PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 1
Presentazione del bilancio
OBIETTIVO
1
Il presente Principio definisce i criteri per la presentazione del bilancio redatto
per scopi di carattere
generale,
al
fine
di assicurarne la comparabilità sia con riferimento ai bilanci dell'entità di esercizi precedenti, sia con i
bilanci di
altre entità. Espone la disciplina di carattere generale per la presentazione dei bilanci, le linee guida per
la loro
struttura e le disposizioni minime per il loro contenuto.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
L'entità deve applicare il presente Principio nella preparazione e nella presentazione del bilancio
redatto
per scopi di carattere generale secondo quanto previsto dagli International Financial Reporting
Standard
(IFRS).
3
Altri IFRS illustrano le disposizioni per la rilevazione, la valutazione e l'informativa in merito a specifiche
operazioni e altri fatti.
4
Il presente Principio non si applica alla struttura e al contenuto del bilancio intermedio sintetico preparato
secondo quanto previsto dallo IAS 34
Bilanci intermedi
. Tuttavia i paragrafi 1535 si applicano a tale bilancio. Il
presente Principio si applica parimenti a tutte le entità, incluse quelle che presentano un bilancio consolidato
come definito nell'IFRS 10
Bilancio
consolidato
e quelle
che
presentano
un bilancio
separato
in conformità
allo
IAS
27 Bilancio separato.
5
Il presente Principio utilizza una terminologia che è adatta a entità con fini di lucro, incluse entità operanti nel
settore pubblico. Le entità che svolgono attività senza fini di lucro nel settore privato o pubblico, se applicano il
presente Principio, possono trovarsi nella condizione
di dover modificare
le descrizioni
usate per particolari
voci
del
bilancio e per il bilancio nel suo complesso.
6
Similarmente, le entità che non dispongono di patrimonio netto come definito nello IAS 32
Strumenti finanziari:
esposizione nel bilancio
(per esempio alcuni fondi comuni) e le entità il cui capitale sociale non è costituito da
patrimonio netto (per esempio alcune entità cooperative) possono avere bisogno di adattare la presentazione nel
bilancio della quota d'interessenza dei membri o dei possessori di quote.
DEFINIZIONI
7
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
i
principi contabili
sono definiti nel paragrafo 5 dello IAS 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed
errori
e il termine è usato nel presente Principio con lo stesso significato.
I bilanci redatti per scopi di carattere generale
(denominati
"
bilanci
"
) sono quelli che si prefiggono di soddisfare le
esigenze degli utilizzatori che non sono nella condizione di richiedere all'entità di preparare rendicontazioni
adattate alle loro particolari necessità informative.
Non fattibile
: applicare una disposizione non è fattibile quando l'entità, dopo
aver
fatto
ogni
ragionevole
sforzo,
non
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
- INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
può applicarla.
International Financial Reporting Standard (IFRS)
sono i Principi e le Interpretazioni emanati dall'International
Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono:
a)
gli International
Financial
Reporting
Standard;
b)
i Principi contabili internazionali (IAS);
c)
le Interpretazioni IFRIC; e
d)
le Interpretazioni SIC.
(
1
)
Rilevante:
Un'informazione è rilevante se è ragionevole presumere che la sua omissione, errata indicazione od
occultamento
potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per
scopi
di carattere generale
prendono
sulla
base
di questi
bilanci,
che forniscono
informazioni
finanzia-
rie circa
la specifica entità che redige il bilancio.
La rilevanza dipende dalla natura o dalla portata dell'informazione,
o da entrambe.
L'entità valuta se l'informa-
zione,
singolarmente o in combinazione con altre informazioni, è rilevante nel contesto del bilancio considerato
nel suo
insieme.
L'informazione è occultata se è comunicata in modo tale da avere, per gli utilizzatori principali del bilancio, un
effetto analogo a quello dell'omissione o dell'errata indicazione della medesima informazione. Di seguito sono
riportati esempi di circostanze che possono portare all'occultamento di informazioni rilevanti:
a)
un'informazione riguardante una voce, un'operazione o un altro evento rilevante è esposta nel bilancio ma il
linguaggio utilizzato è vago o non chiaro;
b)
un'informazione riguardante
una
voce,
un'operazione
o un
altro
evento
rilevante
è disseminata
nel
bilancio
in
maniera frammentaria;
c)
voci, operazioni o altri eventi dissimili sono aggregati in modo inappropriato;
d)
voci, operazioni o altri eventi simili sono disaggregati in modo inappropriato; e
e)
la comprensibilità del bilancio è ridotta poiché le informazioni rilevanti sono nascoste da informazioni
irrilevanti in una misura tale per cui l'utilizzatore principale non è in grado di determinare quali siano le
informazioni rilevanti.
Per valutare se sia ragionevole presumere che un'informazione possa influenzare le decisioni prese dagli
utilizzatori principali del bilancio redatto per scopi di carattere generale di una specifica entità che redige il
bilancio è necessario che l'entità prenda in considerazione le caratteristiche di tali utilizzatori, tenendo conto
anche delle circostanze proprie dell'entità stessa.
Molti investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali non possono chiedere alle entità che redigono
il bilancio di fornire loro informazioni in maniera diretta e devono basarsi sui bilanci redatti per scopi di carattere
generale per gran parte delle informazioni finanziarie di cui hanno bisogno. Di conseguenza essi sono
gli
utilizzatori principali cui sono destinati i bilanci
redatti
per scopi
di carattere
generale.
I bilanci
sono
redatti
per
utilizzatori che possiedono una ragionevole conoscenza delle attività commerciali ed economiche e che
esaminano e analizzano le informazioni con diligenza. A volte anche utilizzatori ben informati e diligenti
possono
avere bisogno dell'aiuto di un consulente per comprendere informazioni relative a fenomeni economici
complessi.
Le
note
contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate nel prospetto della situazione patrimoniale-
finanziaria, nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto
economico
complessivo, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel rendiconto finanziario. Le note forniscono
informazioni descrittive o disaggregazioni di voci presentate in tali prospetti e informazioni sulle
voci che non
soddisfano le condizioni per la rilevazione in tali prospetti.
Le altre componenti di conto economico complessivo
comprendono le voci di ricavo e di costo (incluse le rettifiche da
riclassificazione) che non sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio come richiesto o consentito dagli altri IFRS.
(1)
Definizione degli IFRS modificata dopo i cambiamenti di nomi introdotti dalla revisione dello Statuto della Fondazione IFRS nel
2010.
Le voci delle altre componenti di conto economico complessivo sono le seguenti:
a)
variazioni nella riserva di rivalutazione (vedere lo IAS 16
Immobili, impianti e macchinari
e lo IAS 38
Attività
immateriali);
b)
rivalutazioni dei piani a benefici definiti (vedere IAS 19
Benefici per i dipendenti
);
c)
utili e perdite derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera (vedere IAS 21
Effetti delle
variazioni dei cambi delle valute estere);
d)
utili e perdite da investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al fair value (valore equo)
rilevato
nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 del-
l'IFRS 9
Strumenti finanziari;
da) utili e perdite sulle attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di
conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2A dell'IFRS 9;
e)
la parte efficace degli utili e delle perdite sugli strumenti
di copertura
in una copertura
dei flussi
finanziari
e
gli
utili e le perdite sugli strumenti di copertura che coprono investimenti in strumenti rappresentativi di
capitale valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo
conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9 (cfr. capitolo 6 dell'IFRS 9);
f)
per particolari passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'importo
della variazione di fair value (valore equo)
attribuibile
alle
variazioni
del rischio
di credito
della
passività
(cfr.
paragrafo 5.7.7 dell'IFRS 9);
g)
variazioni del valore temporale delle opzioni quando il valore intrinseco è separato dal valore temporale del
contratto di opzione e si designano come strumento di copertura soltanto le variazioni del valore intrin
seco
(cfr. capitolo 6 dell'IFRS 9);
h)
variazioni degli elementi forward dei contratti forward quando l'elemento
forward è separato dall'elemento spot
del contratto forward e si designano come strumento di copertura unicamente le variazioni del valore
dell'elemento spot, e le variazioni del valore del differenziale dovuto alla valuta estera dello strumento
finanziario quando lo si esclude dalla designazione dello strumento finanziario come strumento di coper
tura
(cfr. capitolo 6 dell'IFRS 9).
i)
i proventi e costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi emessi nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17
Contratti assicurativi
che sono esclusi dall'utile (perdita) d'esercizio quando il loro totale è
disaggregato in modo da includere nell'utile (perdita) d'esercizio un importo determinato in base ad una
ripartizione sistematica in applicazione del paragrafo 88, lettera b), dell'IFRS 17, o un importo che elimina le
asimmetrie contabili con i proventi di natura finanziaria o i costi di natura finanziaria derivanti dagli
elementi sottostanti, in applicazione del paragrafo 89, lettera b), dell'IFRS 17; e
j)
i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti di riassicurazione detenuti che sono esclusi
dall'utile (perdita) d'esercizio quando il loro totale è disaggregato in modo da includere nell'utile (perdita)
d'esercizio un importo determinato in base ad una ripartizione sistematica in applicazione
del paragrafo
88,
lettera b), dell'IFRS 17.
I
soci
sono i possessori di strumenti classificati come patrimonio netto.
Utile (perdita) d'esercizio
è il totale dei ricavi meno i costi, escluse le altre componenti di conto economico
complessivo.
Rettifiche da riclassificazione
sono gli importi riclassificati nell'utile (perdita) dell'esercizio corrente che sono stati
rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio corrente o di esercizi precedenti.
Totale conto economico complessivo
è la variazione di patrimonio netto durante un esercizio
derivante
da opera-
zioni
e da altri fatti, oltre alle variazioni derivanti dalle operazioni con soci che agiscono nella loro qualità di
soci.
Il totale conto economico complessivo comprende sia le componenti dell'
"
utile (perdita) d'esercizio
"
che
"
le altre
componenti di conto economico complessivo".
8
Sebbene il presente Principio utilizzi i termini
"
altre componenti di conto economico complessivo
"
,
"
utile
(perdita) d'esercizio
"
e
"
totale
conto
economico
complessivo
"
,
l'entità
può
utilizzare
altri
termini
per
descrivere
i
totali purc il significato sia chiaro. Per esempio, per descrivere l'utile o la perdita d'esercizio l'entità p
utilizzare il termine "risultato economico netto".
8A
I seguenti termini sono descritti nello IAS 32
Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio
e sono utilizzati nel
presente Principio con il significato ivi indicato:
a)
strumento finanziario con opzione a vendere classificato come strumento rappresentativo di capitale (de-
scritto nei paragrafi 16A e 16B dello IAS 32),
b)
strumento che pone a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzio
nale
dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione classificato come strumento rappresentativo di
capitale
(descritto nei paragrafi 16C e 16D dello IAS 32).
BILANCIO
Scopo del bilancio
9
Il bilancio è una rappresentazione strutturata della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico
dell'entità. La finalità del bilancio è quella di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul
risultato economico e sui flussi finanziari dell'enti che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori
nell'assumere decisioni di carattere economico. Il bilancio, inoltre, espone i risultati della gestione da parte della
direzione
aziendale
delle risorse ad essa affidate.
Per raggiungere
tale finalità,
il bilancio fornisce le informazioni
sui
seguenti elementi dell'entità:
a)
attività;
b)
passività;
c)
patrimonio netto;
d)
ricavi e costi, inclusi utili e perdite;
e)
conferimenti da parte dei soci e distribuzioni a questi in qualità di soci; e
f)
flussi finanziari.
Tali informazioni, insieme ad altre contenute nelle note, aiutano gli utilizzatori del bilancio a prevedere i flussi
finanziari futuri dell'entità e in particolare la loro tempistica e certezza.
Informativa di bilancio completa
10
Un'informativa di bilancio completa include:
a)
un prospetto della
situazione
patrimoniale-finanziaria
alla fine dell'esercizio;
b)
un prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico comples
sivo
dell'esercizio;
c)
un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio;
d)
un rendiconto
finanziario
dell'esercizio;
e)
le note, che contengano le informazioni rilevanti sui principi contabili e altre informazioni
espli
cative;
ea) le informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e
38 A; e
f)
un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente se l'entità
applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio
bilancio, oppure se riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformi ai paragrafi 40 A-40D.
