PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS - IAS 1 (*)
Presentazione del bilancio
( PUBBLICATO con il REGOLAMENTO (CE) N. 1274/2008 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2008 ) + successive modifiche
NOTA: L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA
SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
1
2 - 6
7 - 8
9 - 46
BILANCIO - Scopo del bilancio
10 - 14
15 - 46
47 - 48
49 - 53
54 - 80
81 - 105
106 - 110
111
112 - 138
139
140
A1 - A3
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE / VARIAZIONI / AGGIORNAMENTI
REGOLAMENTO (UE) 2021/2036 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2021
REGOLAMENTO (UE) 2022/357 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2022

I paragrafi 7, 10, 114, 117 e 122 sono modificati. Sono aggiunti i paragrafi 117 A–117E e il paragrafo 139V. I paragrafi 118, 119 e 121 sono eliminati.


FINALITÀ

1 Il presente Principio definisce i criteri per la presentazione del bilancio redatto con scopi di carattere generale, al fine di assicurarne la comparabilità sia con riferimento ai bilanci dell’entità di esercizi precedenti, sia con i bilanci di altre entità. Espone la disciplina di carattere generale per la presentazione dei bilanci, le linee guida per la loro struttura e le disposizioni minime per il loro contenuto.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2 Un’entità deve applicare il presente Principio nella preparazione e nella presentazione del bilancio redatto per scopi di carattere generale secondo quanto previsto dagli International Financial Reporting Standard (IFRS).

3 Altri IFRS illustrano le disposizioni per la rilevazione, la valutazione e l’informativa in merito a specifiche operazioni e altri fatti.

4 Il presente Principio non si applica alla struttura e al contenuto del bilancio intermedio sintetico preparato secondo quanto previsto dallo IAS 34 Bilanci intermedi. Tuttavia, i paragrafi 15–35 si applicano a tale bilancio. Il presente Principio si applica parimenti a tutte le entità, incluse quelle che presentano un bilancio consolidato come definito nell’IFRS 10 Bilancio consolidato e quelle che presentano un bilancio separato in conformità allo IAS 27 Bilancio separato

5 Il presente Principio utilizza una terminologia che è adatta a entità con fini di lucro, incluse entità operanti nel settore pubblico. Le entità che svolgono attività senza fini di lucro nel settore privato o pubblico, se applicano il presente Principio, possono trovarsi nella condizione di dover modificare le descrizioni usate per particolari voci del bilancio e per il bilancio nel suo complesso.

6 Similarmente, le entità che non dispongono di patrimonio netto come definito nello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio (per es. alcuni fondi comuni di investimento) e le entità il cui capitale non è patrimonio netto (per es. alcune entità cooperative) possono avere bisogno di adattare la presentazione nel bilancio della quota d’interessenza dei membri o dei possessori di quote.

DEFINIZIONI

7 I seguenti termini sono usati nel presente principio con i significati indicati:

i principi contabili sono definiti nel paragrafo 5 dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori e il termine è usato nel presente principio con lo stesso significato.

I bilanci redatti per scopi di carattere generale (denominati «bilanci») sono quelli che si prefiggono di soddisfare le esigenze degli utilizzatori che non sono nella condizione di richiedere a un’entità di preparare rendicontazioni adattate alle loro particolari necessità informative.

Non fattibile Applicare una disposizione non è fattibile quando l’entità, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non può applicarla.

International Financial Reporting Standard (IFRS) sono i Principi e le Interpretazioni adottati dall’International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono:

(a) gli International Financial Reporting Standard;
(b) gli International Accounting Standard; e
(c) le Interpretazioni elaborate dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) o dal precedente Standing Interpretations Committee (SIC).

Rilevante: omissioni o errate misurazioni di voci sono rilevanti se potrebbero, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell’omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante.

Determinare se un’omissione o una errata misurazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori, e quindi essere rilevante, richiede di tenere in considerazione le caratteristiche di tali utilizzatori. Si presume che gli utilizzatori abbiano una ragionevole conoscenza dell’attività commerciale, economica e degli aspetti contabili e la volontà di esaminare l’informazione con normale diligenza. Quindi, la valutazione deve prendere in considerazione come presumibilmente questi utilizzatori possano essere ragionevolmente influenzati nel prendere le proprie decisioni economiche.

Le note contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate nel prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria, nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, (statement of comprehensive income), del conto economico separato (se presentato), nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel rendiconto finanziario. Le note forniscono informazioni descrittive o disaggregazioni di voci presentate in tali prospetti e informazioni sulle voci che non soddisfano le condizioni per la rilevazione in tali prospetti.

Le altre componenti di conto economico complessivo comprendono le voci di ricavo e di costo (incluse le rettifiche da riclassificazione) che non sono rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio come richiesto o consentito da altri IFRS.

Le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo sono le seguenti:

(a) variazioni nella riserva di rivalutazione (vedere lo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e lo IAS 38 Attività immateriali);
(b) utili e perdite attuariali da piani a benefici definiti rilevati in conformità al paragrafo 93A dello IAS 19 Benefici ai dipendenti;
(c) utili e perdite derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera (vedere IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere);
(d) utili e perdite da investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9 Strumenti finanziari;
da) utili e perdite sulle attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9;
e) la parte efficace degli utili e delle perdite sugli strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari e gli utili e le perdite sugli strumenti di copertura che coprono investimenti in strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9 (cfr. capitolo 6 dell'IFRS 9);
f) per particolari passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'importo della variazione di fair value (valore equo) attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività (cfr. paragrafo 5.7.7 dell'IFRS 9);
g) variazioni del valore temporale delle opzioni quando il valore intrinseco è separato dal valore temporale del contratto di opzione e si designano come strumento di copertura soltanto le variazioni del valore intrinseco (cfr. capitolo 6 dell'IFRS 9);
h) variazioni degli elementi forward dei contratti forward quando l'elemento forward è separato dall'elemento spot del contratto forward e si designano come strumento di copertura unicamente le variazioni del valore dell'elemento spot, e le variazioni del valore del differenziale dovuto alla valuta estera dello strumento finanziario quando lo si esclude dalla designazione dello strumento finanziario come strumento di copertura (cfr. capitolo 6 dell'IFRS 9).
i) i ricavi finanziari e i costi finanziari di assicurazione derivanti da contratti emessi rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 Contratti assicurativi che sono esclusi dall’utile (perdita) d’esercizio quando il loro totale è disaggregato in modo da includere nell’utile (perdita) d’esercizio un importo determinato in base ad una ripartizione sistematica in applicazione del paragrafo 88, lettera b), dell’IFRS 17, o un importo che elimina le asimmetrie contabili con i ricavi finanziari o i costi finanziari derivanti dagli elementi sottostanti, in applicazione del paragrafo 89, lettera b), dell’IFRS 17; e
j) i ricavi finanziari e i costi finanziari derivanti da contratti di riassicurazione detenuti che sono esclusi dall’utile (perdita) d’esercizio quando il loro totale è disaggregato in modo da includere nell’utile (perdita) d’esercizio un importo determinato in base ad una ripartizione sistematica in applicazione del paragrafo 88, lettera b), dell’IFRS 17.

