Indice generale IAS /IFRS  


 

STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-32

SIC 32 - Attività immateriali – Costi connessi a siti web

Tale Principio è conforme al Regolamento n. 1725/2003, modificato con i Regolamenti n. 2236/2004, 1274/2008 e quindi alle disposizioni al 31 dicembre 2009.

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimento: IAS 38, Attività immateriali; IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)

Problema

1. Le imprese potrebbero sostenere costi interni per lo sviluppo e il funzionamento del proprio sito web sia per l’utilizzo interno che esterno. Un sito web progettato per uso esterno potrebbe essere utilizzato per vari fini quali la promozione e la pubblicità dei prodotti e dei servizi dell’impresa, la fornitura di servizi elettronici e la vendita di prodotti e servizi. Un sito web progettato per l’utilizzo interno potrebbe essere utilizzato per archiviarvi le politiche societarie e i dettagli dei clienti nonché per cercare importanti informazioni.

2. Le fasi dello sviluppo di un sito web possono essere descritte come segue:

(a) Pianificazione – include l’effettuazione di studi di fattibilità; la definizione delle finalità e delle caratteristiche tecniche, la valutazione di più alternative proposte e la scelta delle soluzioni ritenute migliori.

(b) Sviluppo degli aspetti applicativi e infrastrutturali – comprende l’ottenimento di un dominio, l’acquisto e lo sviluppo di un hardware e di un software operativo, l’installazione di applicazioni sviluppate e di verifiche sotto sollecitazione.

(c) Sviluppo del design grafico – comprende la progettazione dell’aspetto grafico delle pagine web.

(d) Sviluppo del contenuto – comprende la creazione, l’acquisto, la preparazione e il caricamento delle informazioni, sia che esse siano di testi o di natura gra­fica, sul sito web prima del completamento dello sviluppo del sito web me­desimo. L’informazione può essere immagazzinata in distinti database che risultino integrati nel (o accessibili dal) sito web o codificati direttamente nelle pagine web.

3. Una volta che lo sviluppo di un sito web è stato completato, inizia la fase operativa. Durante questa fase, un’impresa mantiene e migliora le applicazioni, l’infrastruttura, il design grafico e il contenuto del sito web.

4. Nella contabilizzazione dei costi interni sostenuti per lo sviluppo e l’esecuzione del sito web dell’impresa per un utilizzo interno o esterno, i problemi consistono nel determinare:

(a) se il sito web è un’attività immateriale generata internamente che è soggetta alle disposizioni dello IAS 38; e

(b) il corretto trattamento contabile per tali spese.

5. La presente Interpretazione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto, lo sviluppo e il funzionamento dell’hardware di un sito web (per esempio, creatori di siti web, organizzatori di siti web, disegnatori di siti web e connessioni ad Internet). Tali spese devono essere contabilizzate in base a quanto disposto dallo IAS 16. In aggiunta, quando un’entità sostiene delle spese per la fornitura di servizi Internet relativi al suo sito web, la spesa deve essere rilevata come un costo in base a quanto previsto dallo IAS 1.88 e dal Quadro sistematico quando i servizi sono ricevuti.

6. Lo IAS 38 non si applica alle attività immateriali possedute da un’impresa per la vendita nel normale svolgimento dell’attività (si veda IAS 2, Rimanenze, e IAS 11, Commesse a lungo termine) o per locazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 17, Leasing (rivisto nella sostanza nel 1997). In relazione a ciò, la presente Interpretazione non si applica alle spese sostenute per lo sviluppo o il funzionamento di un sito web (o il software di un sito web) desti­nato alla vendita a un’altra impresa. Quando un sito web è locato tramite un contratto di leasing operativo, il locatore deve applicare la presente Interpretazione. Quando un sito web è locato tramite un contratto di leasing finanziario, il locatario deve applicare la presente Interpretazione dopo l’iniziale rilevazione del bene locato.

Interpretazione

7. Il sito web di un’impresa originato dallo sviluppo e destinato all’utilizzo interno o esterno costituisce un’attività immateriale generata internamente soggetta alle disposizioni di cui allo IAS 38.

8. Un sito web sviluppato internamente deve essere rilevato come un’attività immateriale se, e solo se, oltre a conformarsi alle generiche disposizioni descritte nello IAS 38.21 per la rilevazione e la misurazione iniziale, un’entità può soddisfare le disposizioni contenute nello IAS 38.57. In particolare, un’entità può essere in grado di soddisfare la disposizione che prevede la dimostrazione di come il proprio sito web genererà probabili benefici economici futuri in conformità a quanto previsto dallo IAS 38.57(d) quando, per esempio, il sito web riesce a generare ricavi, inclusi i ricavi diretti derivanti dal permettere il collocamento di ordinativi. Un’entità non è in grado di dimostrare come un sito web sviluppato esclusivamente o prevalentemente per promuovere o pubblicizzare i propri prodotti e servizi genererà in futuro probabili benefici economici, e pertanto tutte le spese sostenute per lo sviluppo di tale sito web deve rilevarle come costo quando sostenute.