L'entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio. Per esempio,
l'enti può utilizzare il titolo
"
prospetto di conto economico complessivo
"
piuttosto che
"
prospetto
dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo".
10A
L'entità può presentare un unico prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto
economico complessivo in cui l'utile (perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico
complessivo sono presentati in due sezioni distinte. Le sezioni devono essere presentate insieme
rappresentando prima la sezione dell'utile (perdita) d'esercizio, seguita immediatamente da quella delle altre
componenti di conto economico complessivo. L'entità può presentare la sezione dell'utile (perdita)
d'esercizio
in un prospetto distinto dell'utile (perdita) d'esercizio. In tal caso il prospetto distinto
dell'utile (perdita)
d'esercizio dovrà immediatamente precedere il prospetto che rappresenta il conto
economico complessivo,
che doviniziare con l'utile o con la perdita dell'esercizio.
11
L'entità deve presentare con uguale rilievo tutte le parti del bilancio nell'informativa di bilancio
com
pleta.
12
[Eliminato]
13
Molte entità presentano, oltre al bilancio, una relazione degli amministratori che illustra e spiega gli aspetti
principali del risultato economico e della situazione
patrimoniale-finanziaria
dell'entità
e le principali
incertezze
che
essa affronta. Tale relazione può includere un'analisi in merito a:
a)
i principali fattori e le influenze che incidono sul risultato economico, inclusi i cambiamenti nel contesto
ambientale nel quale l'entità opera, la risposta dell'entità a questi cambiamenti e il loro effetto, e la politica
d'investimento dell'entità per mantenere e migliorare il risultato economico, inclusa la sua politica di
di
stribuzione dei dividendi;
b)
le fonti di finanziamento dell'entità e il rapporto atteso tra passività e patrimonio netto; e
c)
le risorse dell'entità non rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria secondo quanto
previsto dagli IFRS.
14
Molte entità presentano inoltre, al di fuori del bilancio, rendiconti e documenti quali bilanci ambientali e sociali,
specialmente in settori ove i fattori ambientali sono significativi e quando i dipendenti sono considerati un
importante gruppo di utilizzatori. I rendiconti e i documenti presentati al di fuori del bilancio d'esercizio non
rientrano nell'ambito degli IFRS.
Aspetti generali
Attendibilità della
presentazione
e conformi
agli
IFRS
15
I bilanci devono presentare
attendibilmente
la
situazione
patrimoniale-finanziaria,
il
risultato
economico
e i flussi finanziari dell'entità. Una presentazione
attendibile
richiede
la
rappresentazione
fedele
degli effetti
di operazioni, altri eventi e circostanze in conformi alle definizioni e ai criteri di rilevazione di attività,
passività, ricavi e costi esposti nel
Quadro concettuale per la rendicontazione
finanziaria
(
Quadro
concettuale
). Si presume
che
l'applicazione
degli
IFRS,
quando
necessario
integrati
con informazioni
aggiuntive, abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendi-
bile.
16
L'entità il cui bilancio è conforme agli IFRS deve rendere un'attestazione esplicita e senza riserve di tale
conformità nelle note. L'entità non deve descrivere
il bilancio
come conforme
agli IFRS a meno che
non
sia conforme a tutte le disposizioni degli IFRS.
17
Praticamente in tutte le circostanze, l'entità ottiene
una
presentazione
attendibile
conformandosi
con
tutti
gli
IFRS
applicabili. Una presentazione attendibile inoltre richiede che l'entità:
a)
selezioni e applichi i principi contabili secondo
quanto
previsto
dallo
IAS
8
Principi
contabili,
Cambiamenti
nelle
stime contabili ed Errori
. Lo IAS 8 definisce una gerarchia di fonti autorevoli alle quali la direzione aziendale
fa riferimento nei casi in cui non vi sia un IFRS specificamente applicabile ad una voce;
b)
presenti le informazioni, inclusi i principi contabili, in modo che sia fornita una informativa rilevante,
attendibile, comparabile e comprensibile;
c)
fornisca informazioni aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente
per permettere agli utilizzatori di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri eventi e
circostanze
sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità.
18
L'entità non può rimediare all'applicazione di principi contabili non corretti con l'illustrazione dei
principi contabili adottati, con note o documentazione esplicativa.
19
In circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformi con una
disposizione contenuta in un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio
esposte nel
Quadro concettuale
, l'entideve disattendere tale disposizione secondo quanto
esposto nel
paragrafo
20 se il quadro di regolamentazione
applicabile
lo richiede o comunque
non vieta
tale deroga.
20
Quando l'entità disattende una disposizione di un IFRS secondo quanto previsto dal paragrafo 19,
questa
deve indicare:
a)
che la direzione aziendale ha ritenuto che il bilancio rappresenta attendibilmente la situazione
patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità;
b)
di aver rispettato gli IFRS applicabili, salvo aver disatteso una particolare disposizione al fine di
ottenere una presentazione attendibile;
c)
il titolo dell'IFRS che l'entità ha disatteso, la natura della deroga, incluso il trattamento che l'IFRS
richiederebbe, la ragione
per cui tale trattamento
sarebbe
nelle
circostanze
così
fuorviante
da essere
in
conflitto con le finali del bilancio esposte nel
Quadro concettuale
, e il trattamento adottato; e
d)
per ogni esercizio presentato gli effetti economici-patrimoniali della deroga su ogni voce del bilancio
qualora fosse stato redatto conformemente alle disposizioni.
21
Quando l'entità ha derogato ad una disposizione di un IFRS in un esercizio precedente, e tale deroga ha
un effetto sugli importi rilevati nel bilancio per l'esercizio corrente, questa deve fornire le informazioni
integrative esposte nei paragrafi 20(c) e (d).
22
Il paragrafo 21 si applica,
per
esempio,
quando
l'entità
ha disatteso
in un esercizio
precedente
una
disposizione
di
un IFRS relativa alla valutazione di attività o passività e quella deroga ha un effetto sulla valutazione delle
variazioni delle attività e passività rilevate nel bilancio dell'esercizio corrente.
23
Nelle circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una
disposizione di un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte
nel
Quadro concettuale
, e tuttavia il quadro di regolamentazione applicabile nella fattispecie non con-
sente la deroga dalla disposizione, l'entità deve, nella massima misura possibile, ridurre i relativi aspetti
fuorvianti fornendo informazioni su:
a)
il titolo dell'IFRS in questione,
la natura
della
disposizione,
e la ragione
per
cui la direzione
aziendale
ha
concluso che la conformità con tale disposizione è nelle circostanze così fuorviante da essere in
conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale; e
b)
per ogni esercizio presentato, le rettifiche a ogni voce del bilancio che la direzione aziendale ha
concluso sarebbero necessarie per ottenere una presentazione attendibile.
24
Per le finalità di cui ai paragrafi 19-23, un elemento di informazione sarebbe in conflitto con le finalità del bilancio
quando esso non rappresenta fedelmente le operazioni, altri eventi e circostanze che intende rappre
sentare, o si
potrebbe ragionevolmente aspettare che rappresenti, e, di conseguenza, è probabile che avrebbe un
effetto sulle
decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio. Quando si valuta se la conformità a una
disposizione
specifica di un IFRS sarebbe
così fuorviante
da essere in conflitto
con le finalità
del bilancio
esposte
nel Quadro
concettuale, la direzione aziendale considera:
a)
perché le finalità del bilancio non sono state conseguite nelle particolari circostanze; e
b)
come le circostanze dell'entità differiscono da quelle di altre entità che invece ottemperano alla disposizione.
Se altre entità in circostanze simili ottemperano alla disposizione, vi è una presunzione relativa che la
conformità
dell'entità
alla disposizione
non sarebbe
così fuorviante
da essere in conflitto
con le finali
del
bilancio esposte nel Quadro concettuale.
Continuità aziendale
25
Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della
capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento. L'entità deve redigere il
bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda
liquidare l'entità o interromperne
l'attività,
o non abbia alternative
realistiche
a ciò. Qualora la
direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni,
di rilevanti incertezze relative ad
eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'enti di
continuare a operare come un'entiin funzionamento, l'entideve evidenziare tali incertezze. Qua-
lora
l'entità non rediga il bilancio nella
prospettiva
della
continuazione
dell'attività,
essa deve
indicare
tale fatto,
unitamente ai criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l'entità non è
considerata
in funzionamento.
26
Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione
aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a,
dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio. Il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di
ciascun caso. Se l'entità ha un pregresso di attività redditizia
e dispone di facile accesso
alle risorse finanziarie,
si
può
raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi
dettagliate. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi
alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanzia-
mento
alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.
Contabilizzazione per competenza
27
L'entità deve preparare il proprio bilancio, ad eccezione dell'informativa sui flussi finanziari, secondo il
principio della contabilizzazione per competenza.
28
Quando viene utilizzata la contabilizzazione per competenza, l'entità rileva le voci come attività, passività,
patrimonio netto, ricavi e costi (gli elementi del bilancio) quando soddisfano le definizioni e i criteri di
rilevazione previsti per tali elementi nel Quadro concettuale.
Rilevanza e aggregazione
29
L'entità deve esporre distintamente ogni classe rilevante di voci simili. L'entità deve presentare
distin
tamente le voci di natura o destinazione dissimile a meno che queste non siano irrilevanti.
30
Il bilancio è il risultato di un vasto numero di operazioni o altri fatti che sono raggruppati in classi,
conformemente alla loro natura o destinazione. La fase finale del processo di aggregazione e classificazione
consiste nell'esposizione di dati sintetici e classificati che costituiscono le voci di bilancio. Se una voce non è
singolar- mente rilevante, questa è aggregata ad altre voci nei prospetti o nelle note. Una voce che non sia
sufficiente-
mente rilevante da richiedere una esposizione distinta nei prospetti può richiedere di
essere
esposta
distinta-
mente nelle note.
30A
Nell'applicare
il presente e altri IFRS, l'entità decide, alla luce di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, in che
modo aggregare le informazioni nel bilancio, note comprese. L'entinon deve ridurre la comprensibilità del
proprio bilancio occultando
informazioni
rilevanti mediante informazioni
irrilevanti o aggregando
voci rilevanti
che
hanno natura o funzioni differenti.
31
Alcuni IFRS precisano le informazioni da includere nel bilancio, note comprese. L'entità non è tenuta a fornire
un'informativa specifica richiesta da un IFRS se le informazioni in essa contenute non sono rilevanti. Ciò vale
anche se l'IFRS contiene un elenco di requisiti specifici o li descrive come requisiti minimi. L'entità è altresì tenuta
a valutare se fornire informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli
IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di
particolari operazioni,
altri eventi e circostanze sulla situazione
patrimoniale-finanziaria
e
sul
risultato
econo
mico dell'entità.
Compensazione
32
L'entità non deve compensare le attività e passività o i ricavi e i costi se non richiesto o consentito
da
un
IFRS.
33
L'entità espone distintamente le attività e le passività, e i ricavi e i costi. Le compensazioni nei prospetti dell'utile
(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o della situazione patrimoniale-
finanziaria, salvo che esse riflettano la sostanza dell'operazione o di altro fatto, riducono la capaci degli
utilizzatori di comprendere le operazioni, altri eventi e circostanze che si sono verificati e di valutare i futuri
flussi finanziari dell'entità. Non è considerata una compensazione la valutazione della attività al netto di
svalutazioni, quali per esempio, l'accantonamento per obsolescenza delle rimanenze e l'accantonamento per
svalutazione crediti di dubbia esigibilità.
34
L'IFRS 15
Ricavi provenienti da contratti con i clienti
impone all'entità di valutare i ricavi derivanti da contratti con i
clienti all'importo del corrispettivo
cui l'entità si aspetta di avere diritto in cambio del trasferimento
dei beni o servizi
promessi. Per esempio, l'importo dei ricavi rilevati tiene conto degli sconti commerciali e degli sconti per
quantità
concessi dall'entità. L'entità effettua, nel corso della sua attività ordinaria, altre operazioni che non
generano ricavi
ma sono accessorie rispetto
all'attività
principale
generatrice
di ricavi. L'entità presenta
i risultati
di tali operazioni,
quando tale esposizione riflette la sostanza dell'operazione o di altro fatto, compensando
eventuali ricavi con
il costo relativo derivante dalla stessa operazione. Per esempio:
a)
l'entità espone le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla vendita di attività non correnti, inclusi parte
cipazioni
e beni strumentali, deducendo dall'importo del corrispettivo della cessione il valore contabile
dell'attività e
i relativi costi di vendita; e
b)
l'entità
può compensare
le spese relative
a un accantonamento
che è rilevato
secondo
quanto
previsto
dallo IAS
37
Accantonamenti, passività e attività potenziali
e rimborsato secondo
un
accordo
contrattuale
con
un
terzo
(per esempio, un accordo di garanzia di un fornitore), con il relativo rimborso.
