazione di attività, passività, ricavi e costi contenuti nel Quadro sistematico.
12. Nell’esprimere un giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale può inoltre considerare le disposizioni più recenti emanate da altri organismi preposti alla statuizione dei principi contabili che utilizzano un Quadro sistematico concettualmente simile per sviluppare i principi contabili, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore, nella misura in cui queste non siano in conflitto con le fonti del paragrafo 11.
Uniformità di principi contabili
13. L’entità deve selezionare e applicare i principi contabili in modo uniforme a operazioni simili, altri eventi e circostanze, a meno che un Principio o una Interpretazione richieda specificatamente o permetta una classificazione delle voci tale per cui principi differenti possono essere appropriati. Se un Principio o un’Interpretazione richiede o permette una tale classificazione, si deve selezionare e applicare uniformemente un appropriato principio contabile a ciascuna classe.
Cambiamenti di principi contabili
14. L’entità deve cambiare un principio contabile soltanto se il cambiamento:
(a) è richiesto da un Principio o da una Interpretazione; o
(b) produce un bilancio in grado di fornire informazioni attendibili e più rilevanti sugli effetti delle operazioni, altri fatti o circostanze sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico o sui flussi finanziari dell’entità.
15. Gli utilizzatori del bilancio necessitano di essere in grado di comparare il bilancio dell’entità nel tempo per identificare l’andamento della situazione patrimoniale finanziaria, dell’andamento economico e dei flussi finanziari. Quindi, gli stessi principi contabili sono applicati nel corso di ciascun esercizio e da un esercizio al successivo a meno che un cambiamento di principi contabili soddisfi uno dei criteri del paragrafo 14.
16. Le seguenti situazioni non rappresentano cambiamenti di principi contabili:
(a) l’applicazione di un principio contabile per operazioni, altri fatti o circostanze che differiscono nella sostanza da quelli verificatisi precedentemente; e
(b) l’applicazione di un nuovo principio contabile per operazioni, altri fatti o circostanze che non si sono mai verificati precedentemente o che erano irrilevanti.
17. L’applicazione iniziale di un principio per rideterminare il valore delle attività secondo quanto previsto dallo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari o dallo IAS 38 Attività immateriali è un cambiamento di principio contabile da trattarsi come una rideterminazione del valore secondo quanto previsto dallo IAS 16 o IAS 38, piuttosto che secondo quanto previsto dal presente Principio.
18. I paragrafi 19-31 non si applicano ai cambiamenti di principi contabili di cui al paragrafo 17.
Applicazione dei cambiamenti nei principi contabili
19. Subordinatamente al paragrafo 23:
(a) l’entità deve contabilizzare un cambiamento di principio contabile originato dall’applicazione iniziale di un Principio o una Interpretazione in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie, di quel Principio o Interpretazione; e
(b) quando l’entità cambia un principio contabile in sede di prima applicazione di un Principio o di una Interpretazione che non contiene disposizioni transitorie specifiche che si applicano a tale cambiamento, o cambia un principio contabile volontariamente, deve applicare il cambiamento retroattivamente.
20. Ai fini del presente Principio, un’applicazione anticipata di un Principio o di una Interpretazione non è un cambiamento volontario di principio contabile.
21. In assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificatamente a una operazione, altro evento, o circostanza, la direzione aziendale, può, secondo quanto previsto dal paragrafo 12, applicare un principio contabile secondo le più recenti disposizioni di un altro organismo di normazione di principi contabili che utilizza un Quadro sistematico concettuale simile nello sviluppare principi contabili. Se in seguito ad una modifica di tale disposizione, l’entità sceglie di cambiare un principio contabile, tale cambiamento è contabilizzato e presentato come un cambiamento volontario di principio contabile.
22. In relazione al paragrafo 23, quando un cambiamento di principio contabile è applicato retroattivamente in conformità a quanto previsto dal paragrafo 19(a) o (b), l’entità deve rettificare il saldo d’apertura di ciascuna componente di patrimonio netto interessata per il più remoto esercizio presentato e gli altri importi comparativi indicati per ciascun esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato.
Limitazioni dell’applicazione retroattiva
23. Quando il paragrafo 19(a) o (b) richiede l’applicazione retroattiva, si deve applicare un cambiamento di principio contabile retroattivamente fatta eccezione per il caso in cui non risulta fattibile determinare gli effetti specifici dell’esercizio interessato o l’effetto cumulativo del cambiamento.
