PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
IAS n.32 - IASB - Principio contabile internazionale 3 novembre 2008 (*) (**) (***)

Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio

(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320.
(**) [Non applicabile alle disposizioni]
(***) Aggiornato al REGOLAMENTO (UE) 2017/1986 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2017

NOTA: L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA

 

SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
1 - 3
4 - 10
11 - 14
15 - 50
51 - 95
96 - 97R
98 - 100
AG1 - AG40
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI

Il paragrafo 4 è modificato. Sono aggiunti i paragrafi 33 A e 97T.


FINALITÀ

1 [Eliminato]

2 La finalità del presente Principio è stabilire i criteri per la presentazione nel bilancio degli strumenti finanziari come passività o strumenti rappresentativi di capitale e per la compensazione delle attività e delle passività finanziarie. Esso si applica nella classificazione degli strumenti finanziari, dal punto di vista dell'emittente, tra attività finanziarie, passività finanziarie e strumenti rappresentativi di capitale; nella classificazione dei relativi interessi, dividendi, perdite e utili; e nelle circostanze nelle quali le attività e le passività finanziarie dovrebbero essere compensate.

3 I criteri contenuti nel presente Principio integrano i criteri per la rilevazione e valutazione delle attività e delle passività finanziarie di cui all'IFRS 9 Strumenti finanziari, e i criteri per la presentazione delle informazioni integrative a esse relative, previsti nell'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

4 Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:


a) le partecipazioni in controllate, collegate o joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dell'IFRS 10 Bilancio consolidato, dello IAS 27 Bilancio separato o dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture. Tuttavia in taluni casi l'IFRS 10, lo IAS 27 o lo IAS 28 richiedono o consentono all'entità di contabilizzare la partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture utilizzando l'IFRS 9; in tali casi le entità devono applicare le disposizioni del presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio a tutti i derivati connessi ad interessenze in una controllata, collegata o joint venture;
b) i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai piani relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti.
c) i contratti a corrispettivo potenziale in un'aggregazione aziendale (cfr. l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali). Questa esenzione si applica soltanto all'acquirente.
d) i contratti assicurativi come definiti dall’IFRS 17 Contratti assicurativi o i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17. Tuttavia il presente Principio si applica a:

i) i derivati incorporati in contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, se l’IFRS 9 richiede che l’entità li contabilizzi separatamente;
ii) le componenti di investimento separate dai contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, se l’IFRS 17 impone tale separazione, a meno che la componente di investimento separata sia un contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionali rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17;
iii) i diritti e le obbligazioni dell’emittente derivanti da contratti assicurativi che soddisfano la definizione di contratti di garanzia finanziaria, se l’emittente applica l’IFRS 9 in sede di rilevazione e valutazione dei contratti. Tuttavia, l’emittente deve applicare l’IFRS 17 se sceglie di applicarlo per la rilevazione e la valutazione dei contratti a norma del paragrafo 7, lettera e), dello stesso Principio;
iv) i diritti e le obbligazioni dell’entità che sono strumenti finanziari derivanti da contratti di carte di credito o contratti analoghi emessi dall’entità, che offrono strumenti di credito o di pagamento, che soddisfano la definizione di contratto assicurativo, se l’entità applica l’IFRS 9 a detti diritti e dette obbligazioni in conformità all’IFRS 17, paragrafo 7, lettera h), e all’IFRS 9, paragrafo 2.1, lettera e), punto iv);
v) i diritti e le obbligazioni dell’entità che sono strumenti finanziari derivanti da contratti assicurativi emessi dall’entità che limitano il risarcimento per eventi assicurati all’importo altrimenti necessario per estinguere l’obbligazione dell’assicurato derivante dal contratto, se conformemente all’IFRS 17, paragrafo 8 A, l’entità sceglie di applicare a tali contratti l’IFRS 9 invece dell’IFRS 17;

e) [ Eliminato ]
f) strumenti finanziari, contratti e obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni ai quali si applica l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, ad eccezione di


i) contratti rientranti nell'ambito applicativo dei paragrafi da 8 a 10 del presente Principio, ai quali si applica il presente Principio;
ii) i paragrafi 33 e 34 del presente Principio, che devono essere applicati alle azioni proprie acquistate, alienate, emesse o annullate in relazione a piani di opzioni su azioni per i dipendenti, piani di acquisto azioni per i dipendenti e ad ogni altro accordo di pagamento basato su azioni.

5 [Eliminato]
6 [Eliminato]
7 [Eliminato]

8 Il presente Principio deve essere applicato ai contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, a eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano a essere posseduti per il ricevimento o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall'entità. Tuttavia il presente Principio deve essere applicato ai contratti che l'entità designa come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 2.5 dell'IFRS 9 Strumenti finanziari.

9 Vi sono diversi modi in cui un contratto per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario può essere regolato tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari. Questi includono:


a) quando i termini del contratto permettono a entrambe le parti di regolarlo tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari;
b) quando la possibilità di estinguere tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, non è esplicita nelle clausole del contratto, ma l'entità ha la prassi di estinguere contratti simili tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari (sia con la controparte, attivando contratti che si compensano o vendendo il contratto prima dell'esercizio o decadenza del diritto);
c) quando, per simili contratti, l'entità ha una prassi a consegnare il sottostante e a venderlo entro un breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell'operatore; e
d) quando un elemento non finanziario che è l'oggetto del contratto è prontamente convertibile in disponibilità liquide.


Un contratto a cui b) o c) sono applicabili non sottoscritto al fine di ricevere o di consegnare un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità rientra, conseguentemente, nell'ambito di applicazione del Principio. Altri contratti a cui sia applicabile il paragrafo 8 sono valutati per determinare se siano stati sottoscritti e continuino ad essere posseduti per il ricevimento o la consegna di un elemento non finanziario secondo quanto previsto dalle esigenze di acquisto, vendita, o uso e conseguentemente, se rientrino nell'ambito di applicazione del presente Principio.

10 Un'opzione emessa per acquistare o vendere un elemento non finanziario che può essere estinto tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal paragrafo 9, lettera a) o d), rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio. Tale contratto non può essere sottoscritto al fine di ricevere o consegnare un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall'entità.

 

DEFINIZIONI (CFR. ANCHE PARAGRAFI DA AG3 A AG23)

11 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:


Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità.
Una attività finanziaria è qualsiasi attività che sia:


a) disponibilità liquide;
b) uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità;
c) un diritto contrattuale:


i) a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra entità; o
ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente favorevoli all'entità; o


d) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ed è:


i) un non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; o
ii) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non includono strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B, né strumenti che pongano a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione e sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16C e 16D, né strumenti che siano contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità.


Una passività finanziaria è qualsiasi passività che sia:

a) un'obbligazione contrattuale:


i) a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra entità; o
ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'entità; o


b) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ed è:


i) un non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; o
ii) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tale scopo i diritti, le opzioni o i warrant che danno il diritto di acquisire un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale della entità medesima per un ammontare fisso di una qualsiasi valuta sono da considerare strumenti rappresentativi di capitale se l'entità offre i diritti, le opzioni o i warrant proporzionalmente a tutti i detentori della stessa classe di propri strumenti rappresentativi di capitale non costituiti da derivati. Anche per tale scopo gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non includono strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B, né strumenti che pongano a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione e sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16C e 16D, né strumenti che siano contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.


In deroga, uno strumento rientrante nella definizione di passività finanziaria è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D.
Uno strumento rappresentativo di capitale è qualsiasi contratto che rappresenti una interessenza residua nelle attività dell'entità dopo aver dedotto tutte le sue passività.
Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.)
Uno strumento con opzione a vendere è uno strumento finanziario che conferisce al suo possessore il diritto di rivendere all'emittente in cambio di disponibilità liquide o di un'altra attività finanziaria o è automaticamente ceduto all'emittente qualora si verifichi un evento futuro incerto, oppure in caso di decesso o pensionamento del suo possessore.

12 I termini indicati di seguito sono definiti nell'Appendice A dell'IFRS 9 o nel paragrafo 9 dello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e sono utilizzati nel presente Principio con il significativo specificato nello IAS 39 e nell'IFRS 9:


— costo ammortizzato dell'attività o passività finanziaria
— eliminazione contabile
— derivato
— criterio dell'interesse effettivo
— contratto di garanzia finanziaria
— passività finanziaria al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
— impegno irrevocabile
— operazione programmata
— efficacia della copertura
— elemento coperto
— strumento di copertura
— posseduta per negoziazione
— acquisto o vendita standardizzato
— costi dell'operazione.

13 Nel presente Principio «contratto» e «contrattuale» si riferiscono a un accordo tra due o più parti che abbia conseguenze economiche chiare tali che le parti hanno una limitata, o nessuna, possibilità di evitarle, solitamente perché l'accordo è reso esecutivo da una norma di legge. I contratti, e quindi gli strumenti finanziari, possono assumere forme differenti e non necessitano della forma scritta.

14 Nel presente Principio il termine «entità» include persone fisiche, società di persone, persone giuridiche, amministrazioni fiduciarie ed enti pubblici.

 

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO

 

Passività e capitale (vedere inoltre i paragrafi AG13-AG14J e AG25-AG29A)

15 L'emittente di uno strumento finanziario deve classificare lo strumento, o i suoi componenti, al momento della rilevazione iniziale come una passività finanziaria, attività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale in conformità alla sostanza degli accordi contrattuali e alle definizioni di passività finanziaria, di attività finanziaria e di strumento rappresentativo di capitale.

16 Quando un emittente applica le definizioni di cui al paragrafo 11 per determinare se uno strumento finanziario è uno strumento rappresentativo di capitale piuttosto che una passività finanziaria, lo strumento è uno strumento rappresentativo di capitale se, e soltanto se, entrambe le condizioni a) e b) di seguito sono soddisfatte:


a) Lo strumento non include alcuna obbligazione contrattuale:


i) a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra entità; o
ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'emittente.


b) Qualora lo strumento sarà o potrà essere regolato tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'emittente, è:


i) un non derivato che non comporta alcuna obbligazione contrattuale per l'emittente a consegnare un numero variabile di propri strumenti rappresentativi di capitale; o
ii) un derivato che sarà estinto soltanto dall'emittente scambiando un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale.

A tale scopo i diritti, le opzioni o i warrant che danno il diritto di acquisire un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale della entità medesima per un ammontare fisso di una qualsiasi valuta sono da considerare strumenti rappresentativi di capitale se l'entità offre i diritti, le opzioni o i warrant proporzionalmente a tutti i detentori della stessa classe di propri strumenti rappresentativi di capitale non costituiti da derivati. A tale scopo, inoltre, gli strumenti rappresentativi di capitale dello stesso emittente non comprendono quegli strumenti che hanno tutte le caratteristiche e soddisfano le condizioni descritte nei paragrafi 16A e 16B ovvero nei paragrafi 16C e 16D, o quegli strumenti che sono contratti per ricevere o consegnare in futuro strumenti rappresentativi di capitale propri dell'emittente.
Un'obbligazione contrattuale, inclusa una obbligazione derivante da uno strumento finanziario derivato, che si concretizzerà, o potrà concretizzarsi, in un futuro ricevimento o consegna degli strumenti rappresentativi di capitale dell'emittente, ma che non soddisfa le condizioni (a) e (b) sopra, non è uno strumento rappresentativo di capitale. In deroga, uno strumento rientrante nella definizione di passività finanziaria è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D.