35
Inoltre l'entità espone al netto gli utili e le perdite derivanti da un insieme di operazioni simili, quali utili e
perdite
su operazioni in valuta o derivanti da strumenti finanziari posseduti per negoziazione. Tuttavia l'entità
espone tali
utili e perdite distintamente se sono rilevanti.
Periodicità dell'informativa
36
L'entità deve presentare un'informativa di bilancio completa (incluse le informazioni comparative)
almeno annualmente. Quando l'entità cambia la data di chiusura del proprio esercizio e presenta il
bilancio per un periodo più lungo o più breve di un anno, l'entità deve indicare, oltre all'esercizio di
riferimento coperto dal bilancio:
a)
la ragione per cui si utilizza un esercizio più lungo o più breve; e
b)
il fatto che gli importi presentati in bilancio non sono del tutto comparabili.
37
Normalmente, l'entità redige costantemente il bilancio con riferimento a un periodo annuale. Tuttavia alcune
entità per ragioni pratiche preferiscono rendicontare, per esempio, per un periodo di 52 settimane. Il presente
Principio non esclude tale prassi.
Informazioni comparative
I n f o r m a z i o n i c o m p a r a t i v e
m i n i m e
38
Ad eccezione di quando gli IFRS consentano o richiedano diversamente, l'entità deve presentare le
informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente per tutti gli importi esposti nel bilancio
dell'esercizio
corrente. L'entità deve includere informazioni
comparative
in merito alle informazioni di
commento e descrittive, quando ciò sia rilevante per la comprensione del bilancio dell'esercizio di
riferimento.
38A L'entità deve presentare almeno due prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due prospetti
dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, due prospetti
distinti dell'utile (perdita) d'esercizio (se presentati), due rendiconti finanziari e due prospetti delle
variazioni di patrimonio netto, con le relative note integrative.
38B
In alcuni casi l'informazione descrittiva fornita nel bilancio dell'/degli esercizio/esercizi
precedente/i è rilevante anche
per l'esercizio corrente. Per esempio, l'entità presenta nell'esercizio corrente i dettagli di una causa legale i
cui esiti
erano incerti alla data di chiusura dell'esercizio precedente e che non è stata ancora definita. Gli utilizzatori del
bilancio possono trarre beneficio
dall'informazione
che indica
che l'incertezza
esisteva
alla fine dell'esercizio
precedente e dall'informazione relativa alle iniziative che sono state intraprese nel corso
dell'esercizio per
risolvere tale incertezza.
I n f o r m a z i o n i c o m p a r a t i v e
a g g i u n t i v e
38C
L'entità può presentare informazioni comparative aggiuntive rispetto ai prospetti comparativi minimi richiesti dagli
IFRS, purché tali informazioni comparative siano predisposte in conformità agli IFRS. Tali informazioni
comparative possono consistere di uno o pdei prospetti di cui al paragrafo 10, ma non occorre comprendano
un'informativa
di bilancio completa.
In tal caso l'entità deve presentare,
per tali prospetti
aggiuntivi,
le relative
note
integrative.
38D
Per esempio, l'entità può presentare
un terzo prospetto
dell'utile (perdita) d'esercizio
e delle altre componenti
di conto
economico complessivo (presentando così l'esercizio corrente, quello precedente e un ulteriore esercizio
comparativo). Tuttavia
l'entità
non deve presentare
un terzo prospetto
della situazione
patrimoniale-finanziaria,
un
terzo rendiconto finanziario o un terzo prospetto delle variazioni di patrimonio netto (ossia, un ulteriore bilancio
comparativo). L'entità deve presentare, nelle note al bilancio, le informazioni comparative relative a
quello
specifico prospetto aggiuntivo dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico
complessivo.
3940 [Eliminato]
C a m b i a m e n t o
d i
p r i n c i p i o
c o n t a b i l e,
r i d e t e r m i n a z i o n e
r e t r o a t t i v a
o r i c l a s s i f i c a-
z i o n e
40A
L'entità deve presentare
un terzo prospetto
della situazione
patrimoniale-finanziaria
all'inizio
dell'esercizio
precedente in aggiunta ai prospetti informativi comparativi minimi richiesti dal paragrafo 38A se:
a)
applica un principio contabile retroattivamente, ridetermina retroattivamente voci
del
proprio
bi-
lancio
oppure riclassifica alcune voci del proprio bilancio; e
b)
l'applicazione retroattiva, la rideterminazione retroattiva o la riclassificazione hanno un impatto
rilevante sull'informativa riportata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio
dell'esercizio precedente.
40B Nelle circostanze descritte nel paragrafo 40A, l'entità deve presentare tre prospetti della situazione patrimoniale-
finanziaria:
a)
alla chiusura dell'esercizio corrente;
b)
alla chiusura dell'esercizio precedente; e
c)
all'inizio dell'esercizio precedente.
40C Se l'entità deve presentare un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria aggiuntivo in conformi al
paragrafo 40A, deve fornire le informazioni richieste dai paragrafi 4144 e dallo IAS 8. Tuttavia non deve
presentare le note relative al prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria
di apertura
all'inizio
dell'eser
cizio
precedente.
40D La data di tale prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura deve essere quella di inizio
dell'esercizio precedente indipendentemente dal fatto che il bilancio dell'entità riporti o meno informazioni
comparative relative agli esercizi precedenti (come consentito dal paragrafo 38C).
41
Se l'entità modifica la presentazione o la classificazione delle voci nel bilancio, deve riclassificare gli
importi comparativi a meno che la riclassificazione non sia fattibile. Quando l'enti riclassifica gli
importi comparativi, deve indicare (incluso all'inizio dell'esercizio precedente):
a)
la natura della riclassificazione;
b)
l'importo di ogni voce o classe di voci che è riclassificata; e
c)
i motivi della riclassificazione.
42
Quando non è fattibile riclassificare gli importi comparativi, l'entità deve indicare:
a)
la ragione per non riclassificare gli importi, e
b)
la natura delle
rettifiche
che sarebbero
state
apportate
se gli importi
fossero
stati
riclassificati.
43
Migliorare la comparabilità delle informazioni tra esercizi aiuta gli utilizzatori a prendere decisioni economiche,
permettendo specialmente
la
valutazione
per
scopi
previsionali
degli
andamenti
nelle
informazioni
finanziarie.
In
alcune circostanze, non è fattibile riclassificare le informazioni comparative per un particolare esercizio
precedente
per ottenere
la comparabilità
con l'esercizio
corrente.
Per esempio,
l'entità
può non aver raccolto
i dati nel/i periodo/i precedente/i in un modo tale da consentirne la riclassificazione, e può non essere fattibile
ricreare l'informativa.
44
Lo IAS 8 illustra le modifiche alle informazioni comparative richieste quando l'entità modifica un principio
contabile o corregge un errore.
Uniformità di presentazione del bilancio
45
L'entità deve mantenere la presentazione e la classificazione delle voci nel bilancio da un esercizio
all'altro a meno che:
a)
non sia evidente,
a seguito
di un cambiamento
rilevante
nella natura
delle
operazioni
dell'entità
o di un
riesame del bilancio, che sarebbe più appropriata un'altra presentazione o classificazione, tenuto
conto
dei criteri per la selezione e applicazione dei principi contabili definiti nello IAS 8; o
b)
un IFRS non richieda un cambiamento nella presentazione.
46
Per esempio, un acquisto o una dismissione rilevante, o un riesame delle modalità di presentazione del bilancio,
potrebbero suggerire che sia necessario presentare
il bilancio
in modo
diverso.
L'entità
cambia
la presentazione del
proprio bilancio soltanto se la nuova presentazione
fornisce
informazioni
che siano
attendibili
e più rilevanti per gli
utilizzatori del bilancio e la struttura rivista abbia probabilità di continuare ad essere adottata, così che la comparabilità
non sia compromessa. Quando si apportano modifiche nella presentazione, l'entità riclassifica le
proprie
informazioni comparative secondo quanto previsto dai paragrafi 41 e 42.
STRUTTURA E CONTENUTO
Introduzione
47
Il presente Principio
richiede
particolari
informazioni
nel
prospetto
della
situazione
patrimoniale-finanziaria
o nel
prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico com
plessivo, o
nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e richiede la presentazione di ulteriori voci in tali prospetti o
nelle note. Lo IAS 7
Rendiconto Finanziario
disciplina la presentazione dell'informativa sui flussi
finanziari.
48
Il presente Principio a volte utilizza il termine
"
informativa
"
in un senso ampio, comprendendo le voci esposte
nel bilancio. Le informazioni sono inoltre richieste da altri IFRS. Se non diversamente specificato altrove nel
presente Principio, o in un altro IFRS, tali informazioni possono essere esposte nel bilancio.
Identificazione del
bilancio
49
L'entità deve chiaramente identificare il bilancio e distinguerlo dalle altre informazioni contenute nello
stesso
documento pubblicato.
50
Gli IFRS si applicano solo al bilancio e non necessariamente alle altre informazioni contenute nelle relazioni
annuali, nei prospetti informativi presentati presso un organo di regolamentazione o in altri documenti. Di
conseguenza, è importante che gli utilizzatori possano distinguere l'informativa che è redatta applicando gli
IFRS
da quella che può essere utile per loro ma non regolata da tali disposizioni.
51
L'entità deve chiaramente identificare
ogni
parte
del bilancio
e le note.
Inoltre,
l'entità
deve
evidenziare le
seguenti informazioni e, quando necessario, ripeterle per una corretta comprensione dell'informativa
presentata:
a)
la denominazione dell'entità che redige il bilancio o altro mezzo di identificazione ed eventuali
cambiamenti in tale informativa dalla data di chiusura dell'esercizio precedente;
b)
se il bilancio si riferisce a una singola entità o a un gruppo di entità;
c)
la data di chiusura dell'esercizio di riferimento o dell'esercizio coperto dall'informativa di bilancio o
dalle note;
d)
la moneta di presentazione, come definita nello IAS 21; e
e)
il livello di arrotondamento utilizzato nel presentare gli importi nel bilancio.
52
L'entità soddisfa le disposizioni del paragrafo 51 presentando
le intestazioni
appropriate
per pagine,
prospetti,
note,
colonne e simili. Il modo migliore di esporre tale informativa è il risultato di una valutazione. Per esempio,
quando
l'entità presenta il bilancio elettronicamente, non sono sempre usate pagine separate;
l'entità richiama
quindi le
indicazioni di cui sopra al fine di assicurare la comprensione dell'informativa inclusa nel bilancio.
53
L'entità rende spesso il bilancio più comprensibile presentando l'informativa in migliaia o milioni di unità nella
moneta
di presentazione. Ciò è accettabile nella misura in cui l'entità indica il livello di arrotondamento e non
omette
l'informativa rilevante.
Prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria
Informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
54
Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria deve includere le voci rappresentative dei seguenti
valori:
a)
immobili, impianti
e
macchinari;
b)
investimenti immobiliari;
c)
attività immateriali;
d)
attività finanziarie (esclusi i valori esposti in (e), (h) e (i));
da) portafogli di contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 che costituiscono attività,
disaggregati secondo quanto previsto dal paragrafo 78 dell'IFRS 17;
e)
partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
f)
attività biologiche rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 41
Agricoltura
;
g)
rimanenze;
h)
crediti commerciali e altri crediti;
i)
disponibilità liquide
e
mezzi
equivalenti;
j)
il totale delle attività classificate come possedute per la vendita e le attività incluse nei gruppi in
dismissione classificati come posseduti per la vendita in conformi all'IFRS 5
Attività non correnti
possedute per la vendita e attività operative cessate;
k)
debiti commerciali
e altri
debiti;
l)
accantonamenti;
m)
passività finanziarie (esclusi i valori esposti in (k), e (l));
ma) portafogli di contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 che costituiscono
passi
vità, disaggregati secondo quanto previsto dal paragrafo 78 dell'IFRS 17;
n)
passività e attività per imposte correnti ai sensi dello IAS 12
Imposte sul reddito
;
o)
passività e attività fiscali differite ai sensi dello IAS 12;
p)
passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità
all'IFRS 5;
q)
partecipazioni di minoranza, presentate nel patrimonio netto; e
r)
capitale emesso
e riserve
attribuibili
ai soci della
controllante.