I soci sono i possessori di strumenti classificati come patrimonio netto.

Utile (perdita) d’esercizio (profit or loss) è il totale dei ricavi meno i costi, escluse le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

Rettifiche da riclassificazione sono gli importi riclassificati nell’utile (perdita) dell’esercizio corrente che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo dell’esercizio corrente o di esercizi precedenti.

Totale conto economico complessivo è la variazione di patrimonio netto durante un esercizio derivante da operazioni e da altri fatti, oltre alle variazioni derivanti dalle operazioni con soci che agiscono nella loro qualità di soci.

Il totale conto economico complessivo comprende tutte le componenti dell’«utile (perdita) d’esercizio» e del «prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo».

8 Sebbene il presente Principio utilizzi i termini «prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo», «utile (perdita) d’esercizio» e «totale conto economico complessivo», un’entità può utilizzare altri termini per descrivere i totali purché il significato sia chiaro. Per esempio, per descrivere l’utile o la perdita un’entità può utilizzare il termine «utile netto».

8A I seguenti termini sono descritti nello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e sono utilizzati nel presente Principio con il significativo ivi indicato:

(a) strumento finanziario con opzione a vendere classificato come strumento rappresentativo di capitale (descritto nei paragrafi 16A e 16B dello IAS 32),
(b) strumento che pone a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione classificato come strumento rappresentativo di capitale (descritto nei paragrafi 16C e 16D dello IAS 32).

BILANCIO

Scopo del bilancio

9 Il bilancio è una rappresentazione strutturata della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di un’entità. La finalità del bilancio è quella di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari di un’entità che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell’assumere decisioni di carattere economico. Il bilancio, inoltre, espone i risultati della gestione da parte della direzione aziendale delle risorse ad essa affidate. Per raggiungere tale finalità, il bilancio fornisce le informazioni sui seguenti elementi dell’entità:

(a) attività;
(b) passività;
(c) patrimonio netto;
(d) ricavi e costi, inclusi utili e perdite;
(e) contribuzioni da parte dei soci e distribuzioni a questi in qualità di soci; e
(f) flussi finanziari.

Tali informazioni, insieme ad altre contenute nelle note, aiutano gli utilizzatori a prevedere i flussi finanziari futuri dell’entità e in particolare la loro tempistica e certezza.

Informativa completa di bilancio

10 Un’informativa di bilancio completa include:

(a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio;
(b) un prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio;
(c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio;
(d) un rendiconto finanziario dell'esercizio;
(e) le note, che contengano le informazioni rilevanti sui principi contabili e altre informazioni esplicative;
(ea) le informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38 A; e
(f) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente se un'entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, oppure se riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40 A-40D.

Un'entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio. Per esempio, un'entità può utilizzare il titolo «prospetto di conto economico complessivo» piuttosto che «prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo».

10A Un'entità può presentare un unico prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo in cui l'utile (perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo sono presentati in due sezioni distinte. Le sezioni devono essere presentate insieme rappresentando prima la sezione dell'utile (perdita) d'esercizio, seguita immediatamente da quella delle altre componenti di conto economico complessivo. Un'entità può presentare la sezione dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto dell'utile (perdita) d'esercizio. In tal caso, il prospetto distinto dell'utile (perdita) d'esercizio dovrà immediatamente precedere il prospetto che rappresenta il conto economico complessivo, che dovrà iniziare con l'utile o con la perdita dell'esercizio.

11 Un’entità deve presentare con uguale rilievo tutte le parti del bilancio nell’informativa completa di bilancio.

12 Come consentito dal paragrafo 81, un’entità può presentare le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio come parte di un singolo prospetto di conto economico complessivo o in un conto economico separato. Un conto economico è presentato come parte di un’informativa di bilancio completa e deve essere esposto immediatamente prima del prospetto di conto economico complessivo.

13 Molte entità presentano, oltre al bilancio, una relazione degli amministratori che illustra e spiega gli aspetti principali del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità e le principali incertezze che essa affronta. Tale relazione può includere un’analisi in merito a:

(a) i principali fattori e le influenze che incidono sul risultato economico, inclusi i cambiamenti nel contesto ambientale nel quale l’entità opera, la risposta dell’entità a questi cambiamenti e il loro effetto, e la politica d’investimento dell’entità per mantenere e migliorare il risultato economico, inclusa la sua politica di distribuzione dei dividendi;
(b) le fonti di finanziamento dell’entità e il rapporto atteso tra passività e patrimonio netto; e
(c) le risorse dell’entità non rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria secondo quanto previsto dagli IFRS.

14 Molte entità presentano inoltre, al di fuori del bilancio, rendiconti e documenti quali bilanci ambientali e sociali, specialmente in settori ove i fattori ambientali sono significativi e quando i dipendenti sono considerati un importante gruppo di utilizzatori. I rendiconti e i documenti presentati al di fuori del bilancio d’esercizio non rientrano nell’ambito degli IFRS.

Aspetti generali

Attendibilità della presentazione e conformità agli IFRS

15I bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni in conformità alle definizioni e ai criteri di rilevazione di attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria (Quadro concettuale). Si presume che l’applicazione degli IFRS, quando necessario integrati con informazioni aggiuntive, abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile.

16 Un’entità il cui bilancio è conforme agli IFRS deve rendere un’attestazione esplicita e senza riserve di tale conformità nelle note. Un’entità non deve descrivere il bilancio come conforme agli IFRS a meno che non sia conforme a tutte le disposizioni degli IFRS.

17 Praticamente in tutte le circostanze, un’entità ottiene una presentazione attendibile conformandosi con tutti gli IFRS applicabili. Una presentazione attendibile inoltre richiede che un’entità:

(a) selezioni e applichi i principi contabili secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori. Lo IAS 8 definisce una gerarchia di fonti autorevoli alle quali la direzione aziendale fa riferimento nei casi in cui non vi sia un IFRS specificamente applicabile ad una voce;
(b) presenti le informazioni, inclusi i principi contabili, in modo che sia fornita una informativa rilevante, attendibile, comparabile e comprensibile;
(c) fornisca informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori di comprendere l’impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell’entità.

18 Un’entità non può rimediare all’applicazione di principi contabili non corretti né con l’illustrazione dei principi contabili adottati, né con note o documentazione esplicativa.