 

Strumenti con opzione a vendere

16A Uno strumento finanziario con opzione a vendere comporta un'obbligazione contrattuale a carico dell'emittente a riacquistare o rimborsare lo strumento in questione in cambio di disponibilità liquide o altra attività finanziaria nel momento in cui viene esercitata l'opzione. In deroga alla definizione di passività finanziaria, uno strumento che include una siffatta obbligazione è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le seguenti caratteristiche:


a) lo strumento conferisce al suo possessore il diritto ad una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità in caso di liquidazione. L'attivo netto dell'entità è costituito dalle attività residue una volta soddisfatto ogni altro diritto vantato sulle sue attività. Una quota proporzionale viene calcolata:


i) dividendo l'attivo netto dell'entità al momento della liquidazione in unità di pari ammontare; e
ii) moltiplicando il valore così ottenuto per il numero di unità detenute dal possessore dello strumento finanziario.


b) Lo strumento rientra nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti. Per rientrare in tale classe, lo strumento:


i) non ha priorità su altri diritti vantati sulle attività dell'entità al momento della liquidazione, e
ii) non deve essere necessariamente convertito in un altro strumento prima di rientrare nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti.


c) Tutti gli strumenti finanziari rientranti nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti presentano caratteristiche identiche. Per esempio, essi devono essere tutti con opzione a vendere e la formula o l'eventuale altro metodo utilizzato per calcolarne il prezzo di riacquisto o rimborso è identico per tutti gli strumenti rientranti in tale classe.
d) A prescindere dall'obbligazione contrattuale posta a carico dell'emittente a riacquistare o rimborsare lo strumento in cambio di disponibilità liquide o altra attività finanziaria, lo strumento non comporta alcuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria a un'altra entità né a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l'entità e non è un contratto che verrà o potrà venire estinto con strumenti rappresentativi di capitale dell'entità come indicato al sottoparagrafo (b) della definizione di passività finanziaria.
e) I flussi finanziari totali previsti attribuibili allo strumento nel suo arco di vita si basano sostanzialmente sul risultato economico, la variazione dell'attivo netto rilevato o la variazione del fair value (valore equo) dell'attivo netto rilevato e non rilevato dell'entità nell'arco di vita dello strumento (escluso qualsiasi suo effetto).

16B Affinché uno strumento possa essere classificato come strumento rappresentativo di capitale, oltre alle caratteristiche appena descritte che lo strumento deve presentare, è necessario che l'emittente non abbia altri strumenti finanziari o contratti che comportino:


a) flussi finanziari totali basati sostanzialmente sul risultato economico, una variazione dell'attivo netto rilevato o una variazione del fair value (valore equo) dell'attivo netto rilevato o non rilevato dell'entità (escluso qualsiasi effetto dello strumento o del contratto); e
b) l'effetto di fissare o ridurre sostanzialmente il valore residuo per i possessori di strumenti con opzione a vendere.


Ai fini dell'applicazione del presente requisito, l'entità non deve considerare contratti non finanziari con il possessore di uno strumento di cui al paragrafo 16A che prevedano termini e condizioni contrattuali simili ai termini e alle condizioni contrattuali di un contratto equivalente che potrebbe intervenire tra un non possessore di strumenti e l'entità emittente. Qualora l'entità non sia in grado di stabilire se tale requisito è soddisfatto o meno, lo strumento con opzione a vendere non deve essere classificato come strumento rappresentativo di capitale.

 

Strumenti, o componenti di strumenti, che pongono a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione

16C Alcuni strumenti finanziari comportano un'obbligazione contrattuale a carico dell'entità emittente a consegnare a un'altra entità una quota proporzionale del proprio attivo netto solo in caso di liquidazione. L'obbligazione nasce perché la liquidazione è certa ed esula dal controllo dell'entità (per esempio, entità a tempo determinato), oppure è incerta, ma a discrezione del possessore dello strumento. In deroga alla definizione di passività finanziaria, uno strumento che preveda una siffatta obbligazione è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le seguenti caratteristiche:


a) lo strumento conferisce al suo possessore il diritto ad una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità in caso di liquidazione della stessa. L'attivo netto dell'entità è costituito dalle attività residue una volta soddisfatto ogni altro diritto vantato sulle sue attività. Una quota proporzionale viene calcolata:


i) dividendo l'attivo netto dell'entità all'atto della liquidazione in unità di pari ammontare; e
ii) moltiplicando il valore così ottenuto per il numero di unità detenute dal possessore dello strumento finanziario.


b) Lo strumento rientra nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti. Per rientrare in tale classe, lo strumento:


i) non ha priorità su altri diritti vantati sulle attività dell'entità al momento della liquidazione, e
ii) non deve essere necessariamente convertito in un altro strumento prima di rientrare nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti.


c) Tutti gli strumenti finanziari rientranti nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti devono comportare un'identica obbligazione contrattuale a carico dell'entità emittente di consegnare una quota proporzionale del proprio attivo netto in caso di liquidazione.

16D Affinché uno strumento possa essere classificato come strumento rappresentativo di capitale, oltre alle caratteristiche appena descritte che lo strumento deve presentare, è necessario che l'emittente non abbia altri strumenti finanziari o contratti che comportino:


a) flussi finanziari totali basati sostanzialmente sul risultato economico, una variazione dell'attivo netto rilevato o una variazione del fair value (valore equo) dell'attivo netto rilevato o non rilevato dell'entità (escluso qualsiasi effetto dello strumento o del contratto); e
b) l'effetto di fissare o ridurre sostanzialmente il valore residuo per i possessori di strumenti.


Ai fini dell'applicazione del presente requisito, l'entità non deve considerare contratti non finanziari con il possessore di uno strumento di cui al paragrafo 16C che prevedano termini e condizioni contrattuali simili ai termini e alle condizioni contrattuali di un contratto equivalente che potrebbe intervenire tra un non possessore di strumenti e l'entità emittente. Qualora l'entità non sia in grado di stabilire se tale requisito è soddisfatto o meno, lo strumento non deve essere classificato come strumento rappresentativo di capitale.

 

Riclassificazione di strumenti con opzione a vendere e strumenti che pongono a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione

16E Un'entità deve classificare uno strumento finanziario come strumento rappresentativo di capitale in applicazione dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D dalla data in cui lo strumento presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai suddetti paragrafi. Un'entità deve riclassificare uno strumento finanziario dalla data in cui lo strumento cessa di presentare tutte le caratteristiche o soddisfare tutti i requisiti di cui sopra. Per esempio, se un'entità rimborsa tutti gli strumenti non soggetti a opzione di vendita emessi e qualsiasi strumento con opzione a vendere ancora esistente presenta tutte le caratteristiche e soddisfa tutti i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B, l'entità deve riclassificare gli strumenti con opzione a vendere come strumenti rappresentativi di capitale dalla data in cui rimborsa gli strumenti non soggetti a opzione di vendita.

16F Per la riclassificazione di uno strumento conformemente al paragrafo 16E, l'entità deve procedere come segue:


a) essa deve riclassificare uno strumento rappresentativo di capitale come passività finanziaria
dalla data in cui lo strumento cessa di presentare tutte le caratteristiche o soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. La passività finanziaria deve essere valutata al fair value (valore equo) dello strumento alla data di riclassificazione. L'entità deve rilevare nel patrimonio netto qualunque differenza tra il valore contabile dello strumento rappresentativo di capitale e il fair value (valore equo) della passività finanziaria alla data di riclassificazione;
b) essa deve riclassificare una passività finanziaria come strumento rappresentativo di capitale dalla data in cui lo strumento presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Uno strumento rappresentativo di capitale deve essere valutato al valore contabile della passività finanziaria alla data di riclassificazione.

 

Nessuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria (paragrafo 16(a))

17 Eccezion fatta per le circostanze descritte nei paragrafi 16A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D, una caratteristica determinante per differenziare una passività finanziaria da uno strumento rappresentativo di capitale è l'esistenza di un'obbligazione contrattuale di un contraente di uno strumento finanziario (l'emittente) a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria all'altra parte (il possessore) o a scambiare attività o passività finanziarie con il possessore a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l'emittente. Sebbene il possessore di uno strumento rappresentativo di capitale possa avere titolo a ricevere una quota proporzionale di eventuali dividendi o altre distribuzioni di capitale, l'emittente non ha un'obbligazione contrattuale a eseguire tali distribuzioni perché non può essere obbligato a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un altro contraente.

18 La classificazione di uno strumento finanziario nel prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria dell'entità è determinata dal suo contenuto sostanziale piuttosto che dalla sua forma giuridica. La sostanza e la forma giuridica sono solitamente coerenti, ma non lo sono sempre. Alcuni strumenti finanziari assumono la forma giuridica di capitale ma, nella sostanza, sono passività e altri possono unire caratteristiche proprie di uno strumento rappresentativo di capitale e caratteristiche proprie di passività finanziarie. Per esempio:


a) un'azione privilegiata che preveda il rimborso obbligatorio da parte dell'emittente di un ammontare fisso o determinabile a una data futura fissa o determinabile o che dia al possessore il diritto di richiedere all'emittente il rimborso dello strumento a o dopo una certa data per un ammontare fisso o determinabile, è una passività finanziaria;
b) uno strumento finanziario che dia al possessore il diritto di rivenderlo all'emittente in cambio di disponibilità liquide o di un'altra attività finanziaria (uno «strumento con opzione a vendere») è una passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Lo strumento finanziario è una passività finanziaria anche quando l'importo di disponibilità liquide o di altre attività finanziarie è determinato in base a un indice o a un altro valore che può aumentare o diminuire. L'esistenza di un'opzione per il possessore di rivendere lo strumento all'emittente in cambio di disponibilità liquide o di un'altra attività finanziaria significa che lo strumento con opzione a vendere soddisfa la definizione di passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Per esempio, i fondi comuni aperti, i fondi di investimento, le società di persone e alcune aziende cooperative possono fornire ai possessori di quote di partecipazione o soci il diritto al rimborso delle loro partecipazioni in qualsiasi momento in cambio di disponibilità liquide, operazione a seguito della quale le partecipazioni dei possessori di quote o soci vengono classificate come passività finanziarie, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Tuttavia, la classificazione come passività finanziaria non preclude l'utilizzo di termini quali «valore del capitale attribuibile ai possessori di quote di partecipazione » e «variazione del valore del capitale attribuibile ai possessori di quote di partecipazione» nel prospetto del bilancio di un'entità che non dispone di capitale versato (come alcuni fondi comuni e fondi di investimento, vedere Esempio illustrativo 7) o l'utilizzo di informazioni aggiuntive per mostrare che le partecipazioni totali dei soci includono voci quali le riserve che soddisfano la definizione di capitale e strumenti con opzione a vendere che invece non la soddisfano (vedere Esempio illustrativo 8).

19 Qualora un'entità non goda di un diritto incondizionato di esimersi dal consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria per estinguere un'obbligazione contrattuale, l'obbligazione soddisfa la definizione di passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D. Per esempio:


a) una restrizione alla capacità di un'entità di far fronte a un'obbligazione contrattuale, quale un'insufficiente possibilità nella provvista di valuta estera o la necessità di ottenere l'autorizzazione al pagamento da parte di un'autorità di regolamentazione, non annulla l'obbligazione contrattuale dell'entità o il diritto contrattuale del possessore derivante dallo strumento;
b) un'obbligazione contrattuale che è subordinata all'esercizio della controparte del suo diritto al rimborso è una passività finanziaria perché l'entità non gode del diritto incondizionato di esimersi dal consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria;

20 Uno strumento finanziario che non stabilisca esplicitamente un'obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria, può stabilirla indirettamente attraverso le proprie clausole e condizioni generali. Per esempio:


a) uno strumento finanziario può contenere un'obbligazione non finanziaria che deve essere estinta se, e soltanto se, l'entità non riesce a eseguire distribuzioni o a rimborsare lo strumento. Qualora l'entità può evitare un trasferimento di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria soltanto estinguendo l'obbligazione non finanziaria, lo strumento finanziario è una passività finanziaria;
b) uno strumento finanziario è una passività finanziaria se dispone che all'estinzione l'entità consegnerà alternativamente:


i) disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria; o
ii) azioni proprie il cui valore è determinato per eccedere sostanzialmente il valore della disponibilità liquide o di un'altra attività finanziaria.


Per quanto l'entità non abbia un'obbligazione contrattuale esplicita a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria, il valore dell'estinzione alternativa tramite azioni è tale che l'entità regolerà in disponibilità liquide. In qualsiasi caso, al possessore è stato in concreto garantito il ricevimento di un importo che è almeno uguale all'opzione di estinzione tramite disponibilità liquide (cfr. paragrafo 21).