55
L'entità deve presentare voci aggiuntive (anche disaggregando le voci elencate al paragrafo 54),
inte
stazioni e risultati parziali nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando tale
presentazione è significativa ai fini della comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità.
55A
Quando l'entità presenta risultati parziali a norma del paragrafo 55, tali risultati parziali devono:
a)
essere costituiti da voci che consistono in importi rilevati e valutati in conformità agli IFRS;
b)
essere presentati ed identificati in modo da rendere le voci che costituiscono il risultato parziale chiare e
comprensibili;
c)
essere coerenti da un esercizio all'altro, conformemente al paragrafo 45; e
d)
non essere esposti con maggiore evidenza rispetto ai risultati parziali e ai totali richiesti dall'IFRS per il
prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
56
Quando l'entità presenta attività correnti e non correnti, e passività correnti e non correnti, come
classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, non deve classificare
attività (passività) fiscali differite del bilancio come attività (passività) correnti.
57
Il presente Principio non prescrive l'ordine o lo schema con il quale l'entità espone le voci. Il paragrafo 54 elenca
semplicemente le voci che sono sufficientemente diverse per natura o destinazione da richiedere una
esposizione
separata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Inoltre:
a)
le voci sono separatamente esposte quando la dimensione, la natura o la destinazione di una voce o
aggregazione di voci simili è tale che una presentazione distinta è rilevante per la comprensione della
situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità; e
b)
le descrizioni usate e l'ordine delle voci o dell'aggregazione di voci simili possono essere modificati in
relazione alla natura dell'entità e delle
sue operazioni,
per fornire
l'informativa
necessaria
per la comprensione
della
situazione
patrimoniale-finanziaria
dell'entità.
Ad esempio,
un istituto
finanziario
può
modificare
le
descrizioni sopra elencate per fornire informazioni più rilevanti in merito alle operazioni dell'istituto
stesso.
58
L'entità decide in merito alla presentazione distinta di voci aggiuntive
basandosi
sulla valutazione:
a)
della natura e del grado di liquidità delle attività;
b)
della destinazione delle attività all'interno dell'entità; e
c)
degli importi, della natura e delle scadenze delle passività.
59
L'utilizzo di basi di valutazione diverse per le diverse classi di attivisuggerisce che la loro natura o destina-
zione differisce e, quindi, che l'entità le presenta come voci distinte. Per esempio, diverse classi di immobili,
impianti e macchinari possono essere iscritte al costo o a valori rivalutati secondo quanto previsto dallo IAS 16.
Distinzione
corrente/non
corrente
60
Un’entità deve presentare le attività correnti e non correnti, e le passività correnti e non correnti,
come
classificazioni distinte nel
prospetto
della
situazione
patrimoniale-finanziaria
secondo
quanto
previsto
dai paragrafi 66-76B ad eccezione del caso in cui una presentazione basata sulla liquidità
fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti. Quando tale eccezione si applica,
un’entità deve
presentare tutte le attività e passività ordinate in base al loro livello di liquidità.
61
Qualunque sia il metodo di presentazione adottato, l'entità deve indicare l'importo che si prevede di
realizzare o regolare dopo oltre dodici mesi per ciascuna voce di attività e passività che include gli
importi che ci si aspetta di realizzare o regolare:
a)
non oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, e
b)
oltre dodici
mesi
dalla
data
di
chiusura
dell'esercizio.
62
Quando l'entità fornisce beni o servizi entro un ciclo operativo chiaramente identificabile, la separata
classificazione di attività e passivi correnti e non correnti nel prospetto della situazione patrimoniale-
finanziaria fornisce informazioni utili, in quanto distingue il capitale circolante netto dal capitale usato dall'entità
per le operazioni a lungo termine. Essa evidenzia inoltre le attività che si suppone debbano essere realizzate entro
il
termine del ciclo operativo corrente e le passività da estinguere entro lo stesso periodo.
63
Per alcune entità, quali istituti finanziari,
una presentazione
di attività e passività
in ordine crescente
o decrescente
di liquidità fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti di una presentazione corrente/non
corrente
perché l'entità non fornisce beni o servizi entro un ciclo operativo chiaramente identificabile.
64
Nell'applicare il paragrafo 60, l'entità p presentare alcune delle sue attività e passività utilizzando una
classificazione corrente/non corrente e altre in ordine di liquidità quando ciò fornisce informazioni che sono
attendibili e più rilevanti. La necessità di utilizzare un criterio di presentazione misto potrebbe sorgere quando
l'entità
ha diverse attività.
65
L'informativa circa le date di realizzo previste delle attività e delle passività è utile nel determinare la liquidità e
la solvibilità dell'entità. IFRS 7
Strumenti finanziari: informazioni integrative
richiede l'indicazione delle date di
scadenza delle attività e delle passivifinanziarie. Le attività finanziarie comprendono crediti commerciali e altri
crediti e le passività finanziarie comprendono debiti commerciali e altri debiti. L'indicazione della data attesa di
realizzo delle attività non monetarie quali le rimanenze e la data attesa di regolamento di passività quali gli
accantonamenti è utile a prescindere se le
attività
e le passività
siano
classificate
come
correnti
o non
correnti.
Per
esempio, l'entità evidenzia i valori delle rimanenze che si prevede siano realizzate dopo oltre dodici mesi
dalla
data di chiusura dell'esercizio di riferimento.
Attivi correnti
66
L'entità deve
classificare
un'attività
come
corrente
quando:
a)
si attende di realizzare l'attività, oppure intende venderla o consumarla,
nel normale
svolgimento
del
suo
ciclo operativo;
b)
la possiede principalmente
con la finalità
di negoziarla;
c)
si attende di realizzare l'attività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio; o
d)
l'attività è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti (come definiti nello IAS 7) a meno
che
non sia vietato scambiarla
o utilizzarla
per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla
data di
chiusura dell'esercizio.
L'entità deve classificare tutte le altre attività come non correnti.
67
Il presente Principio usa il termine
"
non corrente
"
per includere attività materiali, immateriali, e finanziarie
aventi
natura a lungo termine. Esso non impedisce l'uso di descrizioni alternative purché il significato sia chiaro.
68
Il ciclo operativo dell'entità è il tempo che intercorre tra l'acquisizione di beni per il processo produttivo e la loro
realizzazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Quando il normale ciclo operativo dell'entità non è
chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di 12 mesi. Le attività correnti includono attività
(come rimanenze e crediti commerciali) che sono vendute, utilizzate o realizzate nell'ambito del normale ciclo
operativo, anche quando
non è previsto
che esse siano realizzate
entro 12 mesi dalla data di chiusura
dell'esercizio.
Le attività
correnti
inoltre
includono
attività
possedute
principalmente
per la negoziazione
(tra gli esempi
si
possono citare alcune attività finanziarie che rientrano nella definizione di possedute per negoziazione
dell'IFRS
9) e la parte corrente delle attività finanziarie non correnti.
Passività correnti
69
Un'entità deve
classificare una passività come corrente quando:
a)
è previsto che estingua la passività nel suo normale ciclo operativo;
b)
la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
c)
la passività deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o
d)
alla data di chiusura dell’esercizio non ha il diritto di differire l’estinzione della passività per
almeno
dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.
Un’entità deve classificare tutte le altre passività come non correnti.
Normale ciclo operativo [paragrafo 69, lettera a)]
70
Alcune passività correnti, quali debiti commerciali e alcuni accantonamenti relativi al personale e ad altri costi
operativi, sono parte del capitale
circolante
usato
nel normale
ciclo operativo
dell'entità.
L'entità
classifica
tali
voci
operative come passività correnti anche se la loro estinzione avverrà dopo oltre dodici mesi dalla data di
chiusura
dell'esercizio. Lo stesso normale ciclo operativo si applica alla classificazione delle attività e passività
dell'entità.
Quando il normale ciclo operativo dell'entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua
durata sia
di dodici mesi.
Possedute principalmente per la negoziazione [paragrafo 69, lettera b)] o da estinguere
entro
dodici mesi [paragrafo 69, lettera c)]
71
Altre passività correnti non sono estinte nell’ambito del normale ciclo operativo, ma devono essere estinte entro
dodici
mesi dalla data di chiusura dell’esercizio o sono possedute principalmente per essere negoziate. Tra gli
esempi si
possono citare alcune passività finanziarie che rientrano nella definizione di possedute per negoziazione dell’IFRS 9, gli
scoperti bancari, la quota corrente delle passività finanziarie non correnti, i dividendi da pagare, le
passività per imposte
sul reddito e gli altri debiti non commerciali. Le passività finanziarie che sono relative a
finanziamenti a lungo
termine (ossia non sono parte del capitale circolante utilizzato nel normale ciclo operativo dell’entità) e non devono
essere regolate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sono passività non
correnti subordinatamente a
quanto previsto dai paragrafi 72A75..
72
Un’entità classifica le sue passività finanziarie come correnti quando devono essere regolate entro dodici mesi
dalla data di chiusura dell'esercizio, anche se:
a)
il termine originale era per un periodo superiore a dodici mesi, e
b)
un accordo di rifinanziamento, o di rimodulazione dei pagamenti, a lungo termine viene concluso dopo la
data
di chiusura dell'esercizio e prima che sia autorizzata la pubblicazione del bilancio.
Diritto di differire lestinzione per almeno dodici mesi [paragrafo 69, lettera d)]
72A Il diritto di un’entità di differire l’estinzione di una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura
dell’esercizio deve essere sostanziato e, come illustrato nei paragrafi 72B-75, deve esistere alla data di chiusura
dell’esercizio.
72B Il diritto di un’entità di differire l’estinzione di una passività derivante da un contratto di finanziamento per
almeno
dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio può essere subordinato al rispetto da parte
dell’entità delle
condizioni precisate in tale contratto di finanziamento (di seguito «clausole»). Ai fini
dell’applicazione del paragrafo
69, lettera d), tali clausole:
a)
incidono sull’esistenza di tale diritto alla data di chiusura dell’esercizio, come illustrato nei paragrafi 74-75,
se l’entità è tenuta a rispettare la clausola alla data di chiusura o prima della data di chiusura dell’esercizio.
Tale clausola incide sull’esistenza di tale diritto alla data di chiusura dell’esercizio anche se il rispetto della
clausola è
valutato solo dopo tale data (ad esempio, una clausola basata sulla situazione patrimoniale-
finanziaria
dell’entità alla data di chiusura dell’esercizio, ma valutata ai fini di verificare la conformità solo
dopo la data di
chiusura dell’esercizio);
b)
non incidono sull’esistenza di tale diritto alla data di chiusura dell’esercizio se un’entità è tenuta a rispettare
la
clausola solo dopo tale data (ad esempio, una clausola basata sulla situazione patrimoniale-finanziaria
dell’entità a sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio).
73
Se un'entità
ha il diritto, alla data di chiusura dell’esercizio, di rinnovare un’obbligazione per almeno dodici mesi
dalla data di chiusura dell’esercizio secondo un accordo di finanziamento esistente, essa classifica
l’obbligazione
come
non corrente, anche se altrimenti sarebbe scaduta entro un periodo più breve. Se non gode di tale diritto, l’entità
non considera la potenzialità di rifinanziare l’obbligazione e la classifica come corrente.
74
Quando un’entità
viola una clausola di un contratto di finanziamento a lungo termine alla data di chiusura o prima
della data di chiusura dell’esercizio con l’effetto che la passività diventa un debito esigibile a richiesta, essa classifica
la passività come corrente, anche se il finanziatore ha concordato, dopo la data di chiusura dell’esercizio e prima
dell’autorizzazione alla pubblicazione del bilancio, di non richiedere il pagamento come conseguenza della
violazione. Un’entità classifica la passività come corrente perché, alla data di chiusura dell’esercizio, essa non
gode
del
diritto di differirne l’estinzione per almeno dodici mesi da quella data.