19 In circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione contenuta in un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale, l’entità deve disattendere tale disposizione secondo quanto esposto nel paragrafo 20 se il quadro di regolamentazione applicabile lo richiede o comunque non vieta tale deroga.

20Quando l’entità disattende una disposizione di un IFRS secondo quanto previsto dal paragrafo 19, questa deve indicare:

a) che la direzione aziendale ha ritenuto che il bilancio rappresenta attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità;
b) di aver rispettato gli IFRS applicabili, salvo aver disatteso una particolare disposizione al fine di ottenere una presentazione attendibile;
c) il titolo dell’IFRS che l’entità ha disatteso, la natura della deroga, incluso il trattamento che l’IFRS richiederebbe, la ragione per cui tale trattamento sarebbe nelle circostanze così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale, e il trattamento adottato; e
d) per ogni esercizio presentato gli effetti economici-patrimoniali della deroga su ogni voce del bilancio qualora fosse stato redatto conformemente alle disposizioni.

21 Quando un’entità ha derogato ad una disposizione di un IFRS in un esercizio precedente, e tale deroga ha un effetto sui valori rilevati nel bilancio per l’esercizio corrente, questa deve fornire le informazioni integrative esposte nei paragrafi 20(c) e (d).

22 Il paragrafo 21 si applica, per esempio, quando un’entità ha disatteso in un esercizio precedente una disposizione di un IFRS relativa alla valutazione di attività o passività e quella deroga ha un effetto sulla valutazione delle variazioni delle attività e passività rilevate nel bilancio dell’esercizio corrente.

23Nelle circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione di un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale, e tuttavia il quadro di regolamentazione applicabile nella fattispecie non consente la deroga dalla disposizione, l’entità deve, nella massima misura possibile, ridurre i relativi aspetti fuorvianti fornendo informazioni su::

a) il titolo dell’IFRS in questione, la natura della disposizione, e la ragione per cui la direzione aziendale ha concluso che la conformità con tale disposizione è nelle circostanze così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale; e
b) per ogni esercizio presentato, le rettifiche a ogni voce del bilancio che la direzione aziendale ha concluso sarebbero necessarie per ottenere una presentazione attendibile.

24Per le finalità di cui ai paragrafi 19-23, un elemento di informazione sarebbe in conflitto con le finalità del bilancio quando esso non rappresenta fedelmente le operazioni, altri fatti e condizioni che intende rappresentare, o si potrebbe ragionevolmente aspettare che rappresenti, e, di conseguenza, è probabile che avrebbe un effetto sulle decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio. Quando si valuta se la conformità a una disposizione specifica di un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale, la direzione aziendale considera:

(a) perché le finalità del bilancio non sono state conseguite nelle particolari circostanze; e
(b) come le circostanze dell’entità differiscono da quelle di altre entità che invece ottemperano alla disposizione. Se altre entità in circostanze simili ottemperano alla disposizione, vi è una presunzione relativa che la conformità dell’entità alla disposizione non sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale.

Continuità aziendale

25 Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento. Un’entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento, l’entità deve evidenziare tali incertezze. Qualora un’entità non rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell’attività, essa deve indicare tale fatto, unitamente ai criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l’entità non è considerata in funzionamento.

26 Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio. Il grado dell’analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Se l’entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.

Contabilizzazione per competenza

27 Un’entità deve preparare il proprio bilancio, ad eccezione dell’informativa sui flussi finanziari, secondo il principio della contabilizzazione per competenza.

28Quando viene utilizzata la contabilizzazione per competenza, un’entità rileva le voci come attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi (gli elementi del bilancio) quando soddisfano le definizioni e i criteri di rilevazione previsti per tali elementi nel Quadro concettuale.

Rilevanza e aggregazione

29 Un'entità deve esporre distintamente ogni classe rilevante di voci simili. Un'entità presenta distintamente le voci di natura o destinazione dissimile a meno che queste non siano irrilevanti.

30 Il bilancio è il risultato di un vasto numero di operazioni o altri fatti che sono raggruppati in classi, conformemente alla loro natura o destinazione. La fase finale del processo di aggregazione e classificazione consiste nell'esposizione di dati sintetici e classificati che costituiscono le voci di bilancio. Se una voce non è singolarmente rilevante, questa è aggregata ad altre voci nei prospetti o nelle note. Una voce che non sia sufficientemente rilevante da richiedere una esposizione distinta nei prospetti può richiedere di essere esposta distintamente nelle note.

30A Nell'applicare il presente e altri IFRS, l'entità decide, alla luce di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, in che modo aggregare le informazioni nel bilancio, note comprese. L'entità non deve ridurre la comprensibilità del proprio bilancio occultando informazioni rilevanti mediante informazioni irrilevanti o aggregando voci significative che hanno natura o funzioni differenti.

31 Alcuni IFRS precisano le informazioni da includere nel bilancio, note comprese. Un'entità non è tenuta a fornire un'informativa specifica richiesta da un IFRS se le informazioni in essa contenute non sono rilevanti. Ciò vale anche se l'IFRS contiene un elenco di requisiti specifici o li descrive come requisiti minimi. L'entità è altresì tenuta a valutare se fornire informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità.

Compensazione

32 Un’entità non deve compensare le attività e passività o i ricavi e i costi se non richiesto o consentito da un IFRS.

33 Un’entità espone distintamente le attività e le passività, e i ricavi e i costi. Le compensazioni nei prospetti del conto economico complessivo o della situazione patrimoniale-finanziaria o nel conto economico separato (se presentato), salvo che esse riflettano la sostanza dell’operazione o di altro fatto, riducono la capacità degli utilizzatori di comprendere le operazioni, altri fatti e condizioni che si sono verificati e di valutare i futuri flussi finanziari dell’entità. Non è considerata una compensazione la valutazione della attività al netto di svalutazioni, quali per esempio, l’accantonamento per obsolescenza magazzino e l’accantonamento per svalutazione crediti di dubbia esigibilità.

34 L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti impone all'entità di valutare i ricavi derivanti da contratti con i clienti all'importo del corrispettivo cui l'entità si aspetta di avere diritto in cambio del trasferimento dei beni o servizi promessi. Per esempio, l'importo dei ricavi rilevati tiene conto degli sconti commerciali e degli sconti per quantità concessi dall'entità. L'entità effettua, nel corso della sua attività ordinaria, altre operazioni che non generano ricavi ma sono accessorie rispetto all'attività principale generatrice di ricavi. L'entità presenta i risultati di tali operazioni, quando tale esposizione riflette la sostanza dell'operazione o di altro fatto, compensando eventuali ricavi con il costo relativo derivante dalla stessa operazione. Per esempio:

(a) l'entità espone le plusvalenze e minusvalenze patrimoniali derivanti dalla vendita di attività non correnti, inclusi partecipazioni e beni strumentali, deducendo dall'importo del corrispettivo della cessione il valore contabile del bene e i relativi costi di vendita e
(b) un’entità può compensare le spese relative a un accantonamento che è rilevato secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali e rimborsato secondo un accordo contrattuale con un terzo (per esempio, un accordo di garanzia di un fornitore), con il relativo rimborso.

