Quando la cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate è nulla: fate attenzione a come e soprattutto se vi viene notificata, la recente sentenza parla chiaro.
Ricevere una cartella esattoriale fa paura a chiunque e la prima reazione delle persone, nella stragrande maggioranza dei casi, è quella di pagare subito per evitare problemi più grossi, interessi o pignoramenti. Quello che però i contribuenti dovrebbero sapere e invece spesso lo ignorano è che non tutte le cartelle fiscali sono valide e ci sono delle regole ben precise da rispettare nell’invio di documentazione da pagare, non solo in termini di perentorietà.

In alcuni casi, infatti, anche se l’importo richiesto sembra corretto, la legge protegge il cittadino se appunto non vengono rispettate e seguite determinate regole. Nella sostanza, può verificarsi che la cartella sia nulla, cioè come se non fosse mai esistita, ma perché questo accada è necessario che si verifichino delle condizioni, soprattutto in fase di notifica. Cerchiamo di fare il punto, partendo da una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia.
La PEC inviata è sufficiente per sostenere che la cartella sia stata notificata?
Il caso è stato creato da un contribuente di Lecco, il quale si era visto recapitare un’intimazione di pagamento per vecchie imposte non versate. Approfondendo la situazione davanti ai giudici, è emerso che la cartella esattoriale originaria non era mai stata notificata correttamente. Tutta “colpa” della PEC e nel caso del contribuente, questa è stata la sua fortuna: come sappiamo, infatti, negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha puntato molto sulla tecnologia e appunto sulla posta elettronica certificata.

Questo sistema serve a velocizzare le comunicazioni, ma non può togliere diritti fondamentali dek contribuente: stando a quello che emerge da questa ultima sentenza, se una notifica non arriva davvero a destinazione, non basta sostenere di averla inviata. I giudici tributari, con questa decisione perentoria, fanno finalmente chiarezza e offrono una tutela importante a chi riceve richieste di pagamento. Nel caso specifico, l’invio della PEC era fallito in quanto l’indirizzo risultava non valido.
Quale principio di diritto hanno ribadito i giudici con la recente sentenza
In pratica, il messaggio non era mai arrivato, ma il Fisco non si era fermato e aveva depositato l’atto sul portale di Infocamere, pensando che questo fosse sufficiente a rendere la cartella efficace. La sentenza n. 2464 del 2025 della corte tributaria sopra citata ha ribadito un principio molto chiaro: quando la PEC non funziona, il Fisco non può fermarsi al digitale e il contribuente deve essere avvisato anche con una raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno.

Questa lettera serve a informare davvero la persona che esiste un atto a suo carico e che è stato depositato online: senza questo passaggio, evidenziano ancora i giudici, il cittadino non ha modo concreto di sapere cosa sta succedendo e non può difendersi nei tempi previsti. Nel corso di tutta la durata della causa intentata dal cittadino lecchese per tutelarsi, l’Agenzia delle Entrate non è mai riuscita a dimostrare di aver inviato questa raccomandata informativa e la notifica è risultata nulla.