24. Quando non è fattibile determinare gli effetti specifici dell’esercizio interessato derivanti dal cambiamento di un principio contabile sulla informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti presentati, l’entità deve applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all’inizio del più remoto esercizio per il quale l’applicazione retroattiva risulta fattibile che può anche essere l’esercizio in corso, e deve effettuare una rettifica corrispondente al saldo d’apertura di ciascuna componente di patrimonio netto interessata per questo esercizio.
25. Quando non è fattibile determinare l’effetto cumulativo all’inizio dell’esercizio corrente dell’applicazione di un nuovo principio contabile l’entità deve rettificare l’informativa comparativa per applicare il nuovo principio contabile prospetticamente per tutti gli esercizi precedenti presentati, a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile.
26. Quando l’entità applica un nuovo principio contabile retroattivamente, essa riporta gli effetti derivanti da tale applicazione ai dati comparativi degli esercizi precedenti più remoti nei limiti praticabili. L’applicazione retroattiva a un esercizio precedente non è fattibile a meno che sia possibile determinare l’effetto cumulativo sugli importi di entrambi gli stati patrimoniali di apertura e di chiusura di quell’esercizio. L’importo della rettifica risultante connessa ad esercizi antecedenti quelli presentati nel bilancio è rilevato nel saldo di apertura di ciascun componente di patrimonio netto del più remoto esercizio presentato. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un altra componente del patrimonio netto (per esempio, al fine di essere conformi a un Principio o a un’Interpretazione). Eventuali altre informazioni su esercizi precedenti, quali prospetti storici dei dati salienti di bilancio, sono a loro volta rettificate fino ai periodi più remoti nel limite della praticabilità.
27. Quando l’entità non può applicare un nuovo principio contabile retroattivamente, perché non è in grado di determinare l’effetto cumulativo derivante dall’applicazione del principio a tutti gli esercizi precedenti, questa, secondo quanto previsto dal paragrafo 25, applica il nuovo principio prospetticamente dall’inizio del primo esercizio in cui ciò risulta fattibile. Conseguentemente l’entità tralascia quella parte della rettifica cumulativa alle voci dell’attivo, passivo e patrimonio netto originatasi prima di tale data. È consentito cambiare un principio contabile anche se non è fattibile applicare il principio prospetticamente per qualsiasi esercizio precedente. I paragrafi 50-53 forniscono una linea guida sui casi in cui non è fattibile applicare un nuovo principio contabile a uno o più esercizi.
28. Quando l’applicazione iniziale di un Principio o di una Interpretazione ha un effetto sull’esercizio corrente o su eventuali esercizi precedenti, dovrebbe essere rilevato un tale effetto, eccetto quando non è fattibile determinare l’importo della rettifica, ovvero quando potrebbe avere un effetto su esercizi futuri, in tal caso un’entità deve indicare:
(a) il titolo del Principio o Interpretazione;
(b) quando applicabile, che il cambiamento di principio contabile è effettuato secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie;
(c) la natura del cambiamento di principio contabile;
(d) quando applicabile, una descrizione delle disposizioni transitorie;
(e) quando applicabile, le disposizioni transitorie che possono avere un effetto su esercizi futuri;
(f) per l’esercizio corrente e ciascun esercizio precedente presentato, nei limiti praticabili, l’importo della rettifica:
(i) per ciascuna voce di bilancio interessata; e
(ii) se lo IAS 33 Utile per azione si applica all’entità, relativamente all’utile per azione, di base o diluito;
(g) l’importo della rettifica relativa a esercizi antecedenti a quelli presentati, nei limiti praticabili; e
(h) se l’applicazione retroattiva richiesta dal paragrafo 19 (a) o (b) non è fattibile per un particolare esercizio precedente o esercizi precedenti rispetto a quelli presentati, le circostanze che hanno portato all’esistenza di tale condizione e la descrizione di come e da quando il cambiamento di principio contabile è stato applicato.
I bilanci di esercizi successivi non hanno necessità di ripetere queste indicazioni.