9. Qualsiasi spesa interna legata allo sviluppo e al funzionamento del sito web di un’entità deve essere contabilizzata in conformità con lo IAS 38. La natura di ciascuna attività per la quale la spesa è sostenuta (per esempio la formazione dei dipendenti e la manutenzione del sito web) e la fase di sviluppo o successiva allo sviluppo del sito web devono essere valutate per determinare il trattamento contabile più appropriato (una ulteriore guida è fornita nell’Appendice alla presente Interpretazione). Per esempio:

(a) la fase di pianificazione è simile per natura alla fase di ricerca prevista dallo IAS 38.54-56. Le spese sostenute in questa fase devono essere rilevate come costo quando sostenute;

(b) la fase di sviluppo di natura applicativa e infrastrutturale, la fase della progettazione grafica e la fase di sviluppo del contenuto, nella misura in cui il contenuto è sviluppato per finalità diverse da quelle di pubblicizzare e promuovere i prodotti e i servizi propri dell’entità, sono simili per natura alla fase di sviluppo di cui allo IAS 38.57-64. Le spese sostenute in queste fasi devono essere incluse nel costo di un sito web rilevato come attività immateriale, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8 della presente Interpretazione, quando la spesa può essere direttamente attribuita ed è necessaria alla creazione, alla produzione o alla preparazione del sito web per l’uso e il funzionamento inteso dalla Direzione aziendale. Per esempio, le spese sostenute per acquistare o creare il contenuto specificatamente per un sito web (fatta eccezione per il contenuto che pubblicizza e promuove i prodotti e i servizi dell’entità) o le spese che rendono possibile l’utilizzo del contenuto sul sito web (per esempio il corrispettivo utilizzato per acquisire una licenza di riproduzione) devono essere incluse nel costo di sviluppo quando queste condizioni sono soddisfatte. Peraltro, in conformità allo IAS 38.71, le spese per un elemento immateriale precedentemente addebitate al conto economico in un precedente bilancio non devono essere rilevate come parte del costo di un’attività immateriale in una data successiva (per esempio se i costi di un diritto d’autore sono stati pienamente ammortizzati, e il contenuto è successivamente fornito in un sito web);

(c) le spese sostenute nella fase di sviluppo del contenuto, nella misura in cui il contenuto è sviluppato per pubblicizzare e promuovere i prodotti e i servizi dell’entità (per esempio fotografie digitali dei prodotti), devono essere rilevate come un costo quando sostenute in conformità allo IAS 38.69(c). Per esempio, nella contabilizzazione delle spese per servizi professionali per poter avere fotografie digitali dei prodotti di un’entità e per migliorare la loro esposizione, le spese devono essere rilevate come un costo, considerato che i servizi professionali sono ricevuti nel corso del processo e non quando le fotografie digitali sono inserite nel sito web;

(d) la fase operativa inizia una volta che lo sviluppo del sito web è completato. Le spese sostenute in tale fase devono essere rilevate come un costo quando sono sostenute, salvo che queste soddisfino le condizioni per la rilevazione di cui allo IAS 38.18.

10. Un sito web rilevato come attività immateriale in conformità al paragrafo 8 della presente Interpretazione deve essere valutato dopo la rilevazione iniziale applicando le disposizioni di cui allo IAS 38.72-87. La migliore stima della vita utile di un sito web deve essere breve.

Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 25 marzo 2002. Gli effetti derivanti dall’adozione della presente Interpretazione devono essere contabilizzati usando le disposizioni transitorie di cui alla versione dello IAS 38 emessa nel 1998. Pertanto, quando un sito web non soddisfa i criteri previsti per essere rilevato come un’attività immateriale, anche se questo era precedentemente rilevato come un’attività, la pertinente posta deve essere eliminata dal bilancio alla data di entrata in vigore della presente Interpretazione. Quando un sito web esiste e la spesa sostenuta per svilupparlo soddisfa i criteri previsti perché il sito sia rilevato come attività immateriale, anche se non era precedentemente rilevato come attività, non deve essere rilevata alcuna attività immateriale alla data di entrata in vigore della presente Interpretazione. Quando un sito web è già esistente e la spesa sostenuta per svilupparlo soddisfa le condizioni previste perché questo sia rilevato come un’attività immateriale, e questo era precedentemente rilevato come un’attività e inizialmente valutato al costo, l’importo inizialmente rilevato si assume essere correttamente determinato.

 

Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 5. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

 


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