75
Tuttavia un'entità classifica la passività come non corrente se il finanziatore ha concordato, prima della data di
chiusura dell'esercizio, di fornire un periodo di tolleranza che termina almeno dodici mesi dopo la data di
chiusura dell'esercizio, entro il quale l'entità psanare la violazione e durante il quale il finanziatore non può
richiedere un rimborso immediato.
75A La classificazione di una passività non è influenzata dalla probabilità che l’entità eserciti il proprio diritto di
differire l’estinzione della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. Se una passività
soddisfa i criteri di cui al paragrafo 69 per essere classificata come non corrente, essa è classificata come non
corrente anche se la direzione aziendale intende far o prevede che l’entità estingua la passività entro dodici
mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, o anche se l’entità estingue la passività tra la data di chiusura
dell’esercizio e la data in cui è autorizzata la pubblicazione del bilancio. Tuttavia, in entrambe queste circostanze,
l’entità può dover presentare
un’informativa sulla tempistica di estinzione per consentire agli utilizzatori del
suo bilancio di comprendere
l’impatto della passività sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità
[vedere paragrafo 17, lettera c), e
paragrafo 76, lettera d)].
76
Se i fatti seguenti
si verificano tra la data di chiusura dell’esercizio e la data in cui è autorizzata la pubblicazione del
bilancio, tali eventi sono illustrati come fatti che non comportano una rettifica secondo quanto previsto dallo IAS
10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento:
a)
rifinanziamento a lungo termine di una passiviclassificata come corrente (vedere paragrafo 72);
b)
rettifica della violazione di un contratto di finanziamento a lungo termine classificato come corrente
(vedere
paragrafo 74);
c)
concessione da parte del finanziatore di un periodo di tolleranza per sanare la violazione di un
contratto di
finanziamento a lungo termine classificato come corrente (vedere paragrafo 75); e
d)
estinzione di una passività classificata come non corrente (vedere paragrafo 75A).
76ZA Nell’applicare i paragrafi 69-75, un’entità può classificare le passività derivanti da contratti di
finanziamento come non correnti quando il diritto dell’enti di differire l’estinzione di tali
passività è
soggetto al rispetto delle clausole da parte dell’entità entro dodici mesi dalla data di chiusura
dell’esercizio (vedere paragrafo 72B, lettera b)]. In tali situazioni l’entità deve presentare nelle note
un’informativa che
consenta agli utilizzatori del suo bilancio di comprendere il rischio che le
passività possano diventare
rimborsabili entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio,
in particolare:
a)
informazioni sulle clausole (compresa la natura delle clausole e quando l’entità è tenuta a
rispettarle) e
sul valore contabile delle relative passività;
b)
informazioni su fatti e circostanze, se presenti, che indicano che l’enti potrebbe avere
difficoltà a
rispettare le clausole ad esempio, il fatto che l’entità abbia agito durante
l’esercizio o dopo la data di
chiusura dell’esercizio per evitare o attenuare una potenziale
violazione. Tali fatti e circostanze potrebbero includere anche il fatto che l’enti non
avrebbe rispettato le clausole se queste fossero state valutate ai fini di verificare la
conformità sulla base delle circostanze dell’entità alla data di
chiusura dell’esercizio.
Estin zione [paragrafo 69, lettere a), c) e d)]
76A Ai fini della classificazione di una passività come corrente o non corrente, estinzione fa
riferimento a un
trasferimento alla controparte che determina l’estinzione della passività. Il
trasferimento potrebbe essere
di:
a)
disponibilità liquide o altre risorse economiche, per esempio beni o servizi; o
b)
strumenti rappresentativi di capitale proprio dell’entità, a meno che si applichi il paragrafo 76B.
76B Le clausole di una passività che potrebbero, a scelta della controparte, dar luogo alla sua
estinzione
attraverso il trasferimento di strumenti rappresentativi di
capitale
proprio
dell’entità
non incidono sulla sua classificazione come corrente o non corrente se, applicando lo IAS 32
Strumenti finanziari
:
esposizione
nel bilancio
, l’entità classifica l’opzione come strumento
rappresentativo di capitale, rilevandola separatamente dalla passività come componente di
patrimonio netto di uno strumento finanziario
composto.
77
L'entità deve evidenziare, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note, ulteriori
sotto-
classificazioni delle voci esposte, classificate con modalità adeguate alle operazioni dell'entità.
78
Il dettaglio fornito nelle sotto-classificazioni dipende dalle disposizioni degli IFRS e dalla dimensione, natura e
destinazione dei relativi importi.
L'entità
utilizza
inoltre
i fattori
definiti
nel paragrafo
58 per decidere
il criterio
di
sotto-classificazione. L'informativa varia per ciascuna voce, per esempio:
a)
le voci di immobili, impianti e macchinari sono disaggregate in classi secondo quanto previsto dallo IAS 16;
b)
i crediti sono disaggregati tra crediti commerciali, crediti da parti correlate, anticipi e altri crediti;
c)
le rimanenze sono disaggregate, in conformità allo IAS 2
Rimanenze
in categorie quali merci, materiali di
consumo, materie prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti;
d)
gli accantonamenti sono disaggregati in accantonamenti per i benefici per i dipendenti e altre voci; e
e)
il capitale e le riserve di patrimonio netto sono disaggregati in classi quali capitale sottoscritto, riserva
sovrapprezzo azioni e riserve.
79
L'entità deve evidenziare quanto segue nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nel
prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note:
a)
per ciascuna categoria di azioni costituenti il capitale sociale:
i)
il numero delle azioni autorizzate;
ii)
il numero delle azioni emesse e interamente versate, ed emesse e non interamente versate;
iii)
il valore nominale per azione, o il fatto che le azioni non hanno valore nominale;
iv)
una riconciliazione tra il numero delle azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'esercizio;
v)
i diritti, privilegi e vincoli di ciascuna categoria di azioni, inclusi i vincoli nella distribuzione dei
dividendi e nel rimborso del capitale;
vi)
le azioni proprie possedute dall'entità o indirettamente tramite le sue controllate o collegate; e
vii)
le azioni riservate per l'emissione in base ad opzioni e contratti di vendita, inclusi le condizioni
e gli importi; e
b)
una descrizione della natura e scopo di ciascuna riserva inclusa nel patrimonio netto.
80
L'entità senza capitale sociale, come una società di persone o un trust, deve presentare un'informativa
equivalente a quella richiesta dal paragrafo 79(a), esponendo i cambiamenti del periodo in ciascuna
categoria di interessenza di patrimonio netto e i diritti, privilegi e vincoli relativi a ciascuna categoria di
interessenza.
80A
Se l'entità
ha
riclassificato
a)
uno strumento finanziario con opzione a vendere classificato come strumento rappresentativo di
capitale, o
b)
uno strumento che pone a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota
proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione classificato come strumento
rappresentativo di capitale,
tra le passività finanziarie e il patrimonio netto, essa deve indicare il valore riclassificato in entrata e in
uscita
per ogni categoria (passività finanziarie o patrimonio netto), nonché i tempi e la motivazione di
tale
riclassificazione.
Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti
di conto
economico
complessivo
81A
Il prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo
(prospetto di conto economico complessivo) deve rappresentare, oltre alle sezioni relative all'utile
(perdita) d'esercizio e alle altre componenti di conto economico complessivo:
a)
utile (perdita) d'esercizio;
b)
totale delle altre componenti di conto economico complessivo;
c)
conto economico complessivo dell'esercizio, dato dal totale dell'utile (perdita) d'esercizio e delle
altre componenti di conto economico complessivo.
Se una entità presenta un prospetto distinto dell'utile (perdita) d'esercizio, non deve presentare la
sezione dell'utile (perdita) d'esercizio nel prospetto di conto economico complessivo.
81B Oltre alle sezioni dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti
di conto
economico
com
plessivo,
l'entità
deve
presentare
la ripartizione
dell'utile
(perdita)
d'esercizio
e delle
altre
componenti
di conto
economico complessivo tra le seguenti voci:
a)
utile (perdita) d'esercizio attribuibile a:
i)
partecipazioni di minoranza, e
ii)
soci dell'entità
controllante.
b)
conto economico complessivo d'esercizio attribuibile a:
i)
partecipazioni di minoranza, e
ii)
soci dell'entità
controllante.
Se una entirappresenta l'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto, in tale prospetto deve
riportare la ripartizione di cui al punto (a).
Informazioni da esporre nella sezione dell'utile (perdita) d'esercizio o nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
81
[Eliminato]
82
In aggiunta alle voci richieste da altri IFRS, la sezione dell'utile (perdita) d'esercizio o il prospetto
dell'utile (perdita) d'esercizio deve comprendere le voci che presentano i seguenti importi relativi
all'esercizio:
a)
ricavi, con
indicazione
separata
degli
elementi
seguenti:
i)
interessi attivi calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo; e
ii)
ricavi assicurativi (cfr. IFRS 17);
aa)
utili e perdite derivanti dall'eliminazione contabile di attività finanziarie valutate al costo
am
mortizzato;
ab)
costi per servizi assicurativi relativi a contratti emessi rientranti nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 (cfr. IFRS 17);
ac)
ricavi o costi derivanti da contratti di riassicurazione detenuti (cfr. IFRS 17);
b)
oneri finanziari;
ba) perdite per riduzione di valore (compresi gli annullamenti
di perdite o utili per riduzione di
valore)
determinati in conformità alla sezione 5.5 dell'IFRS 9;
bb) proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi emessi nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 17 (cfr. IFRS 17);
bc) proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti di riassicurazione detenuti (cfr. IFRS
17);
c)
quota dell'utile o perdita di collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio
netto;
ca) se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al costo
ammortizzato a quella del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, gli utili
o le
perdite
risultanti
da una
differenza
tra il precedente
costo
ammortizzato
dell'attività
finanziaria
e
il fair value (valore equo) alla data di riclassificazione (come definita nell'IFRS 9);
cb) se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione
al fair value (valore
equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella della
valutazione al
fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'utile o la perdita
complessivo
precedentemente rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo
riclassificato
nell'utile (perdita) d'esercizio;
d)
onere fiscale;
e)
[Eliminato]
ea)
un unico importo relativo al totale delle attività operative cessate (vedere IFRS 5).
f)
i)
[Eliminato]
Informazioni da esporre nella sezione delle altre componenti di conto economico complessivo
82A
La sezione relativa alle altre componenti di conto economico complessivo deve presentare le voci
relative agli importi del periodo con riguardo:
a)
alle voci delle altre componenti di conto economico complessivo (esclusi gli importi
di cui alla lettera
(b)), classificate per natura e raggruppate in quelle che, in conformi agli altri IFRS:
i)
non saranno
successivamente
riclassificate
nell'utile
(perdita)
d'esercizio;
e
ii)
saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio se sono soddisfatte determi
nate
condizioni.
b)
alla quota parte delle altre componenti di conto economico complessivo di pertinenza di società
collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, ripartita in quote parti
delle voci che, in conformità agli altri IFRS:
i)
non saranno
successivamente
riclassificate
nell'utile
(perdita)
d'esercizio;
e
ii)
saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio se sono soddisfatte
determi
nate condizioni.
83-84
[Eliminato]
85
L'entità deve presentare voci aggiuntive (anche disaggregando le voci elencate al paragrafo 82),
inte
stazioni e risultati parziali nel prospetto (nei
prospetti)
relativo(i)
all'utile
(perdita)
d'esercizio
e
alle
altre componenti di conto economico complessivo quando tale presentazione è significativa ai fini della
comprensione del risultato economico-finanziario dell'entità.
85A
Quando l'entità presenta risultati parziali a norma del paragrafo 85, tali risultati parziali devono:
a)
essere costituiti da voci che consistono in importi rilevati e valutati in conformità agli IFRS;
b)
essere presentati ed identificati in modo da rendere le voci che costituiscono il risultato parziale chiare e
comprensibili;
c)
essere coerenti da un esercizio all'altro, conformemente al paragrafo 45; e
d)
non essere esposti con maggiore evidenza rispetto ai risultati parziali e ai totali richiesti dall'IFRS per il
prospetto (i prospetti) relativo(i) all'utile (perdita) d'esercizio e alle altre componenti di conto economico
complessivo.