29. Quando un cambiamento volontario di principio contabile ha un effetto sull’esercizio corrente o su eventuali esercizi precedenti, dovrebbe essere rilevato un tale effetto, eccetto quando non è fattibile determinare l’importo della rettifica, ovvero quando potrebbe avere un effetto su esercizi futuri, in tal caso un’entità deve indicare:
(a) la natura del cambiamento del principio contabile;
(b) le ragioni per cui l’applicazione del nuovo principio contabile fornisce informazioni attendibili e più rilevanti;
(c) per l’esercizio corrente e per ciascun esercizio precedente presentato, nei limiti praticabili, l’importo della rettifica:
(i) per ciascuna voce di bilancio interessata; e
(ii) se lo IAS 33 si applica all’entità, relativamente all’utile per azione, di base e diluito;
(d) l’importo della rettifica relativa a esercizi antecedenti a quelli presentati, nei limiti praticabili; e
(e) se l’applicazione retroattiva non è fattibile per uno specifico esercizio precedente o esercizi precedenti a quelli presentati, le circostanze che hanno portato all’esistenza di quella condizione e a una descrizione di come e da quando il cambiamento di principio contabile è stato applicato.
I bilanci di esercizi successivi non necessitano la ripetizione di tali informazioni.
30. Quando l’entità non ha applicato un nuovo Principio o una nuova Interpretazione, emesso ma non ancora in vigore, l’entità deve indicare:
(a) tale fatto; e
(b) l’indicazione di informazioni conosciute o ragionevolmente stimabili, rilevanti per valutare il possibile impatto che l’applicazione del nuovo Principio o della nuova Interpretazione avrà sul bilancio dell’entità nell’esercizio dell’applicazione iniziale.
31. Nel conformarsi con il paragrafo 30, l’entità considera di indicare:
(a) il titolo di un nuovo Principio o di una nuova Interpretazione;
(b) la natura del cambiamento o di cambiamenti imminenti nel principio contabile;
(c)la data a partire dalla quale l’applicazione del Principio o dell’Interpretazione è richiesta;
(d) la data in cui ha programmato di applicare il Principio o l’Interpretazione per la prima volta, e
(e) alternativamente:
(i) una illustrazione dell’impatto che si prevede l’applicazione iniziale del Principio o dell’Interpretazione abbia sul bilancio dell’entità; e
(ii) se l’impatto non è conosciuto o ragionevolmente stimabile, una dichiarazione a tale riguardo.
CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI
32. A causa delle incertezze connesse alla gestione aziendale, molti elementi di bilancio non possono essere misurati con precisione, ma possono solo essere stimati. La stima comporta valutazioni basate sulle più recenti informazioni disponili. Per esempio, possono essere richieste stime di:
(a) crediti di realizzo;
(b) obsolescenza del magazzino;
(c) fair value (valore equo) delle attività o passività finanziarie;
(d) vite utili di, o il tasso di utilizzazione previsto dei benefici economici futuri attesi di, beni ammortizzabili; e
(e) obbligazioni di garanzia.
33. L’impiego di stime ragionevoli è parte essenziale della preparazione del bilancio e non ne intacca l’attendibilità.
34. Una stima può avere bisogno di essere rettificata se avvengono mutamenti nelle circostanze sulle quali la stima si era basata o in seguito a nuove informazioni, o
.di maggiore esperienza. Per sua natura, la revisione di una stima non è correlata a esercizi precedenti e non è la correzione di un errore.
35. Un cambiamento nella base di misurazione dei criteri applicati è un cambiamento di principio contabile, e non è un cambiamento nella stima contabile. Quando è difficile distinguere un cambiamento di principio contabile da un cambiamento nella stima contabile, il cambiamento è trattato come un cambiamento nella stima contabile.
36. L’effetto di un cambiamento nella stima contabile, diverso da un cambiamento a cui si applica il paragrafo 37, deve essere rilevato prospetticamente includendolo nel risultato economico:
(a) nell’esercizio in cui è avvenuto il cambiamento, se il cambiamento influisce solo su quell’esercizio; o
(b) nell’esercizio in cui è avvenuto il cambiamento e negli esercizi futuri, se il cambiamento influisce su tali esercizi.
37. Un cambiamento nella stima contabile deve essere rilevato rettificando il valore contabile di attività, passività, poste di patrimonio netto nell’esercizio in cui si è verificato il cambiamento nella misura in cui un cambiamento dà origine a cambiamenti di valore delle attività e passività interessate, o si riferisce a una posta di patrimonio netto.
38. La rilevazione prospettica dell’effetto di un cambiamento nella stima contabile significa che il cambiamento è applicato alle operazioni, altri eventi e circostanze che si sono verificate a partire dalla data del cambiamento di stima. Un cambiamento nella stima contabile può influire solo sul risultato economico dell’esercizio corrente, o sul risultato economico sia dell’esercizio corrente sia degli esercizi futuri. Per esempio, una modifica nella stima dell’importo della perdita su crediti influisce solo sul risultato economico dell’esercizio corrente e perciò è rilevato nell’esercizio corrente. Tuttavia, un cambiamento nella vita utile stimata o nelle modalità previste di utilizzo dei benefici economici riferibili a un’attività ammortizzabile influisce sulla quota di ammortamento dell’esercizio corrente e di ciascun esercizio futuro della vita utile residua dell’attività medesima. In entrambi i casi, l’effetto del cambiamento relativo all’esercizio corrente è rilevato come provento od onere nell’esercizio stesso. L’impatto, laddove esista, sugli esercizi futuri è rilevato come provento od onere negli esercizi futuri.