 

Estinzione tramite strumenti rappresentativi di capitale proprio [paragrafo 16, lettera b)]

21 Un contratto non è uno strumento rappresentativo di capitale soltanto perché può concretizzarsi nel ricevimento o nella consegna di strumenti rappresentativi di capitale di un'entità. Un'entità può avere un diritto o un'obbligazione contrattuale di ricevere o consegnare una quantità di azioni proprie o di altri strumenti rappresentativi di capitale che varia in modo che il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità che sono ricevuti o consegnati è pari all'importo del diritto o dell'obbligazione contrattuale. Tale diritto o obbligazione contrattuale può essere per un importo fisso o un importo che oscilla in parte o completamente in funzione alle variazioni di una variabile diversa da quella del prezzo di mercato degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità (per esempio un tasso di interesse, un prezzo di una merce o di uno strumento finanziario). Due esempi sono:

a) un contratto per la consegna di tanti strumenti rappresentativi di capitale dell'entità che corrispondono a un valore di CU100, e

b) un contratto per la consegna di un quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale pari a un valore di 100 once d'oro.

Tale contratto è una passività finanziaria dell'entità anche se l'entità deve o può estinguerla consegnando i propri strumenti rappresentativi di capitale. Non è uno strumento rappresentativo di capitale perché l'entità utilizza un quantitativo variabile di propri strumenti rappresentativi di capitale come mezzo per regolare il contratto. Conseguentemente, il contratto non prova l'esistenza di una partecipazione residua nelle attività dell'entità dopo avere dedotto tutte le sue passività.

 

Estinzione tramite strumenti rappresentativi di capitale proprio (paragrafo 16(b))

22 Fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 22A, un contratto che sarà regolato dall'entità (ricevendo o) consegnando un quantitativo fisso di propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un ammontare fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria è uno strumento rappresentativo di capitale. Per esempio, un'opzione emessa su azioni che dia alla controparte il diritto ad acquistare un quantitativo fisso di azioni dell'entità a un prezzo fisso o per un importo fisso di valore nominale di un'obbligazione è uno strumento rappresentativo di capitale. Variazioni del fair value (valore equo) di un contratto derivanti da variazioni nei tassi di interesse di mercato che non influiscono sull'importo di disponibilità liquide o altre attività finanziarie da consegnare o ricevere, o sul quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale da ricevere o consegnare, al regolamento del contratto non impediscono al contratto stesso di essere uno strumento rappresentativo di capitale. Qualsiasi corrispettivo ricevuto (quale il premio ricevuto per un'opzione venduta o warrant emesso su azioni dell'entità) viene rilevato direttamente a incremento del patrimonio netto. Qualsiasi corrispettivo pagato (quale il premio pagato per un'opzione acquistata) è dedotto direttamente dal patrimonio netto. Le variazioni del fair value (valore equo) di uno strumento rappresentativo di capitale non sono rilevate nel bilancio.

22A Se gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità che essa deve ricevere o consegnare all'atto dell'estinzione di un contratto sono strumenti finanziari con opzione a vendere che presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o strumenti che pongono a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale del suo attivo netto solo in caso di liquidazione e presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16C e 16D, il contratto è un'attività o una passività finanziaria. Tale definizione comprende un contratto che sarà estinto dall'entità ricevendo o consegnando un numero fisso di siffatti strumenti in cambio di un ammontare fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria.

23 Eccezion fatta per le circostanze illustrate nei paragrafi 16 A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D, il contratto che contiene l'obbligazione per l'entità di acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di disponibilità liquide o altre attività finanziarie dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell'importo di rimborso (per esempio, per il valore attuale del prezzo di riacquisto a termine, prezzo di esercizio dell'opzione o altro importo di rimborso). Questo si verifica anche se il contratto è uno strumento rappresentativo di capitale. Un esempio è l'obbligazione dell'entità relativa a un contratto forward ad acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale contro disponibilità liquide. La passività finanziaria è rilevata inizialmente al valore attuale dell'importo di rimborso ed è riclassificata dal patrimonio netto. Successivamente la passività è valutata in conformità all'IFRS 9. Qualora il contratto scada senza che vi sia consegna, il valore contabile della passività finanziaria è trasferito al patrimonio netto. L'obbligazione contrattuale dell'entità ad acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell'importo di rimborso, anche se l'obbligazione all'acquisto è subordinata all'esercizio da parte della controparte del diritto di rimborso (per esempio un'opzione put venduta che dà alla controparte il diritto di vendere all'entità strumenti rappresentativi di capitale propri dell'entità a un prezzo fisso).

24 Un contratto che sarà regolato dall'entità con la consegna o il ricevimento di un determinato quantitativo di propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un importo variabile di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria è un'attività o una passività finanziaria. Un esempio è un contratto che impegna l'entità a consegnare 100 dei propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un importo di disponibilità liquide pari al valore di 100 once d'oro.

 

Clausole di potenziale adempimento

25 Uno strumento finanziario può prevedere che l'entità consegni disponibilità liquide o altra attività finanziaria o, diversamente, che lo estingua in modo che diventi una passività finanziaria qualora si verifichino o non si verifichino eventi futuri incerti (o subordinatamente all'esito di circostanze incerte) che sono al di fuori del controllo di entrambe le parti, l'emittente e il possessore dello strumento, quali una variazione degli indici del mercato azionario, dell'indice dei prezzi al consumo, del tasso di interesse o della normativa tributaria, o del volume di affari, del risultato economico o del rapporto tra passività totale e patrimonio netto futuro dell'emittente. L'emittente di tale strumento non ha il diritto incondizionato di esimersi dal consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti di estinguere lo strumento finanziario in modo che diventi una passività finanziaria). Quindi, è una passività finanziaria dell'emittente eccetto il caso in cui:


a) non sia autentica la parte della clausola concernente il potenziale adempimento che potrebbe richiedere un regolamento con disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti in modo tale che diventi una passività finanziaria);
b) all'emittente possa essere richiesto di estinguere l'obbligazione con disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti di estinguerla in modo tale che diventi una passività finanziaria) soltanto in caso di liquidazione dell'emittente; o
c) lo strumento presenti tutte le caratteristiche e soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B.

 

Opzioni sulle modalità di estinzione

26 Quando uno strumento finanziario derivato offre a una parte una scelta sulle modalità di estinzione (per esempio l'emittente o il possessore può scegliere di regolare con disponibilità liquide o scambiando azioni in cambio di disponibilità liquide) si tratta di un'attività o di una passività finanziaria a meno che tutte le alternative di regolamento non portino a qualificarlo come uno strumento rappresentativo di capitale.

27 Un esempio di strumento finanziario derivato con un'opzione di liquidazione che corrisponde a una passività finanziaria è un diritto di opzione su azioni che l'emittente può decidere di estinguere con disponibilità liquide o scambiando le proprie azioni con disponibilità liquide. Allo stesso modo, alcuni contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario in cambio di strumenti rappresentativi di capitale di un'entità rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio perché possono essere liquidati sia con la consegna di un elemento non finanziario sia con disponibilità liquide o altro strumento finanziario (cfr. paragrafi 8-10). Tali contratti sono attività o passività finanziarie e non strumenti rappresentativi di capitale.

 

Strumenti finanziari composti (cfr. anche paragrafi da AG30 a AG35 e gli esempi illustrativi 9-12)

28 L'emittente di uno strumento finanziario non derivato deve valutare le condizioni dello strumento finanziario per determinare se contiene entrambe le componenti di passività e di capitale. Tali componenti devono essere classificate separatamente come passività finanziarie, attività finanziarie o strumenti rappresentativi di capitale secondo quanto previsto dal paragrafo 15.

29 Un'entità rileva separatamente le componenti di uno strumento finanziario che a) fa sorgere una passività finanziaria per l'entità e b) attribuisce un'opzione al possessore dello strumento per convertirlo in uno strumento rappresentativo di capitale dell'entità. Per esempio un'obbligazione o uno strumento simile convertibile dal possessore in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'entità corrisponde a uno strumento finanziario composto. Dal punto di vista dell'entità tale strumento comprende due componenti: una passività finanziaria (un accordo contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria) e uno strumento rappresentativo di capitale (un'opzione call che attribuisce al possessore il diritto, per un determinato periodo di tempo, di convertirlo in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'entità). L'effetto economico dell'emissione di tale strumento è sostanzialmente simile all'emissione contemporanea di un titolo di debito con una clausola di rimborso anticipato e warrant di acquisto di azioni ordinarie o all'emissione di un titolo di debito con warrant staccabili per l'acquisto di azioni. Di conseguenza, in tutti questi casi, l'entità presenta le componenti di passività e di capitale distintamente nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

30 La classificazione delle componenti di passività e di capitale di uno strumento convertibile non deve essere riveduta a seguito di un cambiamento nella probabilità che una opzione di conversione sia esercitata, persino quando l'esercizio dell'opzione può sembrare che sia diventato economicamente vantaggioso per alcuni possessori. I possessori potrebbero non sempre agire come ci si attenderebbe perché, per esempio, le conseguenze fiscali della conversione potrebbero essere differenti per i diversi possessori. Inoltre, la probabilità di conversione può variare di volta in volta. L'obbligazione contrattuale dell'entità ad effettuare pagamenti futuri permane fino a quando essa viene estinta attraverso la conversione, la scadenza dello strumento o qualche altra operazione.

31 L'IFRS 9 tratta la valutazione delle attività e passività finanziarie. Gli strumenti rappresentativi di capitale sono strumenti che rappresentano un'interessenza residua nelle attività dell'entità al netto di tutte le sue passività. Quindi, quando il valore contabile iniziale di uno strumento finanziario composto viene attribuito alle componenti di capitale e passività, alle prime viene attribuito il valore residuo dopo avere dedotto dal fair value (valore equo) dello strumento nel suo complesso l'importo determinato separatamente per la componente di passività. Il valore di qualsiasi elemento di derivato (come un'opzione call) incorporato nello strumento finanziario composto diverso dalla componente di capitale (quale un'opzione convertibile in capitale) è incluso nella componente di passività. La somma dei valori contabili attribuiti alle componenti di passività e di capitale al momento della rilevazione iniziale è sempre uguale al fair value (valore equo) attribuibile allo strumento nel suo complesso. Dalla rilevazione distinta delle componenti dello strumento non possono emergere, inizialmente, utili o perdite.

32 In conformità della metodologia descritta nel paragrafo 31, l'emittente di un'obbligazione convertibile in azioni ordinarie determina prima il valore contabile della componente di passività misurando il fair value (valore equo) di una passività similare (incluso qualsiasi elemento derivato incorporato nello strumento finanziario non di capitale) che non ha associata una componente di capitale. Il valore da iscrivere per lo strumento rappresentativo di capitale rappresentato dall'opzione a convertire lo strumento in azioni ordinarie è quindi determinato deducendo il fair value (valore equo) da iscrivere per la passività finanziaria dal fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto nel suo complesso.

 

Azioni proprie (cfr. anche paragrafo AG36)

33 Qualora un'entità riacquisti propri strumenti rappresentativi di capitale, quegli strumenti («azioni proprie») devono essere dedotti dal capitale. Nessun utile o perdita deve essere rilevato nel conto economico all'acquisto, vendita, emissione o cancellazione degli strumenti rappresentativi di capitale di un'entità. Tali azioni proprie possono essere acquistate e detenute dall'entità o da altri componenti del gruppo consolidato. Il corrispettivo pagato o ricevuto deve essere rilevato direttamente a patrimonio netto.

33A Talune entità gestiscono, internamente o esternamente, un fondo di investimento che fornisce agli investitori benefici determinati in funzione delle quote detenute nel fondo e rilevano passività finanziarie per gli importi da versare a tali investitori. Analogamente alcune entità emettono gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta di cui detengono gli elementi sottostanti. Alcuni di tali fondi o elementi sottostanti comprendono azioni proprie dell’entità. Nonostante il paragrafo 33, l’entità può scegliere di non detrarre dal patrimonio netto un’azione propria che è inclusa in un siffatto fondo o è un elemento sottostante quando, e solo quando, l’entità riacquista lo strumento rappresentativo del proprio capitale a tali fini. L’entità può invece scegliere di continuare a contabilizzare tale azione propria come patrimonio netto e di contabilizzare lo strumento riacquistato come se si trattasse di un’attività finanziaria che essa valuta al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità con l’IFRS 9. Tale scelta è irrevocabile e viene fatta strumento per strumento. Per quanto concerne questa scelta, i contratti assicurativi comprendono i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali (cfr. l’IFRS 17 per i termini usati nel presente paragrafo che sono definiti in tale Principio).