85B L'entità è tenuta a presentare le voci nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre
componenti di
conto
economico
complessivo
che
riconciliano
tutti
i risultati
parziali
presentati
conformemente
al paragrafo 85 con i risultati parziali o i totali richiesti dall'IFRS per tale prospetto (tali prospetti).
86
Poiché gli effetti delle varie attività dell'entità, operazioni e altri eventi differiscono in frequenza, potenzialità
per
utile
o perdita e prevedibilità, l'evidenziazione delle componenti del risultato economico-finanziario aiuta gli
utilizzatori a comprendere il risultato realizzato ed a prevedere quello futuro. L'entità include voci aggiuntive nel
prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo
e modifica le descrizioni usate e l'ordinamento delle voci quando ciò è necessario per spiegare i fattori che
hanno
determinato il risultato economico-finanziario.
L'entità
considera
fattori
che
riguardano
anche
la rilevan
za, la
natura e la destinazione delle voci di ricavo e di costo. Ad esempio, un istituto finanziario p modificare le
descrizioni per fornire informazioni più rilevanti in merito alle sue operazioni. L'entità non compensa le voci
di
ricavo e di costo a meno che non siano rispettati i criteri indicati nel paragrafo 32.
87
Nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico
complessivo o nelle note, l'entità non deve presentare eventuali voci di ricavo o di costo come
componenti straordinarie.
Utile (perdita) d'esercizio
88
L'entità deve rilevare tutte le voci di ricavo e di costo di un esercizio nell'utile (perdita) d'esercizio a
meno che un IFRS non disponga diversamente.
89
Alcuni IFRS specificano i casi in cui l'entità rileva particolari
componenti
al di fuori dell'utile
(perdita)
dell'eser
cizio
corrente. Lo IAS 8 specifica due di questi casi: la correzione di errori e gli effetti dei cambiamenti di principi
contabili. Altri IFRS richiedono o consentono che le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico
complessivo che soddisfano la definizione di ricavi e costi del
Quadro concettuale
siano escluse
dall'utile
(perdita) d'esercizio (vedere paragrafo 7).
Prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio
90
L'entità deve indicare l'ammontare di imposte sul reddito relativo a ciascuna voce delle altre componenti
di conto economico complessivo, incluse le rettifiche da riclassificazione nel prospetto dell'utile
(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note.
91
L'entità può presentare le voci delle altre componenti di conto economico complessivo:
a)
al netto degli effetti fiscali correlati, o
b)
al lordo degli effetti fiscali correlati con un unico valore relativo all'ammontare complessivo delle imposte sul
reddito relative a tali voci.
Se una entità sceglie l'alternativa (b), essa deve ripartire l'imposta tra le voci che potrebbero
essere successiva- mente
riclassificate nella sezione dell'utile (perdita) d'esercizio e quelle che non saranno successivamente riclas
sificate nella
sezione dell'utile (perdita) d'esercizio.
92
L'entità deve indicare le rettifiche da riclassificazione relative alle voci del prospetto delle altre
com
ponenti di conto economico complessivo.
93
Altri IFRS specificano se e quando gli importi precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto
economico
complessivo sono riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio.
Nel presente
Principio
tali riclassifica-
zioni sono
denominate rettifiche da riclassificazione. Una rettifica da riclassificazione è inclusa con la relativa voce del
prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nell'esercizio in cui la rettifica è
riclassificata
nell'utile (perdita) d'esercizio. Tali importi possono essere rilevati nelle altre componenti di conto
economico
complessivo come utili non realizzati nell'esercizio corrente o in esercizi precedenti. Tali utili non
realizzati
devono essere dedotti dalle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nell'esercizio in
cui gli utili realizzati sono riclassificati
nell'utile
(perdita)
d'esercizio
per evitare
di considerarli
due volte nel
totale del conto economico complessivo.
94
L'entità può presentare le rettifiche da riclassificazione nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio
e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note. L'entità che presenta le rettifiche da
riclassificazione nelle note presenta le voci delle altre componenti di conto economico complessivo dopo
qualsiasi rettifica da riclassificazione di pertinenza.
95
Le rettifiche da riclassificazione sorgono, per esempio, alla dismissione di una gestione estera (cfr. IAS 21) e
quando alcuni flussi finanziari programmati coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo
6.5.11, lettera d), dell'IFRS 9 in relazione alle coperture dei flussi finanziari).
96
Le rettifiche da riclassificazione non sorgono a seguito di variazioni della riserva di rivalutazione rilevate in
conformità allo IAS 16 o allo IAS 38 o di rivalutazioni dei piani a benefici definiti rilevati secondo quanto disposto
dallo IAS 19. Tali variazioni sono rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo
e
non sono
riclassificate nell'utile (perdita) degli esercizi successivi. Le variazioni nella riserva
di
rivalutazione possono essere
trasferite agli utili portati a nuovo negli esercizi successivi quando l'attività è utilizzata o quando
è eliminata
contabilmente (cfr. IAS 16 e IAS 38). In conformità all'IFRS 9 le rettifiche da riclassificazione non sorgono se la
copertura di flussi finanziari o la contabilizzazione del valore temporale dell'opzione (o dell'ele
mento forward di
un contratto forward o il differenziale dovuto alla valuta estera di uno strumento finanziario)
si traducono in
importi eliminati, rispettivamente, dalla riserva di copertura dei flussi finanziari o da una componente separata
di patrimonio netto e inclusi direttamente nel costo iniziale o in altro valore contabile
dell'attività o passività.
Tali importi sono trasferiti direttamente ad attività o passività.
Informazioni da esporre nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto
economico complessivo o nelle note
97
Quando le componenti di ricavo o di costo sono rilevanti, l'entità deve indicarne distintamente la
natura
e l'importo.
98
Le circostanze che potrebbero dare origine all'indicazione distinta delle voci di ricavo e di costo includono:
a)
la svalutazione di rimanenze al valore netto di realizzo o di immobili, impianti e macchinari al valore
recuperabile, come pure l'annullamento di tali svalutazioni;
b)
ristrutturazioni delle attività dell'entità e gli annullamenti di eventuali accantonamenti per i costi di
ristrut
turazione;
c)
dismissioni di elementi di immobili, impianti e macchinari;
d)
cessioni di investimenti partecipativi;
e)
attività operative cessate;
f)
le conclusioni di vertenze legali; e
g)
altri annullamenti
di
accantonamenti.
99
L'entità deve presentare un'analisi dei costi rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio utilizzando una
classificazione basata o sulla
loro
natura
o
sulla
loro
destinazione
all'interno
dell'entità,
scegliendo
quella
fra le due che fornisce indicazioni che sono attendibili e più rilevanti.
100
Le entità sono incoraggiate a esporre l'analisi riportata nel paragrafo 99 nel prospetto (nei prospetti) che
rappresenta(no) l'utile (perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo.
101
Le voci di costo sono sottoclassificate per evidenziare i componenti del risultato economico-finanziario che
possono differire in termini di frequenza,
potenzialità
di utile e perdita e prevedibilità.
Questa analisi è fornita in
uno
dei due modi descritti nel seguito.
102
La prima forma di analisi è il metodo dei
"
costi per natura
"
. L'entiaggrega i costi inclusi nell'utile (perdita)
d'esercizio secondo la loro natura (per esempio
ammortamenti,
acquisti
di materiali,
costi
di trasporto,
benefici
per
i dipendenti e costi di pubblicità) e non li ripartisce in base alla loro destinazione all'interno dell'entità. Questo
metodo può essere semplice da applicare perc non è necessaria alcuna ripartizione dei costi ai fini della
classificazione per destinazione. Un esempio di una classificazione adottando il metodo dei costi per
natura è il
seguente:
Ricavi
X
Altri proventi
X
Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavora
zione
X
Materie prime e materiali di consumo utilizzati
X
Costi per benefici per i dipendenti
X
Ammortamenti
X
Altri costi
X
Costi totali
(X)
Utile prima delle imposte
X
103
La seconda forma di analisi è denominata metodo dei
"
costi per destinazione
"
o del
"
costo del venduto
"
e
classifica i costi secondo la loro destinazione come parte del costo del venduto o, per esempio, i costi di
distribuzione o amministrativi. Come minimo, l'entiindica il proprio costo del venduto secondo questo metodo,
separatamente dagli altri costi. Questo metodo può fornire agli utilizzatori informazioni più significative rispetto
alla classificazione dei costi per natura, ma ripartire i costi per destinazione può richiedere allocazioni arbitrarie
e comportare un considerevole
grado di discrezionalità.
Un esempio di classificazione
con il metodo dei costi
per destinazione è il seguente:
Ricavi
X
Costo del venduto
(X)
Utile lordo
X
Altri proventi
X
Costi di distribuzione
(X)
Spese di
amministrazione
(X)
Altri costi
(X)
Utile prima delle imposte
X
104
L'entità che classifica i costi per destinazione deve riportare ulteriori informazioni sulla natura dei
costi,
inclusi gli ammortamenti e i costi dei benefici per i dipendenti.
105
La scelta del metodo dei costi per destinazione o per natura dipende da fattori storici e industriali e dalla natura
dell'entità. Entrambi i metodi forniscono una indicazione di quei costi che potrebbero variare, direttamente o
indirettamente, in relazione al livello delle vendite o della produzione dell'entità. Poiché ogni metodo di
presentazione ha un valore a seconda dei diversi tipi di entità, il presente Principio richiede che la direzione
aziendale selezioni la presentazione
più
rilevante
e
attendibile.
Comunque,
dato
che
l'informativa
sulla
natura
dei
costi è utile nel prevedere i futuri flussi finanziari, è richiesta un'ulteriore informativa nel caso in cui venga
adottata la classificazione con il metodo dei costi per destinazione. Nel paragrafo 104 il termine
"
benefici per i
dipendenti" ha lo stesso significato che ha nello IAS 19.
Prospetto delle variazioni di patrimonio netto
Informazioni da presentare nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto
106
L'entità deve presentare il prospetto delle variazioni di patrimonio netto secondo le disposizioni di cui
al paragrafo 10. Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto comprende le seguenti informazioni:
a)
il totale conto economico complessivo dell'esercizio, riportando separatamente gli importi totali
attribuibili ai soci della controllante e quelli attribuibili alle partecipazioni di minoranza;
b)
per ciascuna componente del patrimonio netto, gli effetti dell'applicazione retroattiva o della ride-
terminazione retroattiva rilevati in conformità allo IAS 8; e
c)
[Eliminato]
d)
per ciascuna componente del patrimonio netto, la riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e al
termine dell'esercizio, indicando separatamente (almeno) le modifiche derivanti da:
i)
utile (perdita) d'esercizio;
ii)
altre componenti di conto economico complessivo; e
iii)
operazioni con soci nella loro qualità di soci, indicando separatamente i conferimenti
da parte dei
soci e le distribuzioni agli stessi nonché le variazioni nell'interessenza partecipativa in con-
trollate che non comportano una perdita del controllo.
Informazioni da esporre nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note
106A Per ciascuna componente del patrimonio
netto, l'entità deve presentare,
nel prospetto
delle variazioni di
patrimonio netto o nelle note, un'analisi delle altre componenti di conto economico complessivo per
elemento (vedere paragrafo 106(d)(ii)).
107
L'entità deve presentare, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note, l'ammontare dei
dividendi rilevati nell'esercizio come distribuzioni ai soci e il relativo importo per azione.
108
Nel paragrafo 106, le componenti di patrimonio netto includono, per esempio, ciascuna classe di capitale proprio
versato, il saldo progressivo di ciascuna classe delle voci del prospetto delle altre componenti di conto
economico
complessivo e gli utili portati a nuovo.
109
Variazioni nel patrimonio netto dell'entità tra la data di inizio e la data di chiusura dell'esercizio riflettono
l'aumento o la diminuzione del suo attivo netto durante l'esercizio. Ad eccezione delle variazioni derivanti da
operazioni con i soci che agiscono in tale loro quali(quali i conferimenti di capitale proprio, i riacquisti di
strumenti rappresentativi di capitale proprio dell'enti e i dividendi) e i costi di transazione direttamente
collegati a tali operazioni, la variazione complessiva del patrimonio netto durante un esercizio rappresenta
l'ammontare complessivo dei proventi e degli oneri, comprensivo degli utili e delle perdite, generati dalle attività
dell'entità durante quel periodo.