35 Inoltre, un’entità espone al netto gli utili e le perdite derivanti da un insieme di operazioni simili, quali utili e perdite su operazioni in valuta o derivanti da strumenti finanziari posseduti per negoziazione. Tuttavia, un’entità espone tali utili e perdite distintamente se sono rilevanti.

Periodicità dell’informativa

36 Un’entità deve presentare un’informativa di bilancio completa (incluse le informazioni comparative) almeno annualmente. Quando un’entità cambia la data di chiusura del proprio esercizio e presenta il bilancio per un periodo più lungo o più breve di un anno, un’entità deve indicare, oltre all’esercizio di riferimento coperto dal bilancio:

(a) la ragione per cui si utilizza un esercizio più lungo o più breve; e
(b) il fatto che gli importi presentati in bilancio non sono del tutto comparabili.

37 Normalmente, un’entità redige costantemente il bilancio con riferimento a un periodo annuale. Tuttavia, alcune entità per ragioni pratiche preferiscono rendicontare, per esempio, per un periodo di 52 settimane. Il presente Principio non esclude tale prassi.

Informazioni comparative

Informazioni comparative minime

38 Ad eccezione di quando gli IFRS consentano o richiedano diversamente, un’entità deve presentare le informazioni comparative rispetto all’esercizio precedente per tutti gli importi esposti nel bilancio dell’esercizio corrente. Un’entità deve includere informazioni comparative in merito alle informazioni di commento e descrittive, quando ciò sia rilevante per la comprensione del bilancio dell’esercizio di riferimento.

38A Un’entità deve presentare almeno due prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due prospetti dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, due prospetti distinti dell'utile (perdita) d'esercizio (se presentati), due rendiconti finanziari e due prospetti delle variazioni di patrimonio netto, con le relative note integrative.

38B In alcuni casi l’informazione descrittiva fornita nel bilancio dell’/degli esercizio/esercizi precedente/i è significativa anche per l’esercizio in corso. Per esempio, un’entità presenta nell’esercizio corrente i dettagli di una causa legale i cui esiti erano incerti alla data di chiusura dell’esercizio precedente e che non è stata ancora definita. Gli utilizzatori del bilancio possono trarre beneficio dall'informazione che indica che l'incertezza esisteva alla fine dell'esercizio precedente e dall'informazione relativa alle iniziative che sono state intraprese nel corso dell'esercizio per risolvere tale incertezza.

Informazioni comparative aggiuntive

38C Un’entità può presentare informazioni comparative aggiuntive rispetto ai prospetti comparativi minimi richiesti dagli IFRS, purché tali informazioni comparative siano predisposte in conformità agli IFRS. Tali informazioni comparative possono consistere di uno o più dei prospetti di cui al paragrafo 10, ma non occorre comprendano un’informativa completa di bilancio. In tal caso l’entità deve presentare, per tali prospetti aggiuntivi, le relative note integrative.

38D Per esempio, un’entità può presentare un terzo prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo (presentando così l’esercizio corrente, quello precedente e un ulteriore esercizio comparativo). Tuttavia, l’entità non deve presentare un terzo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, un terzo rendiconto finanziario o un terzo prospetto delle variazioni di patrimonio netto (ossia, un ulteriore bilancio comparativo). L’entità deve presentare, nelle note al bilancio, le informazioni comparative relative a quello specifico prospetto aggiuntivo dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.

39 [ ELIMINATO ]

40 [ ELIMINATO ]

Cambiamento dei principi contabili , rideterminazione retroattiva o riclassificazione

40A Un’entità deve presentare un terzo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell’esercizio precedente in aggiunta ai prospetti informativi comparativi minimi richiesti dal paragrafo 38A se:

(a) applica un principio contabile retroattivamente, ridetermina retroattivamente voci del proprio bilancio oppure riclassifica alcune voci del proprio bilancio; e
(b) l’applicazione retroattiva, la rideterminazione retroattiva o la riclassificazione hanno un impatto significativo sull'informativa riportata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente.

40B Nelle circostanze descritte nel paragrafo 40A, un’entità deve presentare tre prospetti della situazione patrimoniale- finanziaria:

(a) alla chiusura dell’esercizio corrente;
(b) alla chiusura dell’esercizio precedente; e
(c) all’inizio dell’esercizio precedente.

40C Se un’entità deve presentare un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria aggiuntivo in conformità al paragrafo 40A, deve fornire le informazioni richieste dai paragrafi 41–44 e dallo IAS 8. Tuttavia, non deve presentare le note relative al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura all'inizio dell'esercizio precedente.

40D La data di tale prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura deve essere quella di inizio dell'esercizio precedente indipendentemente dal fatto che il bilancio dell'entità riporti o meno informazioni comparative relative agli esercizi precedenti (come consentito dal paragrafo 38C).

41 Se l’entità modifica la presentazione o la classificazione delle voci nel bilancio, deve riclassificare gli importi comparativi a meno che la riclassificazione non sia fattibile. Quando un'entità riclassifica gli importi comparativi, deve indicare (incluso all'inizio dell'esercizio precedente):

(a) la natura della riclassificazione;
(b) l’importo di ogni voce o classe di voci che è riclassificata; e
(c) i motivi della riclassificazione.

42 Quando non è fattibile riclassificare gli importi comparativi, un’entità deve indicare:

(a) la ragione per non riclassificare gli importi, e
(b) la natura delle rettifiche che sarebbero state apportate se gli importi fossero stati riclassificati.

43 Migliorare la comparabilità delle informazioni tra esercizi aiuta gli utilizzatori a prendere decisioni economiche, permettendo specialmente la valutazione per scopi previsionali degli andamenti nelle informazioni finanziarie. In alcune circostanze, non è fattibile riclassificare le informazioni comparative per un particolare esercizio precedente per ottenere la comparabilità con l’esercizio corrente. Per esempio, un’entità può non aver raccolto i dati nel/i periodo/i precedente/i in un modo tale da consentirne la riclassificazione, e può non essere fattibile ricreare l’informativa.

44 Lo IAS 8 illustra le modifiche alle informazioni comparative richieste quando un’entità modifica un principio contabile o corregge un errore.

Uniformità di presentazione del bilancio

45 Un’entità deve mantenere la presentazione e la classificazione delle voci nel bilancio da un esercizio all’altro a meno che:

(a) non sia evidente, a seguito di un cambiamento rilevante nella natura delle operazioni dell’entità o di un riesame del bilancio, che sarebbe più appropriata un’altra presentazione o classificazione, tenuto conto dei criteri per la selezione e applicazione dei principi contabili definiti nello IAS 8; o
(b) un IFRS non richieda un cambiamento nella presentazione.