34 L'importo di azioni proprie possedute è indicato separatamente nello stato patrimoniale o nelle note, secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio. Un'entità presenta le informazioni integrative secondo quanto previsto dallo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate se l'entità riacquista propri strumenti rappresentativi di capitale da parti correlate.

 

Interessi, dividendi, perdite e utili (cfr. anche paragrafo AG37)

35 Interessi, dividendi, perdite ed utili correlati a uno strumento finanziario o a una componente che è una passività finanziaria devono essere rilevati come proventi od oneri nell'utile (perdita) d'esercizio. Le distribuzioni ai possessori di uno strumento rappresentativo di capitale devono essere rilevate dall'entità direttamente nel patrimonio netto. I costi di transazione relativi a un'operazione sul capitale devono essere contabilizzati in diminuzione del patrimonio netto.

35A Le imposte sul reddito relative alle distribuzioni ai possessori di uno strumento finanziario e ai costi di transazione relativi a un'operazione sul capitale devono essere contabilizzati in conformità allo IAS 12 Imposte sul reddito.

36 La classificazione di uno strumento finanziario come una passività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale determina se gli interessi, i dividendi, le perdite e gli utili connessi a tale strumento sono rilevati come proventi o oneri nel conto economico. Quindi, i pagamenti di dividendi su azioni totalmente rilevate come passività sono rilevati come oneri così come l'interesse su un'obbligazione. Similmente, utili e perdite associati a rimborsi o rifinanziamenti di passività finanziarie sono rilevati a conto economico, mentre i rimborsi o rifinanziamenti di strumenti rappresentativi di capitale sono rilevati come variazioni di patrimonio netto. Le variazioni del fair value (valore equo) di uno strumento rappresentativo di capitale non sono rilevate nel bilancio.

37 Un'entità tipicamente sostiene vari costi nell'emissione o riacquisto dei propri strumenti rappresentativi di capitale. Tali costi possono comprendere spese di registro e altri oneri dovuti all'Autorità di regolamentazione, importi pagati a consulenti legali, contabili e ad altri professionisti, costi di stampa, imposte di registro e di bollo. I costi di transazione relativi a un'operazione sul capitale sono contabilizzati in diminuzione del patrimonio netto nella misura in cui hanno natura di costi marginali direttamente attribuibili all'operazione sul capitale che diversamente sarebbero stati evitati. I costi di un'operazione sul capitale che viene abbandonata sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.

38 I costi di transazione che sono connessi all'emissione di uno strumento finanziario composto sono imputati alle componenti di passività e di capitale dello strumento in proporzione al valore di ciascuna componente. I costi di transazione che sono collegati congiuntamente a più di una operazione (per esempio, costi di un'offerta concomitante di alcune azioni e di altri titoli azionari quotandi in Borsa) sono imputati a queste operazioni utilizzando un criterio di ripartizione razionale e coerente con operazioni similari.

39 L'importo dei costi di transazione portato in deduzione del patrimonio netto nell'esercizio deve essere indicato distintamente secondo quanto previsto dallo IAS 1.

40 I dividendi classificati come oneri possono essere esposti nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo insieme agli interessi per altre passività o in una voce distinta. In aggiunta alle disposizioni contenute nel presente Principio, l'illustrazione di interessi e dividendi è soggetta alle disposizioni dello IAS 1 e dell'IFRS 7. Talvolta, a causa del diverso trattamento al quale sono soggetti, per esempio dal punto di vista della deducibilità fiscale, è opportuno riportare distintamente gli interessi e i dividendi nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo. L'informativa sugli effetti fiscali è esposta secondo quanto previsto dallo IAS 12.

41 Utili e perdite connessi a variazioni nel valore contabile di una passività finanziaria sono rilevati come provento o onere nel conto economico anche quando si riferiscono a uno strumento che include un diritto alla interessenza residua nelle attività di un'entità in cambio di disponibilità liquide o altra attività finanziaria [cfr. paragrafo 18, lettera b)]. Secondo quanto previsto dallo IAS 1 l'entità presenta qualsiasi utile o perdita derivante dalla rideterminazione del valore di tale strumento separatamente nel prospetto di conto economico quando è rilevante nella spiegazione dell'andamento dell'entità.

 

Compensazione di attività e passività finanziarie (cfr. anche paragrafi AG38 e AG39)

42 L'attività e la passività finanziaria devono essere compensate e il saldo netto esposto nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando e soltanto quando l'entità:


a) ha correntemente un diritto legale a compensare gli importi rilevati contabilmente; e
b) intende estinguere per il residuo netto, o realizzare l'attività e contemporaneamente estinguere la passività.


Nel contabilizzare l'operazione di trasferimento dell'attività finanziaria che non soddisfa le condizioni richieste per l'eliminazione contabile, l'entità non deve compensare l'attività trasferita e la passività associata (cfr. IFRS 9, paragrafo 3.2.22).

43 Il presente Principio richiede l'esposizione di attività e passività finanziarie per il loro saldo netto quando facendo ciò riflette i flussi finanziari futuri che l'entità si attende di ottenere dal regolamento di due o più strumenti finanziari distinti. Quando un'entità ha il diritto nonché la volontà di ricevere o pagare un unico importo netto, essa possiede in effetti una singola attività o passività finanziaria. Negli altri casi le attività e le passività finanziarie sono presentate distintamente fra loro, coerentemente con le loro caratteristiche di risorsa o di obbligazione per l'entità. Una entità deve fornire le informazioni richieste dai paragrafi 13B–13E dell' IFRS 7 per gli strumenti finanziari rilevati che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 13A dell'IFRS 7.

44 La compensazione di una attività finanziaria con una passività finanziaria rilevate, e la conseguente esposizione del loro saldo netto, differisce dalla eliminazione di un'attività finanziaria o passività finanziaria. Sebbene la compensazione non dia origine alla rilevazione di un utile o di una perdita, di contro l'eliminazione di uno strumento finanziario comporta non solo la cancellazione dallo stato patrimoniale della voce precedentemente rilevata, ma può anche richiedere la rilevazione di un utile o di una perdita.

45 Il diritto alla compensazione è un diritto legale del debitore, contrattuale o altrimenti stabilito, ad adempiere o comunque eliminare in tutto o in parte un importo dovuto a un creditore compensando tale importo con un importo dovuto dal creditore. In casi particolari, un debitore può avere il diritto legale di compensare un importo dovutogli da una terza parte con l'ammontare dovuto a un creditore, a condizione che fra le tre parti ci sia un accordo che stabilisca chiaramente il diritto alla compensazione del debitore. Poiché il diritto alla compensazione è di carattere legale, i suoi presupposti possono differire da un ambito giurisdizionale a un altro e la normativa applicabile ai rapporti tra le parti necessita di valutazione.

46 L'esistenza di un diritto legale a compensare una attività con una passività finanziaria influisce sui diritti e sulle obbligazioni relativi a una attività e passività finanziaria e può influire sull'esposizione di un'entità al rischio di credito e di liquidità. Tuttavia, l'esistenza del diritto, di per sé, non è sufficiente per effettuare la compensazione. In assenza dell'intenzione di esercitare tale diritto o di regolare contemporaneamente, l'ammontare e i tempi dei futuri flussi finanziari di un'entità non vengono influenzati. Quando l'entità intende esercitare tale diritto o regolare contemporaneamente, l'esposizione dell'attività e della passività per il loro saldo netto riflette più correttamente gli importi e i tempi dei flussi finanziari futuri, così come i rischi ai quali tali flussi finanziari sono esposti. L'intenzione di una o di entrambe le parti di regolare per il saldo netto senza il diritto legale a farlo non è sufficiente a giustificare la compensazione, perché i diritti e le obbligazioni relativi alle singole attività e passività finanziarie rimangono inalterati.

47 L'intenzione dell'entità di regolare particolari attività e passività può essere influenzata dalle sue normali politiche aziendali, dalle condizioni dei mercati finanziari e da altre situazioni che possono limitare la capacità di regolare per il loro saldo netto o contemporaneamente. Quando un'entità ha il diritto di compensare ma non intende regolare per il saldo netto, o realizzare l'attività e contemporaneamente estinguere la passività, l'effetto di tale diritto sull'esposizione dell'entità al rischio di credito è oggetto di informativa secondo quanto previsto dal paragrafo 36 dell'IFRS 7.

48 Il regolamento simultaneo di due strumenti finanziari può avvenire, per esempio, tramite l'intervento di una stanza di compensazione in un mercato finanziario organizzato o in uno scambio diretto. In tali casi i flussi finanziari sono, in effetti, equivalenti a un singolo ammontare netto e non esiste un rischio di credito o di liquidità. In altri casi, l'entità può regolare due strumenti ricevendo e pagando ammontari distinti, esponendosi così al rischio di credito per l'intero ammontare dell'attività o al rischio di liquidità per l'intero ammontare della passività. Tali esposizioni ai rischi possono essere significative anche se relativamente di breve periodo. Di conseguenza, la realizzazione di un'attività finanziaria e l'estinzione di una passività finanziaria sono considerate come simultanee solo quando le liquidazioni avvengono nello stesso momento.

49 Le condizioni richieste nel paragrafo 42 non sono generalmente soddisfatte e la compensazione non è, di norma, corretta quando:


a) alcuni distinti strumenti finanziari sono utilizzati per riprodurre le caratteristiche di un singolo strumento finanziario (uno «strumento sintetico»);
b) attività e passività finanziarie derivano da strumenti finanziari aventi la medesima esposizione al rischio primario (per esempio, attività e passività in un portafoglio di contratti forward o altri strumenti derivati) ma con controparti differenti;
c) attività finanziarie o altre attività sono prestate come garanzia collaterale di passività finanziarie senza rivalsa;
d) attività finanziarie sono affidate a una gestione fiduciaria da un debitore allo scopo di estinguere un'obbligazione senza che quelle attività siano state accettate dal creditore come adempimento dell'obbligazione (quale un accordo di accumulazione finanziaria); o
e) si prevede che obbligazioni contratte a seguito di eventi che hanno dato origine a perdite saranno rimborsate da un terzo in virtù di una richiesta di indennizzo nell'ambito di un contratto assicurativo.

50 L'entità che sottoscriva numerosi strumenti finanziari con una singola controparte può stipulare con essa un «accordo quadro di compensazione». Tale accordo prevede che vi possa essere un singolo adempimento per il saldo per tutti gli strumenti finanziari rientranti nell'accordo al verificarsi di inadempimento o interruzione di qualsiasi contratto. Questi accordi sono usati abitualmente dagli istituti finanziari per proteggersi da perdite in caso di fallimento o di altre circostanze che comportano che una controparte sia incapace di far fronte ai suoi impegni. Un accordo quadro di compensazione dà origine, di norma, a un diritto di compensazione che può essere fatto valere legalmente e che influisce sul realizzo o sull'estinzione di singole attività e passività finanziarie solo in seguito a specifici casi di inadempimento o in circostanze che non ci si attende intervengano nel corso normale dell'attività. Un accordo quadro di compensazione non fornisce il presupposto per la compensazione a meno che non siano soddisfatti entrambi i criteri esposti nel paragrafo 42. Quando attività e passività finanziarie soggette a un accordo quadro di compensazione non vengono compensate, l'effetto dell'accordo sull'esposizione dell'entità al rischio di credito deve essere oggetto di informativa secondo quanto previsto dal paragrafo 36 dell'IFRS 7.

 

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

51 - 95 [Eliminato]

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

96 L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. L'entità non deve applicare il presente Principio per esercizi antecedenti al 1° gennaio 2005 a meno che l'entità applichi anche lo IAS 39 (pubblicato a dicembre 2003), incluse le rettifiche pubblicate nel marzo 2004. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

96A Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione (Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1), pubblicato nel febbraio 2008, ha stabilito che gli strumenti finanziari che presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D debbano essere classificati come strumento rappresentativo di capitale, ha modificato i paragrafi 11, 16, 17-19, 22, 23, 25, AG13, AG14 e AG27 e ha aggiunto i paragrafi 16A-16F, 22A, 96B, 96C, 97C, AG14A-AG14J e AG29A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le modifiche a un periodo precedente, deve indicare tale fatto e contestualmente applicare le relative modifiche apportate allo IAS 1, allo IAS 39, all'IFRS 7 e all'IFRIC 2.

