IFRIC 19 - Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale
Tale Principio è conforme al Regolamento n. 662/2010 e quindi alle disposizioni al 31 dicembre 2010.
RIFERIMENTI
— Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio
— IFRS 2 Pagamenti basati su azioni
— IFRS 3 Aggregazioni aziendali
— IAS 1 Presentazione del bilancio
— IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori
— IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio
— IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione
PREMESSA
1 Un debitore e un creditore potrebbero rinegoziare i termini di una passività
finanziaria con il risultato che il debitore estingue la passività, interamente
o parzialmente, emettendo strumenti rappresentativi di capitale in favore del
creditore. Queste operazioni sono talvolta definite come «swap di debito contro
capitale azionario». L’IFRIC ha ricevuto richieste di fornire indicazioni sul
trattamento contabile di tali operazioni.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2 La presente Interpretazione
definisce il trattamento contabile che una entità deve applicare nel caso in cui
la rinegoziazione dei termini di una passività finanziaria determini l’emissione
di strumenti rappresentativi di capitale in favore di un proprio creditore, al
fine di estinguere interamente o parzialmente la stessa passività finanziaria.
Essa non definisce il trattamento contabile che deve applicare il creditore.
3 Una entità non deve applicare la presente Interpretazione nei casi in cui:
(a) il creditore sia anche un azionista diretto o indiretto e stia agendo nella propria capacità di azionista diretto o indiretto esistente;
(b) il creditore e l’entità siano controllati dalla stessa parte o dalle stesse parti prima e dopo l’operazione e la sostanza dell’operazione si configuri in una distribuzione di strumenti rappresentativi di capitale da parte dell’entità oppure in un conferimento alla stessa;
(c) l’estinzione della passività finanziaria attraverso l’emissione di azioni sia conforme alle condizioni originarie della passività finanziaria.
PROBLEMI
4 La presente Interpretazione affronta le seguenti questioni:
(a) conformità con il paragrafo 41 dello IAS 39 degli strumenti rappresentativi di capitale di un’entità emessi al fine di estinguere, interamente o parzialmente, il «corrispettivo pagato» di una passività finanziaria;
(b) in quale modo l’entità deve inizialmente valutare gli strumenti rappresentativi di capitale emessi per estinguere tale passività finanziaria;
(c) il trattamento contabile che l’entità dovrebbe applicare a qualsiasi differenza tra il valore contabile della passività finanziaria estinta e l’ammontare degli strumenti rappresentativi di capitale emessi determinato in sede di valutazione iniziale.
INTERPRETAZIONE
5 L’emissione di strumenti rappresentativi di capitale di un’entità in favore di un creditore per estinguere, interamente o parzialmente, una passività finanziaria è equivalente al corrispettivo pagato secondo quanto previsto dal paragrafo 41 dello IAS 39. Una entità deve eliminare una passività finanziaria (o parte di una passività finanziaria) dal proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando, e solo quando, questa viene estinta in conformità al paragrafo 39 dello IAS 39.
6 Al momento della rilevazione
iniziale degli strumenti rappresentativi di capitale emessi in favore di un
creditore per estinguere, interamente o parzialmente, una passività finanziaria,
l’entità deve valutarli al fair value (valore equo) degli strumenti
rappresentativi di capitale emessi, a meno che tale fair value (valore equo) non
possa essere valutato attendibilmente.
7 Se il fair value (valore equo)
degli strumenti rappresentativi di capitale emessi non può essere valutato
attendibilmente, gli strumenti rappresentativi di capitale devono essere
valutati in modo da riflettere il fair value (valore equo) della passività
finanziaria estinta. Nel determinare il fair value (valore equo) di una
passività finanziaria estinta che include una caratteristica di esigibilità a
vista (per esempio un deposito a vista), non si applica il paragrafo 49 dello
IAS 39.
8 Se la passività finanziaria viene
estinta solo parzialmente, l’entità deve valutare se una parte del corrispettivo
pagato è legata a una modifica delle condizioni della passività che resta in
essere. Se parte del corrispettivo pagato fa riferimento a una modifica delle
condizioni della passività residua, l’entità deve ripartire il corrispettivo
pagato tra la parte della passività estinta e la parte della passività che resta
in essere. Nell’effettuare tale ripartizione, l’entità deve considerare tutti i
fatti e le circostanze rilevanti in relazione all’operazione.
9 La differenza tra il valore
contabile della passività finanziaria (o di parte della passività finanziaria)
estinta e il corrispettivo pagato deve essere rilevata nell’utile (perdita)
d’esercizio, in conformità con quanto disposto dal paragrafo 41 dello IAS 39.
Gli strumenti rappresentativi di capitale emessi devono essere rilevati
inizialmente e valutati alla data in cui viene estinta la passività finanziaria
(o parte di essa).
10 Qualora la passività finanziaria
sia estinta solo parzialmente, il corrispettivo deve essere ripartito secondo
quanto disposto dal paragrafo 8. Il corrispettivo assegnato alla passività
residua deve essere considerato quando si tratta di valutare se le condizioni
della passività residua siano state modificate nella sostanza. Se la passività
residua è stata modificata nella sostanza, l’entità deve contabilizzare tale
modifica come estinzione della passività originaria e rilevazione di una nuova
passività, in conformità con quanto disposto dal paragrafo 40 dello IAS 39.
11 Una entità deve indicare l’utile
o la perdita rilevati conformemente ai paragrafi 9 e 10 come una voce distinta
dell’utile (perdita) d’esercizio o delle note.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
12 L’entità deve applicare la
presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio
dal 1°luglio 2010 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata.
Se un’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio
prima del 1° luglio 2010, tale fatto deve essere indicato.
13 Una entità deve applicare un cambiamento di principio contabile dall’inizio del primo esercizio comparativo presentato, secondo quanto stabilito dallo IAS 8.