46 Per esempio, un acquisto o una dismissione significativo, o un riesame delle modalità di presentazione del bilancio, potrebbero suggerire che sia necessario presentare il bilancio in modo diverso. Un’entità cambia la presentazione del proprio bilancio soltanto se la nuova presentazione fornisce informazioni che siano attendibili e più rilevanti per gli utilizzatori del bilancio e la struttura rivista abbia probabilità di continuare ad essere adottata, così che la comparabilità non sia compromessa. Quando si apportano modifiche nella presentazione un’entità riclassifica le proprie informazioni comparative secondo quanto previsto dai paragrafi 41 e 42.

STRUTTURA E CONTENUTO

Introduzione

47 Il presente Principio richiede particolari informazioni nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o del conto economico complessivo, nel conto economico separato (se presentato), o nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e richiede la presentazione di ulteriori voci in tali prospetti o nelle note. Lo IAS 7 Rendiconto Finanziario disciplina la presentazione dell’informativa sui flussi finanziari.

48 Il presente Principio a volte utilizza il termine «informativa» in un senso ampio, comprendendo le voci esposte nel bilancio. Le informazioni sono inoltre richieste da altri IFRS. Se non diversamente specificato altrove nel presente Principio, o in un altro IFRS, tali informazioni possono essere esposte nel bilancio.

Identificazione del bilancio

49 Un’entità deve chiaramente identificare il bilancio e distinguerlo dalle altre informazioni contenute nello stesso documento pubblicato.

50 Gli IFRS si applicano solo al bilancio e non necessariamente alle altre informazioni contenute nelle relazioni annuali, nei prospetti informativi presentati presso un organo di regolamentazione o in altri documenti. Di conseguenza, è importante che gli utilizzatori possano distinguere l’informativa che è redatta applicando gli IFRS da quella che può essere utile per loro ma non regolata da tali disposizioni.

51 Un’entità deve chiaramente identificare ogni parte del bilancio e le note. Inoltre, un’entità deve evidenziare le seguenti informazioni e, quando necessario, ripeterle per una corretta comprensione dell’informativa presentata:

(a) la denominazione dell’entità che redige il bilancio o altro mezzo di identificazione ed eventuali cambiamenti in tale informativa dalla chiusura dell’esercizio precedente;
(b) se il bilancio si riferisce a una singola entità o a un gruppo di entità;
(c) la data di chiusura dell’esercizio di riferimento o dell’esercizio coperto dall’informativa di bilancio o dalle note;
(d) la moneta di presentazione, come definita nello IAS 21; e
(e) il livello di arrotondamento utilizzato nel presentare gli importi nel bilancio.

52 Un’entità soddisfa le disposizioni del paragrafo 51 presentando le intestazioni appropriate per pagine, prospetti, note, colonne e simili. Il modo migliore di esporre tale informativa è il risultato di una valutazione. Per esempio, quando un’entità presenta il bilancio elettronicamente, non sono sempre usate pagine separate; un’entità richiama quindi le indicazioni di cui sopra al fine di assicurare la comprensione dell’informativa inclusa nel bilancio.

53 Un’entità rende spesso il bilancio più comprensibile presentando l’informativa in migliaia o milioni di unità nella moneta di presentazione. Ciò è accettabile nella misura in cui l’entità indica il livello di arrotondamento e non omette l’informativa rilevante.

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

Informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

54 Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori:

(a) immobili, impianti e macchinari;
(b) investimenti immobiliari;
(c) attività immateriali;
(d) attività finanziarie [esclusi i valori esposti in (e), (h) e (i)];
da) portafogli di contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 che costituiscono attività, disaggregati secondo quanto previsto dal paragrafo 78 dell’IFRS 17;
(e) partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
(f) attività biologiche rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura;
(g) rimanenze;
(h) crediti commerciali e altri crediti;
(i) disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
(j) il totale delle attività classificate come possedute per la vendita e le attività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita in conformità all’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;
(k) debiti commerciali e altri debiti;
(l) accantonamenti;
(m) passività finanziarie [esclusi i valori esposti in (k), e (l)];
ma) portafogli di contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 che costituiscono passività, disaggregati secondo quanto previsto dal paragrafo 78 dell’IFRS 17;
(n) passività e attività per imposte correnti, come definito nello IAS 12 Imposte sul reddito;
(o) passività e attività per imposte differite, come definito nello IAS 12;
(p) passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità all’IFRS 5;
(q) interessenze di pertinenza di terzi, presentate nel patrimonio netto; e
(r) capitale emesso e riserve attribuibili ai soci della controllante.

55 Un'entità deve presentare voci aggiuntive (anche disaggregando le voci elencate al paragrafo 54), intestazioni e risultati parziali quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità.

55A Quando l'entità presenta risultati parziali a norma del paragrafo 55, tali risultati parziali devono:

a) essere costituiti da voci che consistono in importi rilevati e valutati in conformità all'IFRS;
b) essere presentati ed identificati in modo da rendere le voci che costituiscono il risultato parziale chiare e comprensibili;
c) essere coerenti da un esercizio all'altro, conformemente al paragrafo 45; e
d) non essere esposti con maggiore evidenza rispetto ai risultati parziali e ai totali richiesti dall'IFRS per il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

56 Quando un’entità presenta attività correnti e non correnti, e passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, non deve classificare attività (passività) fiscali differite del bilancio come attività (passività) correnti.

57 Il presente Principio non prescrive l’ordine o lo schema con il quale un’entità espone le voci. Il paragrafo 54 elenca semplicemente le voci che sono sufficientemente diverse per natura o destinazione da richiedere una esposizione separata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Inoltre:

(a) le voci sono separatamente esposte quando la dimensione, la natura o la destinazione di una voce o aggregazione di voci simili è tale che una presentazione distinta è rilevante per la comprensione della posizione patrimoniale-finanziaria di un’entità; e

(b) le descrizioni usate e l’ordine delle voci o dell’aggregazione di voci simili possono essere modificati in relazione alla natura dell’entità e delle sue operazioni, per fornire l’informativa necessaria per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità. Ad esempio, un istituto finanziario può modificare le descrizioni sopra elencate per fornire informazioni più rilevanti in merito alle operazioni dell’istituto stesso.

58 Un’entità decide in merito alla presentazione distinta di voci aggiuntive basandosi sulla valutazione:

(a) della natura e del grado di liquidità delle attività;
(b) della destinazione delle attività all’interno dell’entità; e
(c) degli importi, della natura e delle scadenze delle passività.