96B Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione ha introdotto una deroga limitata all'ambito di applicazione; pertanto, un'entità non deve applicare la deroga per analogia.

96C La classificazione degli strumenti di cui alla presente deroga deve essere limitata alla contabilizzazione di tale strumento nell'ambito dello IAS 1, dello IAS 32, dello IAS 39, dell'IFRS 7 e dell'IFRS 9. Lo strumento non deve essere considerato uno strumento rappresentativo di capitale nell'ambito di altre guide come, per esempio, l'IFRS 2

97 Il presente Principio deve essere applicato retroattivamente.

97A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 40. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

97B L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) ha eliminato il paragrafo 4(c). L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o in data successiva. Se un'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la presente modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente. Tuttavia, la modifica non si applica al corrispettivo potenziale derivante da un'aggregazione aziendale con data di acquisizione antecedente all'applicazione dell'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008). Invece, l'entità deve contabilizzare tale corrispettivo secondo quanto previsto dai paragrafi 65A–65E dell'IFRS 3 (modificato nel 2010).

97C Nell'applicare le modifiche descritte nel paragrafo 96A, l'entità è tenuta a dividere uno strumento finanziario composto con obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale del proprio attivo netto solo in caso di liquidazione in componenti di passività e patrimonio netto distinte. Se la componente di passività non esiste più, un'applicazione retroattiva di dette modifiche allo IAS 32 comporterebbe la distinzione di due componenti di patrimonio netto. La prima componente sarebbe imputata agli utili portati a nuovo e rappresenterebbe l'interesse cumulativo maturato sulla componente di passività. L'altra componente rappresenterebbe la componente di capitale originaria. Pertanto, se alla data di applicazione delle modifiche, la componente di passività non esiste più, l'entità non è tenuta a distinguere le due componenti.

97D Il paragrafo 4 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare a partire da tale periodo le modifiche al paragrafo 3 dell'IFRS 7, al paragrafo 1 dello IAS 28 e al paragrafo 1 dello IAS 31 pubblicate nel maggio 2008. Un'entità può applicare la modifica prospetticamente.

97E I paragrafi 11 e 16 sono stati modificati da Classificazione delle emissioni di diritti pubblicato nell'ottobre del 2009. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° febbraio 2010 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

97F [eliminato]

97G Il paragrafo 97B è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2010 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata.

97H [eliminato]

97I L'IFRS 10 e l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, pubblicato a maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 4(a) e AG29. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 10 e l'IFRS 11.

97J L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value del paragrafo 11 e ha modificato i paragrafi 23 e AG31. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.

97K Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 40. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.

97L Compensazione di attività e passività finanziarie (Modifiche allo IAS 32), pubblicato a dicembre 2011, ha eliminato il paragrafo AG38 e ha aggiunto i paragrafi AG38A–AG38F. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014 o da data successiva. Una entità deve applicare tali modifiche retroattivamente. È consentita un'applicazione anticipata. Se una entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato e l'entità deve inoltre fornire l'informativa richiesta da Informazioni integrative-Compensazione di attività e passività finanziarie (Modifiche all'IFRS 7) pubblicato a dicembre 2011.

97M Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato i paragrafi 35, 37 e 39 e ha aggiunto il paragrafo 35A. Un'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

97N Entità d'investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato il paragrafo 4. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata di Entità d'investimento. Se un'entità applica tale modifica a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento.

97P [eliminato]

97Q L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo AG21. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 15.

97R L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 3, 4, 8, 12, 23, 31, 42, 96C, AG2 e AG30 e ha eliminato i paragrafi 97F, 97H e 97P. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

97S L'IFRS 16 Leasing, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi AG9 e AG10. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

97T L’IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato i paragrafi 4, AG8 e AG36 e ha aggiunto il paragrafo 33 A. Modifiche all’IFRS 17, pubblicato a giugno 2020, ha ulteriormente modificato il paragrafo 4. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 17.

 

RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI

98 Il presente Principio sostituisce lo IAS 32 Strumenti finanziari:Esposizione nel bilancio e Informazioni integrative rivisto nella sostanza nel 2000.

99 Il presente Principio sostituisce le seguenti Interpretazioni:


a) SIC-5 Classificazione degli strumenti finanziari - Disposizioni su estinzioni non sotto il controllo dell'emittente;
b) SIC-16 Capitale sociale - Riacquisto di strumenti propri rappresentativi di capitale (Azioni proprie); e
c) SIC-17 Patrimonio netto - Costi di un'operazione di capitale.

100 Il presente Principio abroga la bozza di Interpretazione SIC D34 Strumenti finanziari - Strumenti o Diritti convertibili dal possessore.

Nella Guida operativa è modificato il paragrafo AG8.

APPENDICE - GUIDA OPERATIVA

Questa appendice costituisce parte integrante del Principio.

AG1 La presente guida operativa illustra l'applicazione di particolari aspetti del Principio.

AG2 Il presente Principio non tratta la rilevazione o la valutazione degli strumenti finanziari. Le disposizioni concernenti la rilevazione e la valutazione delle attività e passività finanziarie sono contenute nell'IFRS 9.

 

DEFINIZIONI (PARAGRAFI 11-14)

Attività e passività finanziarie

AG3 La moneta (disponibilità liquide) è un'attività finanziaria in quanto rappresenta il mezzo di scambio e per questo è la base sulla quale tutte le operazioni sono misurate e rilevate nel bilancio. Un deposito di disponibilità liquide in una banca o in un analogo istituto finanziario è un'attività finanziaria perché rappresenta il diritto contrattuale del depositante a ottenere disponibilità liquide dall'istituto o a emettere un assegno o uno strumento analogo in favore di un creditore attingendo al deposito per il pagamento di una passività finanziaria.

AG4 Esempi comuni di attività finanziarie che rappresentano un diritto contrattuale a ricevere in futuro disponibilità liquide e di corrispondenti passività finanziarie che rappresentano un'obbligazione contrattuale a consegnare in futuro disponibilità liquide sono:


a) crediti verso clienti e debiti verso fornitori;
b) effetti attivi e passivi;
c) crediti e debiti per prestiti; e
d) crediti e debiti per titoli obbligazionari.


In ciascun caso, il diritto contrattuale di una parte a ricevere (o l'obbligazione a pagare) disponibilità liquide corrisponde all'obbligazione a pagare (o al diritto a ricevere) dell'altra parte.

AG5 Un altro tipo di strumento finanziario è quello per il quale il beneficio economico che deve essere ricevuto o consegnato è una attività finanziaria diversa dalle disponibilità liquide. Ad esempio, un effetto pagabile in titoli di Stato conferisce al possessore il diritto contrattuale a ricevere e all'emittente l'obbligazione contrattuale a consegnare titoli di Stato, non disponibilità liquide. I titoli obbligazionari sono attività finanziarie perché rappresentano obbligazioni dell'autorità emittente a pagare disponibilità liquide. L'effetto costituisce, perciò, un'attività finanziaria per il possessore e una passività finanziaria per l'emittente.

AG6 Titoli di debito «irredimibili» (quali i titoli obbligazionari «irredimibili», obbligazioni garantite e certificati di deposito), procurano, di norma, al possessore il diritto contrattuale a ricevere pagamenti in conto interessi a date fisse che si estendono nel futuro, senza diritto alla restituzione del capitale o con questo diritto soggetto a condizioni che lo rendono molto improbabile o molto lontano nel tempo. Per esempio, l'entità può emettere uno strumento finanziario in base al quale dovrà effettuare in perpetuo pagamenti annuali equivalenti a un tasso d'interesse dichiarato dell'8% applicato al valore nominale o capitale di CU 1.000. Assumendo che l'8% sia il tasso d'interesse di mercato per lo strumento nel momento in cui questo è emesso, l'emittente si assume un'obbligazione contrattuale a effettuare un flusso di pagamenti di interessi futuri aventi un fair value (valore equo) (valore attuale) di CU 1.000 al momento della rilevazione iniziale. Il possessore e l'emittente dello strumento detengono rispettivamente un'attività e una passività finanziaria.

AG7 Un diritto o obbligo contrattuale a ricevere, consegnare o scambiare strumenti finanziari è di per sé uno strumento finanziario. Una serie continua di diritti o obblighi contrattuali è qualificabile come strumento finanziario se in conclusione porterà all'incasso o al pagamento di disponibilità liquide o all'acquisizione o emissione di uno strumento rappresentativo di capitale.

AG8 La capacità di esercitare un diritto contrattuale o l’obbligo di soddisfare un impegno contrattuale può essere assoluto o può essere subordinato all’accadimento di un evento futuro. Per esempio, una garanzia finanziaria rappresenta un diritto contrattuale del finanziatore a ricevere disponibilità liquide dal garante e una corrispondente obbligazione contrattuale del garante stesso a pagare il finanziatore se il mutuatario non adempie. Il diritto e l’obbligazione contrattuali esistono a causa di un’operazione o di un evento precedenti (assunzione della garanzia) anche se la capacità del finanziatore di esercitare il suo diritto e l’obbligo per il garante di adempiere il suo impegno sono entrambi subordinati a una futura inadempienza da parte del mutuatario. Il diritto e l’obbligazione potenziali soddisfano la definizione di attività e di passività finanziarie anche se tali attività e passività non sono sempre rilevate nel bilancio. Alcuni tra tali diritti e obbligazioni potenziali possono essere contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17.

AG9 Il leasing di norma fa sorgere un diritto del locatore a ricevere e un'obbligazione del locatario a pagare un flusso di pagamenti che sono sostanzialmente gli stessi dei pagamenti misti di capitale e interessi in un contratto di finanziamento. Il locatore contabilizza il suo investimento per l'ammontare riscuotibile in base al leasing finanziario piuttosto che l'attività sottostante come tale che è l'oggetto del leasing finanziario. Di conseguenza, il locatario considera il leasing finanziario uno strumento finanziario. Ai sensi dell'IFRS 16 il locatore non deve rilevare il suo diritto a ricevere i pagamenti dovuti per il leasing in virtù di un leasing operativo. Il locatore continua a contabilizzare l'attività sottostante come tale piuttosto che qualsiasi ammontare riscuotibile in futuro in dipendenza del contratto. Di conseguenza, il locatario non considera il leasing operativo uno strumento finanziario, tranne per quanto riguarda i pagamenti singoli attualmente dovuti e pagabili dal locatario).

AG10 Attività materiali (quali rimanenze, immobili, impianti e macchinari), attività consistenti nel diritto di utilizzo e attività immateriali (quali brevetti e marchi) non rappresentano attività finanziarie. Il controllo delle attività materiali, delle attività consistenti nel diritto di utilizzo e delle attività immateriali crea un'opportunità di generare un flusso in entrata di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria, ma non genera un diritto attuale a ricevere disponibilità liquide o altra attività finanziaria.

AG11 Attività (quali costi anticipati) per le quali il beneficio economico futuro è rappresentato dal ricevimento di beni o servizi piuttosto che dal diritto a ricevere disponibilità liquide o altra attività finanziaria, non sono attività finanziarie. Analogamente, elementi quali i ricavi differiti e la maggior parte degli impegni per assistenza in garanzia non rappresentano passività finanziarie poiché il flusso in uscita di benefici economici loro associati consiste nella consegna di beni e nella prestazione di servizi piuttosto che in un'obbligazione contrattuale a pagare disponibilità liquide o altra attività finanziaria.

AG12 Le passività o le attività che non hanno natura contrattuale, (quali le imposte sul reddito derivanti dall'applicazione di disposizioni normative in materia tributaria), non rappresentano attività o passività finanziarie. La contabilizzazione delle imposte sul reddito è trattata nello IAS 12. Analogamente, le obbligazioni implicite, come definite nello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, non derivano da contratti e non rappresentano passività finanziarie.