110
Lo IAS 8 richiede rettifiche retroattive a seguito di cambiamenti nei principi contabili, nei limiti del possibile, ad
eccezione di quando le disposizioni transitorie di un altro IFRS richiedono diversamente. Lo IAS 8 inoltre richiede
che le rideterminazioni dei valori per correggere gli errori siano fatte, nel limite del possibile, retro-
attivamente.
Le rettifiche e le rideterminazioni
di valore retroattive non sono variazioni
di patrimonio
netto ma
sono rettifiche al
saldo di apertura degli utili portati a nuovo, ad eccezione di quando un IFRS richiede rettifiche
retroattive di
un'altra componente
del patrimonio
netto. Il paragrafo 106(b) richiede
nel prospetto
delle varia-
zioni di patrimonio
netto un'informativa in merito alla rettifica complessiva per ogni componente del patrimonio netto dovuta a
cambiamenti di principi contabili e, separatamente, a correzioni di errori. Queste
rettifiche sono indicate per
ogni esercizio precedente e all'inizio dell'esercizio.
Rendiconto finanziario
111
Le informazioni sui flussi finanziari forniscono agli utilizzatori del bilancio una base di riferimento per valutare
la capacità dell'entità di generare disponibilità liquide
e mezzi
equivalenti
e i fabbisogni
dell'entità
di impiego
di tali
flussi finanziari. Lo IAS 7 stabilisce le disposizioni per la presentazione e l'esposizione delle informazioni
sui
flussi
finanziari.
Note
Struttura
112
Le note devono:
a)
presentare le informazioni sui criteri di formazione del bilancio e i principi contabili specifici
utilizzati secondo quanto previsto dai paragrafi 117-124;
b)
indicare le informazioni richieste dagli IFRS che non sono presentate altrove nel bilancio; e
c)
fornire informazioni che non sono presentate altrove nel bilancio, ma sono rilevanti per la sua
comprensione.
113
L'entità deve, nei limiti del possibile, presentare le note in modo sistematico. Nel determinare un modo
sistematico, l'entità deve valutare l'effetto sulla comprensibilità e la comparabilità del suo bilancio.
L'entità deve fare un rinvio alla relativa informativa nelle note per ciascuna voce dei prospetti della
situazione patrimoniale-finanziaria
e del prospetto (dei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle
altre
componenti di conto economico complessivo, nonché del prospetto delle variazioni di patrimonio
netto
e del rendiconto finanziario.
114
Esempi di ordinamento o raggruppamento sistematico delle note sono, tra gli altri:
a)
dare rilievo ai settori di attività che l'entità ritiene essere più rilevanti per la comprensione del risultato
economico e della situazione patrimoniale-finanziaria,
ad
esempio
raggruppando
informazioni
su
determi
nate
attività operative;
b)
raggruppare le informazioni sulle voci valutate nello stesso modo, come le attività valutate al fair value
(valore equo); o
c)
seguire l'ordine delle voci figuranti nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre
componenti di conto economico complessivo e del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, quali:
i)
la dichiarazione di conformità con gli IFRS (vedere paragrafo 16);
ii)
le informazioni rilevanti
sui principi contabili
(vedere paragrafo
117);
iii)
le informazioni di supporto per le voci esposte nei prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria e
nel
prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico
complessivo, nonché nei prospetti delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario,
nell'ordine in cui ogni prospetto e ogni voce sono presentati; e
iv)
altre informazioni,
quali:
1)
passività potenziali (vedere IAS 37) e impegni contrattuali non rilevati; e
2)
informativa non finanziaria, per esempio le finalità e le strategie della gestione del rischio finanziario
dell'entità (vedere IFRS 7).
115
[Eliminato]
116
L'entità può presentare note che forniscono informazioni sui criteri generali di preparazione del bilancio e sugli
specifici principi contabili in una sezione distinta del bilancio.
Illustrazione dei principi contabili
117
L'entità deve indicare le informazioni rilevanti sui principi contabili (vedere paragrafo 7). Le informa-
zioni sui principi contabili sono rilevanti se, considerate insieme ad altre informazioni incluse nel
bilancio dell'entità, è ragionevole attendersi che influenzino le decisioni che gli utilizzatori principali
del
bilancio redatto per scopi di carattere generale prendono sulla base di tale bilancio.
117A Le informazioni sui principi contabili che si riferiscono a operazioni, altri eventi o condizioni non rilevanti sono
irrilevanti e non devono essere indicate. Le informazioni sui principi contabili possono tuttavia essere rilevanti a
causa
della natura delle operazioni, degli altri eventi o delle condizioni ad esse correlati, anche se gli importi sono
irrilevanti. Tuttavia non tutte le informazioni sui principi contabili riguardanti operazioni, altri eventi o
condizioni rilevanti sono di per rilevanti.
117B
Ci si attende che le informazioni sui principi contabili siano rilevanti se sono necessarie agli utilizzatori del
bilancio
dell'entità al fine di comprendere altre informazioni rilevanti nel bilancio. Per esempio, è probabile che
l'entità
consideri rilevanti per il proprio bilancio le informazioni sui principi contabili se tali informazioni si
riferiscono
a operazioni, ad altri eventi o condizioni rilevanti e:
a)
l'entità ha modificato un principio contabile nel corso dell'esercizio e tale cambiamento ha comportato una
modifica rilevante delle informazioni contenute nel bilancio;
b)
l'entità ha scelto un principio contabile tra una o più opzioni consentite dagli IFRS. Tale situazione potrebbe
verificarsi se l'entità scegliesse di valutare l'investimento immobiliare al costo storico anziché al
fair
value
(valore
equo);
c)
il principio contabile è stato elaborato conformemente allo IAS 8 in assenza di un IFRS che si applichi
specificatamente;
d)
il principio contabile si riferisce a un settore per il quale l'entità è tenuta a formulare valutazioni o ipotesi
significative
nell'applicazione
di un principio
contabile
e l'entità
indica tali valutazioni
o ipotesi
in conformità
ai
paragrafi 122 e 125; oppure
e)
la contabilizzazione necessaria per tali operazioni, altri eventi o condizioni rilevanti è complessa e gli
utilizzatori del bilancio dell'entità non ne avrebbero altrimenti una comprensione adeguata. Tale situazione
potrebbe verificarsi se l'entità applicasse più di un IFRS a una classe di operazioni rilevanti.
117C Le informazioni
sui principi
contabili
che si concentrano
sul modo in cui l'entità ha applicato
le disposizioni degli
IFRS alle proprie circostanze forniscono informazioni specifiche per ciascuna entità che sono più utili agli
utilizzatori del bilancio rispetto a informazioni standardizzate o a informazioni che si limitano a riprodurre o
riassumere le disposizioni degli IFRS.
117D Se l'entità fornisce informazioni irrilevanti sui principi contabili, tali informazioni non devono occultare le
informazioni rilevanti sui principi contabili.
117E Le conclusioni dell'entità secondo cui informazioni sui principi contabili sono irrilevanti non incidono sulle
relative
disposizioni in materia di informativa di cui agli altri IFRS.
118
[Eliminato]
119
[Eliminato]
120
[Eliminato]
121
[Eliminato]
122
Unitamente alle informazioni rilevanti sui principi contabili o ad altre note, l'enti deve indicare le
decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime (vedere paragrafo 125), che la direzione
aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno gli
effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio.
123
Nel processo di applicazione dei principi contabili dell'entità, la direzione aziendale prende varie decisioni, oltre
quelle
che riguardano le stime, che possono avere un effetto significativo sugli importi che rileva in bilancio. Per
esempio,
la direzione aziendale prende decisioni determinando:
a)
[Eliminato]
b)
quando sostanzialmente tutti i rischi e i benefici significativi di attività finanziarie di proprietà e, per i
locatori,
di attività oggetto di leasing sono trasferiti ad altre entità;
c)
se, in sostanza, determinate vendite di beni sono accordi di finanziamento e quindi non generano ricavi; e
d)
le disposizioni contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati
unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire.
124
Alcune delle informazioni fornite in base al paragrafo 122 sono richieste da altri IFRS. Per esempio, l'IFRS 12
Informativa sulle partecipazioni in altre enti
richiede all'entità di manifestare i propri giudizi nel determinare se
controlla un'altra entità. Quando la classificazione di un investimento immobiliare risulta difficoltosa, lo IAS 40
Investimenti immobiliari
richiede l'indicazione dei criteri definiti dall'entità per distinguere un investimento
im
mobiliare da un immobile ad uso del proprietario e da un immobile posseduto per la vendita nel normale
svolgimento dell'attività operativa.
Cause di incertezza nelle stime
125
L'entità deve esporre l'informativa sulle ipotesi riguardanti il futuro, e sulle altre principali cause di
incertezza nella stima alla data di chiusura dell'esercizio che presentano un rischio rilevante di dar luogo
a rettifiche rilevanti dei valori contabili delle attività e passività entro l'esercizio successivo. In
riferimento a tali attività e passività, le note devono includere i dettagli:
a)
della loro natura, e
b)
del loro valore contabile alla data di chiusura dell'esercizio.
126
La determinazione
dei valori contabili di alcune attività e passività richiede la stima degli effetti di eventi futuri
incerti
relativi a tali attività e passività alla data di chiusura dell'esercizio. Per esempio, in assenza di prezzi di
mercato,
recentemente osservati, sono necessarie delle stime sul
futuro
per
valutare
il
valore
recuperabile
di
classi di
immobili, impianti e macchinari, l'effetto della obsolescenza tecnologica sulle rimanenze, accantona- menti
soggetti al futuro esito di controversie in corso, e passività per benefici a lungo termine per i dipendenti quali gli
accantonamenti per piani pensionistici. Queste stime comportano ipotesi su elementi quali il rischio di rettificare
i flussi finanziari o i tassi di attualizzazione e le future variazioni degli stipendi e dei prezzi che
influiscono su
altri costi.
127
Le ipotesi e le altre cause di incertezza nelle stime illustrate secondo quanto previsto dal paragrafo 125 fanno
riferimento alle stime che richiedono le valutazioni
più difficili, soggettive
o complesse
della direzione aziendale.
Con
l'aumento del numero delle variabili e delle ipotesi che influiscono sulle possibili future definizioni delle
incertezze, tali valutazioni diventano più soggettive e complesse, e conseguentemente aumenta, di norma, il
rischio di una rettifica rilevante del valore contabile delle attività e delle passività.
128
L'informativa del paragrafo 125 non è necessaria per le attività e passività che presentano un rischio significativo
che i loro valori contabili possano cambiare in misura rilevante entro l'esercizio successivo, se, alla data di
chiusura dell'esercizio, sono valutate al fair value sulla base di un prezzo quotato in un mercato attivo per
un'attività o una passività identica. Tali fair value (valori equi) potrebbero cambiare in misura rilevante entro
l'esercizio successivo, ma queste variazioni non risulterebbero da ipotesi o da altre cause di incertezza nelle
stime
sussistenti alla data di chiusura dell'esercizio.
129
L'entiespone l'informativa del paragrafo 125 in modo da aiutare gli utilizzatori del bilancio a capire le decisioni
della direzione aziendale sul futuro e su altre cause di incertezza nelle stime. La natura e la misura
delle
informazioni fornite varia a seconda della natura delle ipotesi e di altre circostanze. Esempi di indicazioni
fornite
dall'entità sono:
a)
la natura delle ipotesi o delle altre cause di incertezza;
b)
la sensitività dei valori contabili ai metodi, ipotesi e stime adottati per il loro calcolo, incluse le ragioni della
sensitività;
c)
la definizione prevista di un'incertezza e la gamma di risultati ragionevolmente possibili entro l'esercizio
successivo rispetto ai valori contabili delle attività e passività interessate; e
d)
una spiegazione delle modifiche apportate alle pregresse ipotesi riguardanti tali attivi e passività, qualora
l'incertezza resti irrisolta.
130
Il presente Principio non richiede che l'entità indichi le informazioni relative al budget o a previsioni quando
fornisce le informazioni integrative del paragrafo 125.
131
Talvolta non è fattibile indicare la misura dei possibili effetti di un'ipotesi o di un'altra causa di incertezza nelle
stime, alla data di chiusura dell'esercizio. In tali casi, l'entità indica che è ragionevolmente possibile, sulla base
delle conoscenze disponibili, che il concretizzarsi, entro l'esercizio successivo, di risultati diversi dall'ipotesi
assunta potrebbe richiedere una rettifica rilevante al valore contabile delle attività o passività interessate. In ogni
caso,
l'entità indica la natura e il valore contabile della attività o passività (o classe di attività o passività)
specifica
interessata dall'ipotesi.