59 L’utilizzo di basi di valutazione diverse per le diverse classi di attività suggerisce che la loro natura o destinazione differisce e, quindi, che un’entità le presenta come voci distinte. Per esempio, diverse classi di immobili, impianti e macchinari possono essere iscritte al costo o a valori rideterminati secondo quanto previsto dallo IAS 16.

Distinzione corrente/non corrente

60 Un’entità deve presentare le attività correnti e non correnti, e le passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria secondo quanto previsto dai paragrafi 66-76 ad eccezione del caso in cui una presentazione basata sulla liquidità fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti. Quando tale eccezione si applica, un’entità deve presentare tutte le attività e passività ordinate in base al loro livello di liquidità.

61 Qualunque sia il metodo di presentazione adottato, un’entità deve indicare l’importo che si prevede di realizzare o regolare dopo oltre dodici mesi per ciascuna voce di attività e passività che include gli importi che ci si aspetta di realizzare o estinguere:

(a) non oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, e
(b) oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

62 Quando l’entità fornisce beni o servizi entro un ciclo operativo chiaramente identificabile, la separata classificazione di attività e passività correnti e non correnti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria fornisce informazioni utili, in quanto distingue il capitale circolante netto dal capitale usato dall’entità per le operazioni a lungo termine. Essa evidenzia inoltre le attività che si suppone debbano essere realizzate entro il termine del ciclo operativo corrente e le passività da estinguere entro lo stesso periodo.

63 Per alcune entità, quali istituti finanziari, una presentazione di attività e passività in ordine crescente o decrescente di liquidità fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti di una presentazione corrente/non corrente perché l’entità non fornisce beni o servizi entro un ciclo operativo chiaramente identificabile.

64 Nell’applicare il paragrafo 60, un’entità può presentare alcune delle sue attività e passività utilizzando una classificazione corrente/non corrente e altre in ordine di liquidità quando ciò fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti. La necessità di utilizzare un criterio di presentazione misto potrebbe sorgere quando un’entità ha diverse attività.

65 L’informativa circa le date di realizzazione previste delle attività e delle passività è utile nel determinare la liquidità e la solvibilità di un’entità. L’IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative richiede l’indicazione delle date di scadenza delle attività e delle passività finanziarie. Le attività finanziarie comprendono crediti commerciali e altri crediti e le passività finanziarie comprendono debiti commerciali e altri debiti. L’indicazione della data attesa di realizzo delle attività non monetarie quali le rimanenze e la data attesa di regolamento di passività quali gli accantonamenti è utile a prescindere se le attività e le passività siano classificate come correnti o non correnti. Per esempio, un’entità evidenzia i valori delle rimanenze che si prevede siano realizzate dopo oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio di riferimento.

Attività correnti

66 Un’entità deve classificare un’attività come corrente quando:

(a) si suppone realizzi l’attività, oppure la possiede per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del suo ciclo operativo;
(b) la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
(c) si suppone realizzi l’attività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o
(d) l’attività è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti (come definiti nello IAS 7) a meno che non sia vietato scambiarla o utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

Un’entità deve classificare tutte le altre attività come non correnti.

67 Il presente Principio usa il termine «non corrente» per includere attività materiali, immateriali, e finanziarie aventi natura a lungo termine. Esso non impedisce l’uso di descrizioni alternative purché il significato sia chiaro.

68 Il ciclo operativo dell'entità è il tempo che intercorre tra l'acquisizione di beni per il processo produttivo e la loro realizzazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Quando il normale ciclo operativo dell'entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di 12 mesi. Le attività correnti includono attività (come rimanenze e crediti commerciali) che sono vendute, utilizzate o realizzate nell'ambito del normale ciclo operativo, anche quando non è previsto che esse siano realizzate entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Le attività correnti inoltre includono attività possedute principalmente per la negoziazione (tra gli esempi si possono citare alcune attività finanziarie che rientrano nella definizione di possedute per negoziazione dell'IFRS 9) e la parte corrente delle attività finanziarie non correnti.

Passività correnti

69 Un’entità deve classificare una passività come corrente quando:

a) è previsto che estingua la passività nel suo normale ciclo operativo;
b) la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
c) la passività deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o
d) non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio (vedere paragrafo 73). Le clausole di una passività che potrebbero, a scelta della controparte, dar luogo alla sua estinzione attraverso l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale non incidono sulla sua classificazione.

Un’entità deve classificare tutte le altre passività come non correnti.

70 Alcune passività correnti, quali debiti commerciali e alcuni accantonamenti relativi al personale e ad altri costi operativi, sono parte del capitale circolante usato nel normale ciclo operativo dell’entità. Un’entità classifica tali voci operative come passività correnti anche se la loro estinzione avverrà dopo oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. Lo stesso normale ciclo operativo si applica alla classificazione delle attività e passività di un’entità. Quando il normale ciclo operativo di un’entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi.

71 Altre passività correnti non sono estinte nell'ambito del normale ciclo operativo, ma devono essere estinte entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio o sono possedute principalmente per essere negoziate. Tra gli esempi si possono citare alcune passività finanziarie che rientrano nella definizione di possedute per negoziazione dell'IFRS 9, gli scoperti bancari, la quota corrente delle passività finanziarie non correnti, i dividendi da pagare, le passività per imposte sul reddito e gli altri debiti non commerciali. Le passività finanziarie che sono relative a finanziamenti a lungo termine (ossia non sono parte del capitale circolante utilizzato nel normale ciclo operativo dell'entità) e non devono essere regolate entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, sono passività non correnti subordinatamente a quanto previsto dai paragrafi 74 e 75.

72 Un’entità classifica le sue passività finanziarie come correnti quando devono essere regolate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, anche se:

(a) il termine originale era per un periodo superiore a dodici mesi, e
(b) un accordo di rifinanziamento, o di rimodulazione dei pagamenti, a lungo termine viene concluso dopo la data di chiusura dell’esercizio e prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione.

73 Se un’entità prevede, e ha la discrezionalità, di rifinanziare o rinnovare un’obbligazione per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio secondo un accordo di finanziamento esistente, essa classifica l’obbligazione come non corrente, anche se sarebbe scaduta entro un periodo più breve. Tuttavia, quando il rifinanziamento o il rinnovamento dell’obbligazione non è a discrezione dell’entità (per esempio, non c’è un accordo di rifinanziamento), l’entità non considera la potenzialità di rifinanziare l’obbligazione e la classifica come corrente.

74 Quando un’entità viola una clausola di un contratto di finanziamento a lungo termine alla data di chiusura o prima della data di chiusura dell’esercizio con l’effetto che la passività diventa un debito esigibile a richiesta, essa classifica la passività come corrente, anche se il finanziatore ha concordato, dopo la data di chiusura dell’esercizio e prima dell’autorizzazione alla pubblicazione del bilancio, di non richiedere il pagamento come conseguenza della violazione. Un’entità classifica la passività come corrente perché, alla data di chiusura dell’esercizio, essa non gode di un diritto incondizionato a differire il suo regolamento per almeno dodici mesi da quella data.