 

Strumenti rappresentativi di capitale

AG13 Tra gli esempi di strumenti rappresentativi di capitale vi sono le azioni ordinarie non soggette a opzione di vendita, alcuni strumenti con opzione a vendere (vedere paragrafi 16A e 16B), alcuni strumenti che pongono a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale del suo attivo netto solo in caso di liquidazione (vedere paragrafo 16C e 16D), alcuni tipi di azioni privilegiate (vedere paragrafi AG25 e AG26) e warrant od opzioni call emesse che permettono al possessore di sottoscrivere o acquistare un determinato numero di azioni ordinarie non soggette a opzione di vendita dell'entità emittente in cambio di un importo prestabilito di disponibilità liquide o altra attività finanziaria. L'obbligazione a carico di un'entità di emettere o acquistare un determinato numero di propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria è uno strumento rappresentativo di capitale dell'entità (fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 22A). Tuttavia, se tale contratto contiene un'obbligazione a carico dell'entità di corrispondere disponibilità liquide o altra passività finanziaria (che non sia un contratto classificato come strumento rappresentativo di capitale in applicazione dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D), esso dà luogo anche a una passività corrispondente al valore attuale dell'ammontare di rimborso (vedere paragrafo AG27(a)). Un'emittente di azioni ordinarie non soggette a opzione di vendita si assume una passività quando agisce formalmente per effettuare una distribuzione e diventa legalmente obbligata nei confronti degli azionisti a farlo. Questo può accadere in seguito alla delibera di distribuzione di un dividendo o quando l'entità viene messa in liquidazione e le eventuali attività restanti dopo l'estinzione delle passività possono essere ripartite tra gli azionisti.

AG14 Un'opzione di riacquisto o altro contratto simile acquistato da un'entità che dia il diritto di riacquistare un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale propri in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria non rappresenta un'attività finanziaria dell'entità (fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 22A). Viceversa, eventuali corrispettivi pagati per tale contratto vengono detratti dal patrimonio netto.

 

Classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi (paragrafi 16A(b), e 16C(b))

AG14A Una delle caratteristiche dei paragrafi 16A e 16C è che lo strumento finanziario rientra nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi.

AG14B Nel momento in cui un'entità determina se uno strumento rientra nella classe subordinata, essa valuta i diritti dello strumento all'atto della liquidazione come se dovesse essere liquidata alla data in cui lo strumento viene classificato. Nel caso in cui le circostanze relative mutino, un'entità deve rivalutare la classificazione. Per esempio, se l'entità emette o rimborsa un altro strumento finanziario, ciò può incidere sull'appartenenza o meno dello strumento in questione alla classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi.

AG14C Uno strumento che goda di diritti privilegiati all'atto della liquidazione dell'entità non rappresenta uno strumento che ha diritto a una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità. Per esempio, uno strumento gode di diritti privilegiati all'atto della liquidazione se conferisce al suo possessore il diritto di percepire un dividendo fisso alla liquidazione, oltre ad una quota dell'attivo netto dell'entità, laddove altri strumenti rientranti nella classe subordinata aventi diritto a una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità non godono dello stesso diritto al momento della liquidazione.

AG14D Se un'entità dispone di una sola classe di strumenti finanziari, tale classe deve essere trattata come se fosse subordinata a tutte le altre.

 

Flussi finanziari totali previsti attribuibili allo strumento nel suo arco di vita (paragrafo 16A(e))

AG14E I flussi finanziari totali previsti attribuibili allo strumento nel suo arco di vita devono essere sostanzialmente basati sul risultato economico, la variazione dell'attivo netto rilevata o la variazione del fair value (valore equo) dell'attivo netto rilevato e non rilevato dell'entità nell'arco di vita dello strumento. Il risultato economico e la variazione dell'attivo netto rilevato devono essere valutati secondo i corrispondenti IFRS.

 

Operazioni stipulate dal possessore di uno strumento che non sia il proprietario dell'entità (paragrafi 16A e 16C)

AG14F Il possessore di uno strumento finanziario con opzione a vendere o di uno strumento che ponga a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione può concludere operazioni con l'entità in una veste che non sia quella di proprietario. Per esempio, il possessore di uno strumento può anche essere un dipendente dell'entità. Soltanto i flussi finanziari e i termini e le condizioni contrattuali dello strumento correlati al possessore dello strumento in veste di proprietario dell'entità devono essere tenuti in considerazione quando si valuta se lo strumento vada classificato come strumento rappresentativo di capitale in applicazione del paragrafo 16A o del paragrafo 16C.

AG14G Un esempio è costituito da una società in accomandita semplice che ha soci accomandanti e soci accomandatari. Alcuni soci accomandatari possono prestare una garanzia all'entità e, per questo, essere remunerati. In tali circostanze, la garanzia e i corrispondenti flussi finanziari sono correlati ai possessori di strumenti nella loro veste di garanti e non in quella di proprietari dell'entità. Pertanto, tale garanzia e i corrispondenti flussi finanziari non comportano il fatto che i soci accomandatari siano considerati subordinati ai soci accomandanti e non sono considerati nel valutare se i termini contrattuali degli strumenti dei soci accomandanti e quelli dei soci accomandatari siano identici.

AG14H Un altro esempio è rappresentato da un accordo per la ripartizione del risultato economico che attribuisce il risultato economico ai possessori di strumenti sulla base dei servizi prestati o dell'attività generata nel corso dell'esercizio corrente e dei precedenti. Tali accordi sono operazioni concluse con i possessori di strumenti in veste di non proprietari e non dovrebbero essere presi in considerazione nel valutare le caratteristiche di cui al paragrafo 16A o 16C. Tuttavia accordi di ripartizione del risultato economico che assegnino il risultato economico a possessori di strumenti in base al valore nominale degli strumenti da loro detenuti rispetto ad altri della medesima classe rappresentano operazioni concluse con i possessori di strumenti in veste di proprietari e dovrebbero essere dunque considerati nel valutare le caratteristiche di cui al paragrafo 16A o 16C.

AG14I I flussi finanziari e i termini e le condizioni contrattuali di un'operazione che intervenga tra il possessore dello strumento (in veste di non proprietario) e l'entità emittente devono essere simili a quelli di un'operazione equivalente che potrebbe intervenire tra un non possessore di strumenti e l'entità emittente.

 

Nessun altro strumento finanziario o contratto con flussi finanziari totali che fissi o riduca sostanzialmente il valore residuo per il possessore dello strumento (paragrafi 16B e 16D)

AG14J Un requisito per classificare come strumento rappresentativo di capitale uno strumento finanziario che altrimenti soddisfa i criteri di cui al paragrafo 16A o 16C è che l'entità non abbia altri strumenti finanziari o contratti che:

a) comportino flussi finanziari totali basati sostanzialmente sul risultato economico, la variazione dell'attivo netto rilevato o la variazione del fair value (valore equo) dell'attivo netto rilevato e non rilevato dell'entità e
b) producano l'effetto di fissare o ridurre sostanzialmente il valore residuo.

È improbabile che i seguenti strumenti, se sottoscritti a condizioni commerciali normali con parti non correlate, precludano la possibilità a strumenti che altrimenti soddisfano i criteri di cui al paragrafo 16A o 16C di essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale:


a) strumenti con flussi finanziari totali basati sostanzialmente su attività specifiche dell'entità,
b) strumenti con flussi finanziari totali basati su una percentuale del reddito,
c) contratti intesi a ricompensare singoli dipendenti per servizi resi all'entità,
d) contratti che richiedono il pagamento di una percentuale di utili irrilevante per servizi resi o prodotti forniti.

 

Strumenti finanziari derivati

AG15 Gli strumenti finanziari comprendono sia strumenti primari (quali crediti, debiti e strumenti rappresentativi di capitale) sia strumenti finanziari derivati (quali opzioni finanziarie, contratti future e forward, interest rate swap e currency swap). Gli strumenti finanziari derivati soddisfano la definizione di strumento finanziario e, di conseguenza, rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio.

AG16 Gli strumenti finanziari derivati generano diritti e obbligazioni che hanno come effetto il trasferimento tra le parti contraenti di uno o più dei rischi finanziari inerenti a un sottostante strumento finanziario primario. All'inizio del contratto gli strumenti finanziari derivati procurano a una parte un diritto contrattuale a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra parte a condizioni potenzialmente favorevoli, o un'obbligazione contrattuale a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra parte a condizioni potenzialmente sfavorevoli. Tuttavia, generalmente non comportano un trasferimento del sottostante strumento finanziario primario all'inizio del contratto e né tale trasferimento avviene necessariamente alla scadenza del contratto. Alcuni strumenti incorporano sia un diritto che un'obbligazione a effettuare uno scambio. Poiché le condizioni dello scambio sono stabilite all'emissione dello strumento derivato, al variare dei prezzi nei mercati finanziari quelle condizioni possono diventare sia favorevoli che sfavorevoli.

AG17 Un'opzione call o put a scambiare attività o passività finanziarie (ossia strumenti finanziari diversi dagli strumenti rappresentativi di capitale dell'emittente) conferisce al possessore il diritto a ottenere potenziali benefici economici futuri derivanti dalle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento finanziario sottostante il contratto. Viceversa, l'emittente di un'opzione assume un'obbligazione a privarsi di potenziali benefici economici futuri o a sopportare perdite potenziali di benefici economici derivanti dalle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento finanziario sottostante. Il diritto contrattuale del possessore e l'obbligazione dell'emittente soddisfano rispettivamente la definizione di attività e di passività finanziaria. Lo strumento finanziario sottostante a un contratto di opzione può essere qualsiasi attività finanziaria, compresi azioni di altre entità e strumenti fruttiferi di interessi. Un'opzione può richiedere all'emittente di emettere un titolo di debito piuttosto che di trasferire un'attività finanziaria ma, se l'opzione fosse esercitata, lo strumento sottostante all'opzione costituirebbe un'attività finanziaria del possessore. Il diritto di opzione del possessore a scambiare l'attività finanziaria a condizioni potenzialmente favorevoli e l'obbligazione dell'emittente a scambiare l'attività finanziaria a condizioni potenzialmente sfavorevoli sono distinti dall'attività finanziaria sottostante che deve essere scambiata a seguito dell'esercizio dell'opzione. La natura del diritto del possessore e dell'obbligazione dell'emittente non è influenzata dalla probabilità che l'opzione sia esercitata.

AG18 Un altro esempio di strumento finanziario derivato è un contratto forward da regolare tra sei mesi nel quale una parte (l'acquirente) promette di consegnare CU 1.000.000 in contanti in cambio di CU 1.000.000 di valore nominale di titoli di Stato a tasso fisso, e l'altra parte (il venditore) promette di consegnare titoli di Stato a tasso fisso di un valore nominale pari a CU 1.000.000 in cambio di CU 1.000.000 in contanti. Durante i sei mesi entrambe le parti hanno un diritto e un'obbligazione contrattuale a scambiare strumenti finanziari. Se il prezzo di mercato dei titoli di Stato supera il valore di CU 1.000.000, le condizioni saranno favorevoli per l'acquirente e sfavorevoli per il venditore; se il prezzo di mercato scende al di sotto di CU 1.000.000 vi sarà la situazione opposta. L'acquirente ha un diritto contrattuale (un'attività finanziaria) analogo al diritto derivante da un'opzione call posseduta e un'obbligazione contrattuale (una passività finanziaria) analoga all'obbligazione derivante da un'opzione put emessa; il venditore ha un diritto contrattuale (un'attività finanziaria) analogo al diritto derivante da un'opzione put posseduta e un'obbligazione contrattuale (una passività finanziaria) analoga all'obbligazione derivante da un'opzione call emessa. Come avviene con le opzioni, questi diritti e obbligazioni contrattuali costituiscono attività e passività finanziarie separate e distinte dagli strumenti finanziari sottostanti (i titoli obbligazionari e le disponibilità liquide che devono essere scambiati). Entrambe le parti di un contratto forward hanno un'obbligazione ad adempiere alla scadenza convenuta mentre l'esecuzione in un contratto di opzione interviene solo se e quando il possessore dell'opzione sceglie di esercitarla.

AG19 Molti altri tipi di strumenti derivati incorporano un diritto o un'obbligazione a effettuare uno scambio futuro, quali gli swap su tassi di interesse e su valute, interest rate caps, collars e floors, impegni all'erogazione di finanziamenti, linee di appoggio per l'emissione di titoli e lettere di credito. Un interest rate swap può essere concepito come una variante di contratto forward nel quale le parti stabiliscono di effettuare scambi futuri di ammontari di disponibilità liquide, con un ammontare calcolato in riferimento a un tasso di interesse variabile e l'altro in riferimento a un tasso di interesse fisso. I contratti future rappresentano un'altra variante dei contratti forward dai quali differiscono essenzialmente perché sono standardizzati e negoziati su un mercato.

 

Contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari (paragrafi da 8 a 10)

AG20 I contratti per l'acquisto o la vendita di beni non finanziari non soddisfano la definizione di strumento finanziario perché il diritto contrattuale di una parte a ricevere un'attività o un servizio non finanziario e la corrispondente obbligazione dell'altra parte non stabiliscono un diritto o un'obbligazione attuale dell'una o dell'altra parte a ricevere, consegnare o scambiare un'attività finanziaria. Per esempio, i contratti che prevedono l'adempimento mediante ricevimento o consegna di un elemento non finanziario (quale un'opzione, un future o un contratto forward su argento) non sono strumenti finanziari. Molti contratti su materie prime sono di questo tipo. Alcuni sono standardizzati nella forma e negoziati in mercati organizzati nello stesso modo di alcuni strumenti finanziari derivati. Ad esempio, un contratto future su materie prime può essere prontamente acquistato e venduto per contanti perché è quotato in una borsa e può essere scambiato molte volte. Tuttavia, le parti che acquistano e vendono il contratto negoziano, di fatto, la materia prima sottostante. La capacità di acquistare o vendere in contanti un contratto su materie prime, la facilità con la quale esso può essere acquistato o venduto e la possibilità di negoziare il regolamento in contanti a fronte dell'obbligazione a ricevere o consegnare la materia prima non modificano la natura fondamentale del contratto in modo tale da originare uno strumento finanziario. Nonostante ciò, alcuni contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari che possono essere regolati per il netto o scambiando strumenti finanziari, o in cui l'elemento non finanziario è prontamente convertibile in contanti, rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio come se fossero strumenti finanziari (cfr. paragrafo 8).

AG21 Salvo quanto disposto dall'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, il contratto che comporta il ricevimento o la consegna di attività materiali non dà luogo ad attività finanziaria per una parte e a passività finanziaria per l'altra, a meno che qualsiasi pagamento connesso sia differito oltre la data di consegna del bene. Questo è il caso dell'acquisto o della vendita di merci a credito.

AG22 Alcuni contratti sono collegati a materie prime ma non comportano adempimenti tramite il ricevimento o la consegna di materie prime. Essi prevedono l'adempimento tramite pagamenti in contanti che sono determinati nel contratto secondo una formula piuttosto che tramite il pagamento di ammontari stabiliti. Ad esempio, il valore capitale di un titolo obbligazionario può essere determinato applicando il prezzo di mercato del petrolio prevalente alla scadenza del titolo a una quantità fissata di petrolio. Il capitale è indicizzato in riferimento al prezzo di una materia prima, ma è regolato solo in contanti. Un tale contratto costituisce uno strumento finanziario.

AG23 La definizione di strumento finanziario comprende anche i contratti che originano un'attività o una passività non finanziaria in aggiunta a un'attività o a una passività finanziaria. Tali strumenti finanziari spesso danno a una parte l'opzione a scambiare un'attività finanziaria con un'attività non finanziaria. Ad esempio, un titolo obbligazionario collegato al petrolio può dare al possessore il diritto a ricevere un flusso di pagamenti di interessi fissi periodici e un ammontare fisso di disponibilità liquide alla scadenza, con l'opzione di scambiare il valore capitale con una quantità stabilita di petrolio. Il vantaggio nell'esercitare questa opzione varierà nel tempo in base al fair value (valore equo) del petrolio relativamente al rapporto di cambio tra le disponibilità liquide e il petrolio (il prezzo di scambio) previsto dal titolo obbligazionario. Le intenzioni del possessore del titolo obbligazionario in merito all'esercizio dell'opzione non influiscono sulla sostanza delle attività che lo compongono. L'attività finanziaria del possessore e la passività finanziaria dell'emittente rendono il titolo obbligazionario uno strumento finanziario indipendentemente dagli altri tipi di attività e di passività pure generati.

AG24 [Eliminato]

 

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO

Passività e capitale (paragrafi da 15 a 27)

Nessuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria (paragrafi da 17 a 20)

AG25 Le azioni privilegiate possono essere emesse con vari diritti. Nel determinare se un'azione privilegiata rappresenta una passività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale, l'emittente valuta i diritti specifici incorporati nell'azione per poter determinare se essa presenta le caratteristiche essenziali di una passività finanziaria. Per esempio, un'azione privilegiata che preveda il rimborso a una data specifica o a scelta del possessore contiene una passività finanziaria perché l'emittente ha un'obbligazione a trasferire attività finanziarie al possessore dell'azione. La potenziale incapacità di un emittente di soddisfare un'obbligazione a rimborsare un'azione privilegiata quando è contrattualmente obbligato a farlo, sia essa dovuta a una mancanza di fondi, a vincoli statutari ovvero a utili o riserve insufficienti, non annulla l'obbligazione. Un'opzione dell'emittente a rimborsare le azioni in cambio di disponibilità liquide non soddisfa la definizione di passività finanziaria perché l'emittente non ha un'obbligazione attuale a trasferire attività finanziarie agli azionisti. In questo caso, il rimborso delle azioni avviene unicamente a discrezione dell'emittente. Un'obbligazione può sorgere, tuttavia, quando l'emittente delle azioni esercita la sua opzione, solitamente notificando formalmente agli azionisti l'intenzione di rimborsare le azioni.

AG26 Quando le azioni privilegiate non sono rimborsabili, la classificazione corretta è determinata dagli altri diritti ad esse incorporati. La classificazione si basa su una valutazione della sostanza degli accordi contrattuali e sulle definizioni di passività finanziaria e di strumento rappresentativo di capitale. Quando le distribuzioni ai possessori delle azioni privilegiate, sia cumulative che non cumulative, avvengono a discrezione dell'emittente, le azioni sono strumenti rappresentativi di capitale. La classificazione di un'azione privilegiata come strumento rappresentativo di capitale o passività finanziaria non è interessata da, per esempio:


a) la storia di riparto degli utili dell'entità;
b) l'intenzione di effettuare distribuzioni nel futuro;
c) il possibile impatto negativo sul prezzo delle azioni ordinarie dell'emittente se le distribuzioni non sono effettuate (a causa di vincoli relativi al pagamento di dividendi sulle azioni ordinarie se i dividendi non vengono pagati sulle azioni privilegiate);
d) l'importo delle riserve dell'emittente;
e) le aspettative di un emittente relative al risultato economico dell'esercizio; o
f) la capacità o incapacità dell'emittente di influenzare il risultato economico dell'esercizio.

 

Estinzione tramite propri strumenti rappresentativi di capitale (paragrafi da 21 a 24)

AG27 I seguenti esempi illustrano come classificare diversi tipi di contratti aventi per oggetto propri strumenti rappresentativi di capitale dell'emittente:


a) un contratto che sarà regolato dall'entità ricevendo o consegnando un numero fisso di azioni proprie senza corrispettivo futuro o scambiando un quantitativo fisso di azioni proprie contro un importo fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria è uno strumento rappresentativo di capitale (fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 22A). Di conseguenza, eventuali corrispettivi ricevuti o pagati per un tale contratto vengono aggiunti o detratti direttamente dal patrimonio netto. Un esempio è un'opzione emessa su azioni che dia alla controparte il diritto ad acquistare un quantitativo fisso delle azioni dell'entità in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide. Tuttavia, se il contratto richiede che l'entità acquisti (rimborsi) le azioni proprie in cambio di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria a una data prestabilita o determinabile, oppure su richiesta, l'entità rileva anche una passività finanziaria per il valore attuale dell'ammontare di rimborso (eccezion fatta per gli strumenti che presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D). Un esempio è l'obbligo di un'entità in un contratto forward di riacquistare un numero fisso di proprie azioni in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide.
b) L'obbligo di un'entità ad acquistare le proprie azioni in cambio di disponibilità liquide dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell'importo di rimborso anche se il numero di azioni che l'entità è obbligata a riacquistare non è fisso o se l'obbligazione è subordinata alla circostanza che la controparte eserciti il diritto di rimborso (fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 16A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D). Un esempio di obbligazione condizionale è un'opzione emessa che
richiede che l'entità riacquisti le proprie azioni in cambio di disponibilità liquide se la controparte esercita l'opzione.
c) Un contratto che sarà estinto tramite disponibilità liquide o altra attività finanziaria è un'attività o una passività finanziaria anche se l'ammontare di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria che sarà ricevuto o consegnato si basa sulle oscillazioni del prezzo di mercato del capitale dell'entità (fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 16A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D). Un esempio è un'opzione di acquisto di azione estinta tramite disponibilità liquide nette.
d) Un contratto che verrà estinto dall'entità tramite un quantitativo variabile di azioni proprie il cui valore è pari a un importo predeterminato o a un importo basato sulle variazioni di una variabile sottostante (per esempio prezzo di materie prime) è un'attività o una passività finanziaria. Un esempio è un'opzione venduta per l'acquisto di oro che, se esercitata, è estinta dall'entità con propri strumenti rappresentativi di capitale consegnando un quantitativo di strumenti equivalente al valore del contratto di opzione. Tale contratto è un'attività o un passività finanziaria anche se la variabile sottostante rappresenta il prezzo dell'azione dell'entità piuttosto che dell'oro. Analogamente, un contratto che sarà estinto tramite un quantitativo fisso di azioni proprie dell'entità, i cui relativi diritti saranno modificati in modo che il valore di regolamento sia uguale a un importo predeterminato o un importo basato sulle variazioni di una variabile sottostante, è un'attività o una passività finanziaria.

 

Clausole di potenziale adempimento (paragrafo 25)

AG28 Il paragrafo 25 richiede che se la parte della clausola concernente il potenziale adempimento che potrebbe richiedere il regolamento tramite disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o in un modo tale che lo strumento sia considerato una passività finanziaria) non è autentica, la clausola di estinzione non influisce sulla classificazione di uno strumento finanziario. Quindi, un contratto che richieda il regolamento tramite disponibilità liquide o un quantitativo variabile di azioni proprie dell'entità soltanto al verificarsi di un evento che sia estremamente raro, molto insolito e molto improbabile che accada è uno strumento rappresentativo di capitale. Analogamente, il regolamento tramite un quantitativo fisso di azioni proprie può essere contrattualmente precluso in circostanze che sono al di fuori del controllo dell'entità, ma se queste circostanze non hanno una possibilità oggettiva di verificarsi, la classificazione come strumento rappresentativo di capitale è corretta.

 

Trattamento nel bilancio consolidato

AG29 Nel bilancio consolidato, un'entità presenta partecipazioni di minoranza – ossia interessenze di terzi nel patrimonio netto e nell'utile delle proprie controllate – secondo quanto previsto dallo IAS 1 e dallo IFRS 10. Quando si classifica uno strumento finanziario (o una componente di esso) nel bilancio consolidato, l'entità considera tutte le clausole e le condizioni generali concordate tra i membri del gruppo e i possessori dello strumento nel determinare se il gruppo nel suo complesso ha l'obbligo di consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria in riferimento allo strumento o di estinguerlo in modo che rientri nella categoria delle passività. Quando una controllata in un gruppo emette uno strumento finanziario e una capogruppo o altra entità del gruppo accetta ulteriori condizioni direttamente con i possessori dello strumento (per esempio una garanzia), il gruppo potrebbe non avere discrezionalità sulle distribuzioni o sul rimborso. Sebbene la controllata possa classificare correttamente lo strumento nel proprio bilancio individuale senza considerare queste ulteriori condizioni, l'effetto di altri accordi tra i membri del gruppo e i possessori dello strumento viene considerato per assicurare che il bilancio consolidato rifletta i contratti e le operazioni sottoscritte dal gruppo nel suo complesso. Nella misura in cui esiste una tale obbligazione o clausola di adempimento, lo strumento (o la sua componente soggetta all'obbligazione) è classificato come una passività finanziaria nel bilancio consolidato.