132
L'informativa del paragrafo 122 relativa alle decisioni specifiche prese dalla direzione aziendale nel processo di
applicazione dei principi contabili dell'entità non si riferisce all'informativa in merito alle cause di incertezza
nelle
stime di cui al paragrafo 125.
133
Altri IFRS richiedono l'informativa su alcune delle ipotesi che sarebbe comunque richiesta secondo quanto
previsto dal paragrafo 125. Per esempio, lo IAS 37 richiede l'informativa, in circostanze specifiche, delle
principali
ipotesi riguardanti eventi futuri interessanti classi
di
accantonamenti.
L'IFRS 13
Valutazione
del
fair
value
richiede
un'informativa sulle ipotesi rilevanti (incluse le tecniche di valutazione e gli input) che l'entità adotta nel
determinare i fair value (valori equi) delle attivi e delle passività iscritte al fair value.
Capitale
134
L'entità deve presentare un'informativa che consenta agli utilizzatori del suo bilancio di valutare gli
obiettivi, le politiche ed i processi di gestione del capitale dell'entità.
135
Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 134, l'entità fornisce indicazioni su quanto segue:
a)
informazioni qualitative
sugli
obiettivi,
politiche
e processi
di gestione
del
capitale,
compresi:
i)
una descrizione degli elementi gestiti come capitale;
ii)
quando l'entità è soggetta a parametri patrimoniali imposti da terzi, la natura di tali parametri e il modo
in cui questi parametri sono insiti nella gestione del capitale; e
iii)
il modo in cui si stanno soddisfacendo gli obiettivi di gestione del capitale;
b)
dati quantitativi sintetici relativi agli elementi gestiti
come
capitale.
Alcune
entità
considerano
alcune
passività
finanziarie facenti parte del capitale (p.es. alcune forme di debito subordinato). Altre entità escludono dal
capitale
talune componenti del patrimonio netto (p.es. le componenti che derivano da coperture dei flussi
finanziari);
c)
qualsiasi modifica nei punti (a) e (b) rispetto all'esercizio precedente;
d)
se durante l'esercizio essa abbia rispettato tutti i parametri patrimoniali imposti da terzi a cui è soggetta;
e)
quando non ha rispettato tali parametri patrimoniali imposti da terzi, le conseguenze di tale mancata
conformità.
L'entità basa tali informazioni integrative sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità
strategiche dell'entità.
136
L'entità può gestire il capitale secondo modalità diverse ed essere soggetta ad una serie di parametri patrimoniali
diversi. Ad esempio, un conglomerato può comprendere delle entità che svolgono attività assicurative e bancarie
e
che possono operare in diversi paesi. Quando un'informativa aggregata dei parametri patrimoniali e le modalità
di gestione del capitale non fornirebbero informazioni utili o darebbero agli utilizzatori del bilancio
dell'entità
un'immagine falsata delle sue risorse patrimoniali l'entità deve presentare informazioni distinte per
ciascun
parametro patrimoniale al quale è soggetta.
Strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come patrimonio netto
136A
Per quanto concerne gli strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rap-
presentativi di capitale, l'entità deve esporre (se non rilevati altrove):
a)
dati quantitativi sintetici circa il valore classificato come patrimonio netto;
b)
obiettivi,
politiche e processi dell'entità
per la gestione
dell'obbligazione
di riacquistare
o rimborsare gli
strumenti quando richiesto dai relativi possessori, compreso qualsiasi cambiamento intervenuto
rispetto
all'esercizio precedente;
c)
flussi finanziari in uscita previsti all'atto del rimborso o del riacquisto di detta classe di strumenti
finanziari; e
d)
informazioni in merito alle modalità di calcolo dei flussi finanziari in uscita previsti all'atto del
rimborso o del riacquisto.
Altre informazioni integrative
137
Nelle note, l'entità deve indicare:
a)
l'importo di dividendi proposti o dichiarati prima che sia stata autorizzata la pubblicazione del
bilancio, ma non rilevato
nell'esercizio
come distribuzione
ai soci e il relativo
importo
per azione;
e
b)
l'importo complessivo non contabilizzato di eventuali dividendi privilegiati.
138
L'entità deve indicare quanto segue, se non già illustrato in altre parti dell'informativa pubblicata con il
bilancio:
a)
la sede e la forma giuridica dell'entità, il paese di registrazione e l'indirizzo della propria sede legale
(o del principale luogo di attività, se diverso dalla sede legale);
b)
una descrizione
della
natura
dell'attività
dell'entità
e delle
sue principali
operazioni;
c)
la ragione sociale
dell'entità
controllante
e della
capogruppo;
e
d)
se si tratta di un'enticostituita a tempo determinato, informazioni in merito alla sua durata.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
139
L'entità deve applicare
il presente Principio
ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2009 o in data
successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità adotta il presente Principio a partire da un
esercizio
precedente, tale fatto deve essere indicato.
139A Lo IAS 27 (come modificato nel 2008) ha modificato il paragrafo 106. L'entità deve applicare tale modifica ai
bilanci
degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica lo IAS 27
(modificato
nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da
quell'esercizio
precedente. La modifica deve essere applicata retroattivamente.
139B
Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione
(Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1),
pubblicato
nel febbraio 2008, ha modificato
il paragrafo 138 e inserito i paragrafi
8A, 80A e 136A. L'entità deve
applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2009 o in data successiva. È
consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche a partire da un periodo precedente, deve
indicare tale fatto e applicare contestualmente le relative modifiche allo IAS 32, allo IAS 39, all'IFRS
7 e
all'IFRIC
2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili.
139C I paragrafi 68 e 71 sono stati modificati dai
Miglioramenti agli IFRS
pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve
applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2009 o in data successiva. È
consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale
fatto
deve essere indicato.
139D
[Eliminato]
139E [Eliminato]
139F I paragrafi 106 e 107 sono stati modificati e il paragrafo 106A è stato aggiunto da
Miglioramenti agli IFRS
pubblicato
nel maggio 2010. L'entideve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio
2011 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata.
139G [Eliminato]
139H L'IFRS 10 e l'IFRS 12, pubblicato a maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 4, 119, 123 e 124. L'entità deve
applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 10 e l'IFRS 12.
139I L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato paragrafi 128 e 133. L'entità deve applicare tali modifiche
quando applica l'IFRS 13.
139J
esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo
(Modifiche allo IAS 1),
pubblicato a giugno 2011, ha modificato i paragrafi 7, 10, 82, 85-87, 90, 91, 94, 100 e 115, ha aggiunto i
paragrafi 10A, 81A, 81B e 82A e ha eliminato i paragrafi 12, 81, 83 e 84. L'entideve applicare tali modifiche
ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
luglio 2012 o in data successiva. È consentita l'applicazione
anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere
indicato.
139K Lo IAS 19
Benefici per i dipendenti
(come modificato nel giugno 2011) ha modificato la definizione di
"
altre
componenti di conto economico complessivo
"
nel paragrafo 7 e nel paragrafo 96. L'entità deve applicare tali
modifiche quando applica lo IAS 19 (come modificato nel giugno 2011).
139L Il
Ciclo
annuale
di miglioramenti
2009-2011
, pubblicato
a maggio
2012,
ha modificato
i paragrafi
10, 38 e 41, ha
eliminato i paragrafi 3940 e ha aggiunto i paragrafi 38A38D e 40A40D. L'entideve applicare tale
modifica
retroattivamente in conformità allo IAS 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
ai
bilanci degli
esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2013 o in data successiva. È consentita l'applicazione
anticipata. Se l'entità
applica questa modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
139M
[Eliminato]
139N
L'IFRS 15
Ricavi provenienti da contratti con i clienti
, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo 34.
L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 15.
139O
L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 7, 68, 71, 82, 93, 95, 96, 106 e
123 e ha eliminato i paragrafi 139E, 139G e 139M. L'enti deve applicare tali modifiche quando applica
l'IFRS 9.
139P
Iniziativa di informativa
(Modifiche allo IAS 1), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato i paragrafi 10, 31, 54-
55,
82 A, 85, 113-114, 117, 119 e 122, ha aggiunto i paragrafi 30 A, 55 A e 85 A-85B e ha eliminato i
paragrafi 115
e 120. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2016 o in data
successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Le entità non sono tenute a fornire le
informazioni richieste
dai paragrafi 28-30 dello IAS 8 in relazione a tali modifiche.
139Q L'IFRS 16
Leasing
, pubblicato nel gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 123. L'entità deve applicare tale
modifica
quando applica l'IFRS 16.
139R
L'IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato i paragrafi 7, 54 e 82.
Modifiche all'IFRS 17
, pubblicato a giugno
2020, ha ulteriormente modificato il paragrafo 54. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica
l'IFRS 17.
139S
Modifiche
ai riferimenti
al Quadro
concettuale
negli IFRS
, pubblicato
nel 2018, ha modificato
i paragrafi
7, 15, 19
20,
2324, 28 e 89. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio
2020
o
in data
successiva.
L'applicazione
anticipata
è consentita
se l'entità
applica
contestualmente
anche
tutte le altre
modifiche introdotte da
Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS
. L'entità deve applicare le modifiche allo
IAS 1 retroattivamente,
secondo quanto previsto
dallo IAS 8
Principi contabili, cambiamenti
nelle stime contabili ed
errori
. Tuttavia, se stabilisce che l'applicazione retroattiva non sarebbe fattibile o comporterebbe
costi o sforzi eccessivi,
l'entità applica le modifiche allo IAS 1 con riferimento ai paragrafi 23-28, 50-53 e 54F
dello IAS 8.
139T
Definizione di rilevante
(Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato nell'ottobre
2018,
ha
modificato
il paragrafo
7 dello IAS 1 e il paragrafo 5 dello IAS 8, e ha eliminato il paragrafo 6 dello IAS 8. L'entità deve applicare tali
modifiche prospetticamente ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2020 o in data
successiva. È
consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio
precedente, tale fatto
deve essere indicato.
139U
Classificazione delle passivicome correnti o non correnti
, pubblicato a gennaio 2020, ha modificato i paragrafi 69,
73,
74 e 76 e aggiunto i paragrafi 72A, 75A, 76A e 76B. L’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente
in conformità allo IAS 8 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
°
gennaio 2024 o in data
successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica tali modifiche per un esercizio
precedente dopo la
pubblicazione di
Passività non correnti con clausole
(vedere paragrafo 139W), essa deve applicare
Passivi non correnti con clausole
anche per tale esercizio. Se un’enti
applica
Classificazione
delle
passività
come
correnti o
non correnti
per
un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
139V
Informativa sui principi contabili
, pubblicato a febbraio 2021, ha modificato i paragrafi 7, 10, 114, 117 e 122, ha
aggiunto i paragrafi 117A-117E e ha eliminato i paragrafi 118, 119 e 121. Ha inoltre modificato l'IFRS Practice
Statement 2
Making Materiality Judgements
. L'entità deve applicare le modifiche allo IAS 1 agli esercizi che hanno
inizio
il 1
o
gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entiapplica queste
modifiche
a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
139W
Passività non correnti con clausole
, pubblicato nell’ottobre 2022, ha modificato i paragrafi 60, 71, 72A, 74 e 139U
e
ha aggiunto i paragrafi 72B e 76ZA. L’entità deve applicare:
a)
la modifica del paragrafo 139U immediatamente alla pubblicazione di
Passivinon correnti con clausole
;
b)
tutte le altre modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 a partire dai bilanci degli esercizi che
hanno inizio il 1
o
gennaio 2024 o in data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità
applica tali
modifiche per un esercizio precedente, deve anche applicare
Classificazione delle passività come
correnti o non correnti
per tale esercizio. Se l’entità applica
Passività non correnti con clausole
a partire da un
esercizio precedente,
tale fatto deve essere indicato.».
RITIRO DELLO IAS 1 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 2003)
140
Il presente Principio sostituisce lo IAS 1
Presentazione del bilancio
rivisto nella sostanza
nel
2003,
come
modi-
ficato
nel 2005.
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
- INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO