Indice generale IAS /IFRS


STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-7

SIC 7 - Introduzione dell’euro

Tale Principio è conforme al Regolamento n. 1725/2003, modificato con i Regolamenti n. 2238/2004, 1274/2008, 494/2009 e quindi alle disposizioni al 31 dicembre 2009.

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimenti: IAS 21, Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere; IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007); IAS 27 Bilancio consolidato e separato (modificato nel 2008).

 

Problema

1. A partire dal 1° gennaio 1999, data dell’effettivo inizio dell’Unione Economica e Monetaria (UEM), l’euro diverrà a tutti gli effetti una valuta e i tassi di conversione tra l’euro e le valute nazionali partecipanti saranno irrevocabilmente fissati, quindi, a partire da tale data, il rischio di successive differenze di cambio collegate a tali valute è eliminato.

2. Il problema consiste nell’applicazione dello IAS 21 nel passaggio dalle monete nazionali dei Paesi membri dell’Unione Europea partecipanti all’euro («passaggio»).

Interpretazione

3. Le disposizioni dello IAS 21 riguardanti la conversione delle operazioni in moneta estera e i bilanci delle operazioni estere devono essere applicate rigorosamente al passaggio. La stessa logica si applica alla determinazione di tassi di cambio quando i Paesi aderiranno all’UEM in stadi successivi.

4. Ciò, in particolare, significa che:

(a) le attività e le passività monetarie in moneta estera risultanti da transazioni devono continuare a essere convertite nella valuta funzionale al tasso di chiusura. Qualsiasi differenza di cambio risultante deve essere immediatamente rilevata come utile o perdita, salvo che un’entità debba continuare ad applicare il principio contabile esistente per utili e perdite su cambi relativi a coperture del rischio di valuta dell’operazione prevista;

(b)  le differenze di cambio cumulative relative alla conversione di bilanci di gestioni estere, rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, devono essere accumulate nel patrimonio netto e riclassificate dal patrimonio netto al prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio solo  in caso di dismissione o dismissione parziale dell'investimento netto nella gestione estera; e

(c) differenze di cambio risultanti dalla conversione di passività denominate nelle valute aderenti non devono essere incluse nel valore contabile delle connesse attività.

Data di approvazione: ottobre 1997.

Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 1° giugno 1998. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.

Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 4. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 4(b). L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o in data  successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente.


torna all' indice