75 Tuttavia, un’entità classifica la passività come non corrente se il finanziatore ha concordato, prima della data di chiusura dell’esercizio, di fornire un periodo di tolleranza che termina almeno dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio, entro il quale l’entità può sanare la violazione e durante il quale il finanziatore non può richiedere un rimborso immediato.

76 In riferimento ai finanziamenti classificati come passività correnti, se i fatti seguenti si verificano tra la data di chiusura dell’esercizio e la data in cui il bilancio è autorizzato alla pubblicazione, tali eventi sono illustrati come fatti che non comportano una rettifica secondo quanto previsto dallo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento:

(a) rifinanziamento a lungo termine;
(b) risoluzione della violazione di un contratto di finanziamento a lungo termine; e
(c) la concessione da parte del finanziatore di un periodo di tolleranza per sanare la violazione di un contratto di finanziamento a lungo termine che scade almeno dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio.

Informazioni da esporre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note

77 Un’entità deve evidenziare, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note, ulteriori sotto-classificazioni delle voci esposte, classificate con modalità adeguate alle operazioni dell’entità.

78 Il dettaglio fornito nelle sotto-classificazioni dipende dalle disposizioni degli IFRS e dalla dimensione, natura e destinazione dei relativi importi. Un’entità utilizza inoltre i fattori definiti nel paragrafo 58 per decidere il criterio di sotto-classificazione. L’informativa varia per ciascuna voce, per esempio:

(a) le voci di immobili, impianti e macchinari sono disaggregate in classi secondo quanto previsto dallo IAS 16;
(b) i crediti sono disaggregati tra crediti commerciali, crediti da parti correlate, anticipi e altri crediti;
(c) le rimanenze sono disaggregate, in conformità allo IAS 2 Rimanenze in categorie quali merci, materiali di consumo, materie prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti;
(d) gli accantonamenti sono disaggregati in accantonamenti per i benefici per i dipendenti e altre voci; e
(e) il capitale e le riserve di patrimonio netto sono disaggregati in classi quali capitale sottoscritto, riserva sovrapprezzo azioni e riserve.

79 Un’entità deve evidenziare quanto segue nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note:

(a) per ciascuna categoria di azioni costituenti il capitale sociale:

(i) il numero delle azioni autorizzate;
(ii) il numero delle azioni emesse e interamente versate, ed emesse e non interamente versate;
(iii) il valore nominale per azione, o il fatto che le azioni non hanno valore nominale;
(iv) una riconciliazione tra il numero delle azioni in circolazione all’inizio e alla fine dell’esercizio;
(v) i diritti, privilegi e vincoli di ciascuna categoria di azioni, inclusi i vincoli nella distribuzione dei dividendi e nel rimborso del capitale;
(vi) le azioni proprie possedute dall’entità o indirettamente tramite le sue controllate o collegate; e
(vii) le azioni riservate per l’emissione in base ad opzioni e contratti di vendita, inclusi le condizioni e gli importi; e

(b) una descrizione della natura e scopo di ciascuna riserva inclusa nel patrimonio netto.

80 Un’entità senza capitale sociale, come una società di persone o un trust, deve presentare un’informativa equivalente a quella richiesta dal paragrafo 79(a), esponendo i cambiamenti del periodo in ciascuna categoria di interessenza di patrimonio netto e i diritti, privilegi e vincoli relativi a ciascuna categoria di interessenza.

80A Se un’entità ha riclassificato

(a) uno strumento finanziario con opzione a vendere classificato come strumento rappresentativo di capitale, o
(b) uno strumento che pone a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione classificato come strumento rappresentativo di capitale,

tra le passività finanziarie e il patrimonio netto, essa deve indicare il valore riclassificato in entrata e in uscita per ogni categoria (passività finanziarie o patrimonio netto), nonché i tempi e la motivazione di tale riclassificazione.

Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo

81 [ ELIMINATO ]

81A Il prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo (prospetto di conto economico complessivo) deve rappresentare, oltre alle sezioni relative all'utile (perdita) d'esercizio e alle altre componenti di conto economico complessivo:

(a) utile (perdita) d'esercizio;
(b) totale delle altre componenti di conto economico complessivo;
(c) conto economico complessivo dell'esercizio, dato dal totale dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.

Se una entità presenta un prospetto distinto dell'utile (perdita) d'esercizio, non deve presentare la sezione relativa all'utile (perdita) d'esercizio nel prospetto di conto economico complessivo.

81B Oltre alle sezioni dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, una entità deve presentare la ripartizione dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo tra le seguenti voci:

(a) utile (perdita) d'esercizio attribuibile a:

(i) partecipazioni di minoranza, e
(ii) soci dell'entità controllante.

(b) conto economico complessivo d'esercizio attribuibile a:

(i) partecipazioni di minoranza, e
(ii) soci dell'entità controllante. Se una entità rappresenta l'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto, in tale prospetto deve riportare la ripartizione di cui al punto (a).

Informazioni da esporre nella sezione dell'utile (perdita) d'esercizio o nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

82 In aggiunta alle voci richieste da altri IFRS, la sezione dell’utile (perdita) d’esercizio o il prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio deve comprendere le voci che presentano i seguenti importi relativi all’esercizio:

(a) ricavi, con indicazione separata degli elementi seguenti:

i) interessi attivi calcolati utilizzando il criterio dell’interesse effettivo; e
ii) ricavi assicurativi (cfr. IFRS 17);
aa) utili e perdite derivanti dall'eliminazione contabile di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
ab) costi per servizi assicurativi relativi a contratti emessi rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 (cfr. IFRS 17);
ac) ricavi o costi derivanti da contratti di riassicurazione detenuti (cfr. IFRS 17);
b) oneri finanziari;
ba) perdite per riduzione di valore (compresi i ripristini delle perdite per riduzione di valore o gli utili per riduzione di valore) determinati in conformità alla sezione 5.5 dell'IFRS 9;
bb) ricavi o costi di natura finanziaria relativi a contratti assicurativi derivanti da contratti emessi rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 (cfr. IFRS 17);
bc) ricavi finanziari o costi finanziari derivanti da contratti di riassicurazione detenuti (cfr. IFRS 17);
c) quota dell'utile o perdita di collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
ca) se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, gli utili o le perdite risultanti da una differenza tra il precedente costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il fair value (valore equo) alla data di riclassificazione (come definita nell'IFRS 9);
cb) se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella della valutazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'utile o la perdita cumulati precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio;
(d) oneri tributari;
(e) un unico importo comprendente il totale:

(i) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli oneri fiscali, delle attività operative cessate, e
(ii) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) in dismissione che costituiscono l’attività operativa cessata;

(f) utile (perdita) d’esercizio;
(g) ciascuna voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo classificato per natura [esclusi i valori esposti in (h)];
(h) quota delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo di collegate e joint venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto; e
(i) totale conto economico complessivo.