39. L’entità deve indicare la natura e l’importo di un cambiamento nella stima contabile che ha un effetto sull’esercizio corrente o si prevede abbia un effetto su esercizi futuri, fatta eccezione per l’indicazione degli effetti prodotti su esercizi futuri quando non è fattibile effettuare una tale stima.
40. Se l’importo dell’effetto sugli esercizi futuri non è presentato perché non è possibile effettuare la stima, l’entità deve indicare tale fatto.
41. Errori possono essere commessi nella rilevazione, valutazione, presentazione o informativa di elementi del bilancio. Il bilancio non è conforme agli IFRS se questo contiene errori rilevanti ovvero irrilevanti se commessi intenzionalmente per ottenere una particolare presentazione della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico o dei flussi finanziari dell’entità. Errori potenziali dell’esercizio corrente scoperti nel medesimo esercizio sono corretti prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione. Tuttavia, errori significativi a volte non sono scoperti sino ad un esercizio successivo, e tali errori di esercizi precedenti sono corretti nell’informativa comparativa presentata nel bilancio per tale esercizio successivo (vedere paragrafi 42-47).
42. Subordinatamente a quanto disposto dal paragrafo 43, l’entità deve correggere gli errori rilevanti di esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio autorizzato alla pubblicazione dopo la loro scoperta come segue:
(a) rideterminando nuovamente gli importi comparativi per l’/gli esercizio/i precedente/i in cui è stato commesso l’errore; o
(b) se l’errore è stato commesso precedentemente al primo esercizio presentato, rideterminando nuovamente i saldi di apertura di attività e passività e patrimonio netto per il primo esercizio presentato.
Limitazioni alla determinazione retroattiva dei valori
43. Un errore di un esercizio precedente deve essere corretto con una determinazione retroattiva dei valori, fatta eccezione per il caso in cui non sia fattibile determinare o l’effetto specifico del singolo esercizio ovvero l’effetto cumulativo dell’errore.
44. Quando non è fattibile determinare gli effetti di un errore riferibile specificatamente ad un singolo esercizio su un’informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti presentati, l’entità deve rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per il primo esercizio per il quale la determinazione retroattiva del valore è fattibile (che può essere l’esercizio corrente).
45. Quando non è fattibile determinare l’effetto cumulativo di un errore all’inizio dell’esercizio corrente per tutti gli esercizi precedenti, l’entità deve rideterminare i valori interessati nell’informativa comparativa per correggere l’errore prospetticamente a partire dalla prima data possibile.
46. La correzione di un errore di un esercizio precedente non incide sul risultato economico dell’esercizio in cui l’errore viene scoperto. Eventuali informazioni su esercizi precedenti, quali prospetti storici dei dati salienti di bilancio, sono rettificati a partire dalla data più lontana possibile.
47. Quando non è fattibile determinare l’importo di un errore (per es. un errore commesso nell’applicazione di un principio contabile) per tutti gli esercizi precedenti, l’entità, secondo quanto previsto dal paragrafo 45, determina i valori interessati nell’informativa comparativa prospetticamente a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile. Conseguentemente, l’entità tralascia quella parte della rettifica cumulativa alle voci dell’attivo, passivo e patrimonio netto originatasi prima di tale data. I paragrafi 50-53 forniscono una linea guida sui casi in cui non è fattibile correggere un errore per uno o più esercizi.
48. Le correzioni degli errori si distinguono dai cambiamenti nelle stime contabili. Le stime contabili, per loro natura, sono approssimazioni che necessitano di una modifica se si viene a conoscenza di informazioni aggiuntive. Per esempio, l’utile o la perdita rilevato a seguito di una risoluzione di un evento incerto non rappresenta una correzione di un errore.