AG29A Alcuni tipi di strumenti che pongono un'obbligazione contrattuale a carico dell'entità sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale in applicazione dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D. La classificazione secondo detti paragrafi rappresenta un'eccezione ai criteri altrimenti applicati nel presente Principio alla classificazione di uno strumento. Tale eccezione non riguarda la classificazione di partecipazioni di minoranza nel bilancio consolidato. Pertanto, nel bilancio consolidato del gruppo, gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D nel bilancio separato o individuale che corrispondono a partecipazioni di minoranza sono classificati come passività.

 

Strumenti finanziari composti (paragrafi da 28 a 32)

AG30 Il paragrafo 28 si applica soltanto agli emittenti di strumenti finanziari composti non derivati. Il paragrafo 28 non tratta gli strumenti finanziari composti dal punto di vista del possessore. L'IFRS 9 tratta la classificazione e la valutazione delle attività finanziarie che sono strumenti finanziari composti dal punto di vista del possessore

AG31 Un tipo comune di strumento finanziario composto è un titolo di debito con opzione di conversione incorporata, quale un titolo obbligazionario convertibile in azioni ordinarie dell'emittente e senza altre eventuali caratteristiche di derivato incorporato. Il paragrafo 28 richiede che l'emittente di tale strumento finanziario presenti nel prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria le componenti di passività e di capitale distintamente, come segue:


a) l'obbligazione dell'emittente a effettuare pagamenti periodici di interessi e capitale rappresenta una passività finanziaria che esiste fino al momento della conversione dello strumento. Al momento della rilevazione iniziale, il fair value (valore equo) della componente di passività è il valore attuale dei flussi finanziari futuri previsti contrattualmente attualizzati al tasso di interesse prevalente sul mercato in quel momento per strumenti aventi un rischio di credito similare che forniscono sostanzialmente gli stessi flussi finanziari, alle stesse condizioni, ma senza l'opzione di conversione;
b) Lo strumento rappresentativo di capitale è l'opzione incorporata per convertire la passività in capitale dell'emittente. Questa opzione ha valore al momento della rilevazione iniziale anche quando è «out of the money».

AG32 Alla conversione di uno strumento convertibile giunto a scadenza, l'entità elimina la componente di passività e rileva tale componente come capitale. La componente originaria di capitale rimane come capitale (anche se può essere trasferito da una voce a un'altra all'interno del patrimonio netto). Non c'è utile o perdita derivante dalla conversione a scadenza.

AG33 Quando un'entità estingue uno strumento convertibile prima della scadenza attraverso un rimborso o riacquisto anticipato in cui i privilegi della conversione originaria rimangono immutati, l'entità ripartisce il corrispettivo pagato ed eventuali costi di transazione per il riacquisto o il rimborso tra le componenti di passività e di capitale dello strumento alla data dell'operazione. Il metodo utilizzato nel ripartire il corrispettivo pagato e i costi di transazione tra le distinte componenti è conforme a quello utilizzato nella ripartizione originaria tra le distinte componenti dei corrispettivi ricevuti dall'entità quando lo strumento convertibile è stato emesso, secondo quanto previsto dai paragrafi da 28 a 32.

AG34 Una volta effettuata la ripartizione del corrispettivo, qualsiasi utile o perdita risultante è trattato secondo i principi contabili applicabili alla relativa componente, come segue:


a) l'importo dell'utile o della perdita relativo alla componente di passività è rilevato nel conto economico; e
b) l'importo del corrispettivo relativo alla componente di capitale è rilevato nel patrimonio netto.

AG35 Un'entità può modificare le condizioni di uno strumento convertibile per incentivare una conversione anticipata, per esempio offrendo un tasso di conversione più favorevole o pagando un ulteriore corrispettivo in caso di una conversione antecedente una data specificata. La differenza, alla data in cui le condizioni sono modificate, tra il fair value (valore equo) del corrispettivo che il possessore riceve alla conversione dello strumento secondo le nuove condizioni e il fair value (valore equo) del corrispettivo che il possessore avrebbe ricevuto secondo le originali condizioni è rilevata come una perdita nel conto economico.

 

Azioni proprie (paragrafi 33 e 34)

AG36 Gli strumenti rappresentativi di capitale dell'emittente non sono rilevati come un'attività finanziaria indipendentemente dal motivo per cui sono riacquistati. Il paragrafo 33 richiede che un'entità che riacquisti i propri strumenti rappresentativi di capitale deduca tali strumenti dal patrimonio netto. Tuttavia, quando un'entità possiede il proprio capitale per conto di altri, per esempio un istituto finanziario che possieda il proprio capitale per conto di un cliente, esiste un rapporto di agenzia e come risultato tali partecipazioni non vanno incluse nello stato patrimoniale dell'entità.

 

Interessi, dividendi, perdite ed utili (paragrafi da 35 a 41)

AG37 Il seguente esempio illustra l'applicazione del paragrafo 35 a uno strumento finanziario composto. Si supponga che un'azione privilegiata non cumulativa sia rimborsabile obbligatoriamente tramite disponibilità liquide in cinque anni, ma che i dividendi siano pagabili a discrezione dell'entità prima della data di rimborso. Tale strumento è uno strumento finanziario composto, con la componente di passività corrispondente al valore attuale del valore di rimborso. Lo smontamento (unwinding) dell'attualizzazione di questa componente è rilevato nel conto economico e classificato come interesse passivo. Eventuali dividendi pagati sono relativi alla componente di capitale e, di conseguenza, sono rilevati come una distribuzione del risultato economico. Un trattamento simile si applicherebbe se il rimborso non fosse obbligatorio, ma a scelta del possessore, o se l'azione fosse obbligatoriamente convertibile in un quantitativo variabile di azioni ordinarie calcolate per essere pari a un importo predeterminato ovvero basato sulle variazioni di una variabile sottostante (per esempio materie prime). Tuttavia, se eventuali dividendi non pagati sono sommati all'importo del rimborso, l'intero strumento costituisce una passività. In tale caso, eventuali dividendi sono classificati come interessi passivi.

 

Compensazione di attività e passività finanziarie (paragrafi da 42 a 50)

AG38 Per compensare un'attività con una passività finanziaria, un'entità deve avere un diritto legale correntemente esercitabile a compensare gli importi rilevati. Un'entità può avere un diritto condizionato a compensare gli importi rilevati, come in un accordo quadro di compensazione o in alcune forme di debito senza rivalsa, ma tali diritti sono esercitabili soltanto all'occorrenza di alcuni eventi futuri, di solito un inadempimento della controparte. Quindi, tale accordo non soddisfa le condizioni per la compensazione.

 

Criterio secondo cui una entità ha “correntemente il diritto legale a compensare gli importi rilevati contabilmente” (paragrafo 42(a))

AG38A Un diritto di compensazione può essere correntemente disponibile oppure può essere condizionato al verificarsi di un evento futuro (per esempio, il diritto può essere azionato o esercitabile soltanto al verificarsi di un evento futuro, come l'inadempimento, l'insolvenza o il fallimento di una delle controparti). Anche se il diritto di compensazione non è condizionato a un evento futuro, può essere legalmente esecutivo soltanto nel normale svolgimento dell'attività, o in caso di inadempimento, oppure in caso di insolvenza o fallimento, di una o di tutte le controparti.

AG38B Per soddisfare il criterio di cui al paragrafo 42(a), una entità deve correntemente avere un diritto di compensazione legalmente esecutivo. Ciò implica che il diritto di compensazione:


a) non deve essere condizionato a un evento futuro; e
b) deve essere legalmente esecutivo in tutte le seguenti circostanze:

i) nel normale svolgimento dell'attività;
ii) in caso di inadempimento; e
iii) in caso di insolvenza o fallimento dell'entità e di tutte le controparti.

AG38C La natura e la misura del diritto di compensazione, incluse le eventuali condizioni connesse al suo esercizio e se tale diritto permarrebbe nel caso di inadempimento, insolvenza o fallimento, possono differire tra una giurisdizione e l'altra. Di conseguenza, non è possibile ipotizzare che il diritto di compensazione sia automaticamente disponibile al di fuori del normale svolgimento dell'attività. Per esempio, le leggi che regolamento il fallimento o l'insolvenza in una giurisdizione possono, in determinate circostanze, vietare o limitare il diritto di compensazione in caso di fallimento o di insolvenza.

AG38D Le leggi applicabili ai rapporti tra le parti, (per esempio, le disposizioni contrattuali, le norme che regolamentano il contratto, ovvero le leggi che disciplinano l'inadempimento, l'insolvenza o il fallimento applicabili alle parti) sono mirate ad accertare se il diritto di compensazione è esecutivo nel normale svolgimento dell'attività, in caso di inadempimento e in caso di insolvenza o fallimento, dell'entità e di tutte le controparti (come specificato nel paragrafo AG38B(b)).

 

Criterio secondo cui una entità “intende estinguere per il residuo netto, o realizzare l'attività e contemporaneamente estinguere la passività” (paragrafo 42(b))

AG38E Per soddisfare il criterio previsto dal paragrafo 42(b) una entità deve avere intenzione di estinguere per il residuo netto, o di realizzare l'attività e contemporaneamente di estinguere la passività. Anche se l'entità detiene un diritto di estinzione per il residuo netto, essa può comunque realizzare l'attività ed estinguere la passività separatamente.

AG38F Nel caso in cui entità possa regolare gli importi in modo che il risultato equivalga a tutti gli effetti a una estinzione per il residuo netto, l'entità avrà soddisfatto il criterio dell'estinzione per il residuo netto previsto dal paragrafo 42(b). Ciò si verifica se, e soltanto se, il meccanismo del regolamento lordo possiede caratteristiche che eliminano il rischio di credito e di liquidità o che li rendono comunque irrilevanti, e che con un unico processo o ciclo di regolamento gestisce i crediti e i debiti. Per esempio, un sistema di regolamento lordo che abbia tutte le seguenti caratteristiche soddisferebbe il criterio di estinzione per il residuo netto previsto dal paragrafo 42(b):


a) le attività e le passività finanziarie ammissibili per la compensazione sono gestite nello stesso momento;
b) una volta che le attività e le passività finanziarie sono sottoposte al processo di gestione, le parti debbono adempiere all'obbligazione di estinzione;
c) non vi sono possibilità che i flussi finanziari derivanti dalle attività e passività possano variare dopo che sono state sottoposte al processo di gestione (a meno che il processo di gestione non vada a buon fine - vedere il punto (d) seguente);
d) le attività e le passività che sono garantite da titoli saranno estinte in base a un trasferimento titoli o a un sistema analogo (per esempio, consegna contro pagamento), in modo tale che qualora l'esito del trasferimento titoli dovesse essere negativo, venga meno anche la gestione dei crediti o debiti relativi a tali attività e passività cui fanno riferimento i titoli posti a garanzia (e viceversa);
e) tutte le operazioni non andate a buon fine, come evidenziato nel punto (d), saranno rielaborate fino alla loro estinzione;
f) l'estinzione viene effettuata dallo stesso istituto di regolamento (per esempio, una banca di regolamento, una banca centrale o un servizio accentrato di gestione titoli); e
g) è stata posta in essere una linea di credito giornaliera che assicura uno scoperto di liquidità sufficiente per consentire la gestione dei pagamenti alla data di regolamento per ciascuna delle parti, ed è virtualmente certo che la linea di credito giornaliera possa rientrare se richiamata.

AG39 Il presente Principio non prevede un trattamento contabile particolare per i cosiddetti «strumenti sintetici», che sono classi di strumenti finanziari distinti acquistati e posseduti per replicare le caratteristiche di un altro strumento. Per esempio, un debito a lungo termine a tasso variabile combinato con un interest rate swap che comporta l'incasso di importi variabili e l'effettuazione di pagamenti fissi equivale a un debito a lungo termine a tasso fisso. Ciascuno degli strumenti finanziari distinti che insieme costituiscono uno «strumento sintetico» rappresenta un diritto o un'obbligazione contrattuale con proprie clausole e condizioni e ciascuno può essere trasferito o regolato separatamente. Ciascuno strumento finanziario è esposto a rischi che possono differire dai rischi ai quali sono esposti altri strumenti finanziari. Conseguentemente, quando uno strumento finanziario in uno «strumento sintetico» è un'attività e un altro rappresenta una passività, non sono compensati e presentati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di un’entità su una base netta, a meno che questi soddisfino i criteri per la compensazione del paragrafo 42.

 

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Attività e passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico [paragrafo 94 (f)]

AG40 [Eliminato]