Informativa su errori di esercizi precedenti
49. Nell’applicazione del paragrafo 42, l’entità deve indicare quanto segue:
(a) la natura dell’errore di un esercizio precedente;
(b) per ogni esercizio precedente, ove fattibile, l’importo della rettifica:
(i) per ciascuna voce di bilancio interessata; e
(ii) se lo IAS 33 si applica all’entità, relativamente all’utile per azione, di base e diluito;
(c) l’importo della correzione all’inizio del primo esercizio presentato; e
(d) se la determinazione retroattiva del valore non è fattibile per un particolare esercizio precedente, le circostanze che hanno portato all’esistenza di tale condizione e una descrizione di come e da quando l’errore è stato corretto.
I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tale informativa.
IMPRATICABILITÀ NELL’APPLICAZIONE RETROATTIVA E NELLA DETERMINAZIONE RETROATTIVA DEI VALORI
50. In alcune circostanze, non è fattibile rettificare l’informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti per ottenere la comparabilità con l’esercizio corrente. Per esempio, nell’/negli esercizio/i precedente/i i dati possono non essere stati raccolti in maniera tale da permettere l’applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile (incluso, al fine dei paragrafi 51-53, la sua applicazione prospettica a esercizi precedenti) o da consentire la determinazione retroattiva dei valori per correggere un errore di un esercizio precedente, e può non essere fattibile risalire all’informazione.
51. È spesso necessario effettuare stime per poter applicare un principio contabile ad elementi di bilancio rilevati o esposti con riferimento ad operazioni, altri eventi o circostanze. La stima è per sua natura soggettiva, e le stime possono essere formulate dopo la data di riferimento del bilancio. La formulazione di stime è potenzialmente più difficile quando si applica retroattivamente un principio contabile o si determinano retroattivamente i valori per correggere un errore di un esercizio precedente, a causa del periodo di tempo più lungo che potrebbe essere passato dal verificarsi dell’operazione, altro evento o circostanza interessata. Tuttavia, la finalità delle stime relative a esercizi precedenti rimane la stessa come per le stime effettuate nell’esercizio corrente, ossia, che la stima rifletta la situazione esistente al momento in cui l’operazione, altro evento o circostanza si è verificata.
52. Quindi, l’applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile o la correzione di un errore di un esercizio precedente richiede informazioni distinte che
(a) forniscano prove di circostanze che esistevano alla/e data(e) alla/e quale(i) l’operazione, altro fatto o condizione si è verificato, e
(b) sarebbero state disponibili quando il bilancio dei precedenti esercizi interessati erano autorizzati all’emissione da altre informazioni. Per alcune tipologie di stime (per es. una stima di fair value (valore equo) non basate su un prezzo o dati riscontrabili), non è fattibile distinguere tali tipologie di informativa. Quando l’applicazione o la determinazione retroattiva dei valori richiederebbe di effettuare una stima significativa per la quale è impossibile distinguere queste due tipologie di informazioni, non è fattibile applicare il nuovo principio o correggere l’errore di esercizio precedente retroattivamente.
53. Informazioni conosciute a posteriori non dovrebbero essere utilizzate quando si applica un nuovo principio contabile, o quando si correggono importi, per un esercizio precedente, sia facendo supposizioni su quali sarebbero state le intenzioni della direzione aziendale in un esercizio precedente ovvero stimando gli importi rilevati, valutati o esposti in un esercizio precedente. Per esempio, quando l’entità corregge un errore di un esercizio precedente nel valutare le attività finanziarie precedentemente classificate come investimenti posseduti fino a scadenza secondo quanto previsto dallo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione, non cambia il loro criterio di valutazione per quell’esercizio se la direzione aziendale ha deciso in seguito di non possederli fino a scadenza. Inoltre, quando l’entità corregge un errore di un esercizio precedente nel calcolare la sua passività per le assenze per malattia accumulate dai dipendenti secondo quanto previsto dallo IAS 19 Benefici per i dipendenti, non prende in considerazione i dati relativi a una stagione di influenza particolarmente acuta durante l’esercizio successivo, resi disponibili dopo che il bilancio per l’esercizio precedente è stato autorizzato alla pubblicazione. Il fatto che le stime significative siano richieste di frequente quando si rettifica l’informativa comparativa presentata per esercizi precedenti non impedisce una attendibile rettifica o correzione dell’informativa comparativa.
54. L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
Ritiro di altri pronunciamenti
55. Il presente Principio sostituisce lo IAS 8 Utile (perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, rivisto nella sostanza nel 1993.
56. Il presente Principio abroga le seguenti Interpretazioni:
(a) SIC-2 Coerenza nell’applicazione di principi contabili - Capitalizzazione di oneri finanziari; e
(b) SIC-18 Coerenza nell’applicazione dei principi contabili - Metodi alternativi.