Informazioni da esporre nella sezione delle altre componenti di conto economico complessivo

82A La sezione relativa alle altre componenti di conto economico complessivo deve presentare le voci relative agli importi del periodo con riguardo:

a) alle voci delle altre componenti di conto economico complessivo (esclusi gli importi di cui alla lettera (b)], classificate per natura e raggruppate in quelle che, in conformità agli altri IFRS:

i) non saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio; e
ii) saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio se sono soddisfatte determinate condizioni;

b) alla quota parte delle altre componenti di conto economico complessivo di pertinenza di società collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, ripartita in quote parti delle voci che, in conformità agli altri IFRS:

i) non saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio; e
ii) saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio se sono soddisfatte determinate condizioni.

83 Un’entità deve indicare le seguenti voci nel prospetto di conto economico complessivo come ripartizioni dell’utile (perdita) d’esercizio:

(a) utile (perdita) d’esercizio attribuibile a:

(i) interessenze di pertinenza di terzi, e
(ii) soci della controllante.

(b) totale conto economico complessivo d’esercizio attribuibile a:

(i) interessenze di pertinenza di terzi, e
(ii) soci della controllante.

84 Un’entità può presentare in un conto economico separato (vedere paragrafo 81) le voci di cui al paragrafo 82(a)-(f) e le informazioni integrative di cui al paragrafo 83(a).

85 Un'entità deve presentare voci aggiuntive (anche disaggregando le voci elencate al paragrafo 82), intestazioni e risultati parziali nel prospetto (nei prospetti) relativo(i) all'utile (perdita) d'esercizio e alle altre componenti di conto economico complessivo quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione del risultato economico-finanziario dell'entità.

85A Quando l'entità presenta risultati parziali a norma del paragrafo 85, tali risultati parziali devono:

a) essere costituiti da voci che consistono in importi rilevati e valutati in conformità all'IFRS;
b) essere presentati ed identificati in modo da rendere le voci che costituiscono il risultato parziale chiare e comprensibili;
c) essere coerenti da un esercizio all'altro, conformemente al paragrafo 45; e
d) non essere esposti con maggiore evidenza rispetto ai risultati parziali e ai totali richiesti dall'IFRS per il prospetto (i prospetti) relativo(i) all'utile (perdita) d'esercizio e alle altre componenti di conto economico complessivo.

85B Un'entità è tenuta a presentare le voci nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo che riconciliano tutti i risultati parziali presentati conformemente al paragrafo 85 con i risultati parziali o i totali richiesti dall'IFRS per tale prospetto (tali prospetti).

86 Poiché gli effetti delle varie attività di un'entità, operazioni e altri eventi differiscono in frequenza, potenzialità per utile o perdita e prevedibilità, l'evidenziazione delle componenti del risultato economico-finanziario aiuta gli utilizzatori a comprendere il risultato realizzato ed a prevedere quello futuro. Un'entità include voci aggiuntive nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo e modifica le descrizioni usate e l'ordinamento delle voci quando ciò è necessario per spiegare i fattori che hanno determinato il risultato economico-finanziario. Un’entità considera fattori che riguardano anche la significatività, la natura e la destinazione delle voci di ricavo e di costo. Ad esempio, un istituto finanziario può modificare le descrizioni per fornire informazioni più rilevanti in merito alle sue operazioni. Un’entità non compensa le voci di ricavo e di costo a meno che non siano rispettati i criteri indicati nel paragrafo 32.

87 Nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note, un'entità non deve presentare eventuali voci di ricavo o di costo come componenti straordinarie.

Utile (perdita) d’esercizio

88 Un’entità deve rilevare tutte le voci di ricavo e di costo di un esercizio nell’utile (perdita) d’esercizio a meno che un IFRS non disponga diversamente.

89Alcuni IFRS specificano i casi in cui un’entità rileva particolari componenti al di fuori dell’utile (perdita) dell’esercizio corrente. Lo IAS 8 specifica due di questi casi: la correzione di errori e gli effetti dei cambiamenti di principi contabili. Altri IFRS richiedono o consentono che le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo che soddisfano la definizione di ricavi e costi del Quadro concettuale siano escluse dall’utile (perdita) d’esercizio (vedere paragrafo 7).

Prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo dell’esercizio

90 Un'entità deve indicare l'ammontare di imposte sul reddito relativo a ciascuna voce delle altre componenti di conto economico complessivo, incluse le rettifiche da riclassificazione nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note.

91 Un'entità può presentare le voci delle altre componenti di conto economico complessivo:

(a) al netto degli effetti fiscali correlati, o
(b) al lordo degli effetti fiscali correlati con un unico valore relativo all'ammontare aggregato delle imposte sul reddito relative a tali voci.

Se una entità sceglie l'alternativa (b), essa deve ripartire l'imposta tra le voci che potrebbero essere successivamente riclassificate nella sezione dell'utile (perdita) d'esercizio e quelle che non saranno successivamente riclassificate nella sezione dell'utile (perdita) d'esercizio.

92 Un’entità deve indicare le rettifiche da riclassificazione relative alle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

93 Altri IFRS specificano se e quando gli importi precedentemente rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo sono riclassificati tra le voci dell'utile (perdita) d'esercizio. Nel presente Principio tali riclassificazioni sono denominate rettifiche da riclassificazione. Una rettifica da riclassificazione è inclusa con la relativa voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nell'esercizio in cui la rettifica è riclassificata nell'utile (perdita) d'esercizio. Tali ammontari possono essere rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo come utili non realizzati nell'esercizio corrente o in esercizi precedenti. Tali utili non realizzati devono essere dedotti dalle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nell'esercizio in cui gli utili realizzati sono riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio per evitare di considerarli due volte nel totale del conto economico complessivo.

94 Un'entità può presentare le rettifiche da riclassificazione nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note. Un'entità che presenta le rettifiche da riclassificazione nelle note presenta le voci delle altre componenti di conto economico complessivo dopo qualsiasi rettifica da riclassificazione di pertinenza.

95 Le rettifiche da riclassificazione sorgono, per esempio, alla dismissione di una gestione estera (cfr. IAS 21) e quando alcuni flussi finanziari programmati coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 6.5.11, lettera d), dell'IFRS 9 in relazione alle coperture di flussi finanziari).

96 Le rettifiche da riclassificazione non sorgono a seguito di variazioni della riserva di rivalutazione rilevate in conformità allo IAS 16 o allo IAS 38 o di rivalutazioni dei piani a benefici definiti rilevati secondo quanto disposto dallo IAS 19. Tali variazioni sono rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e non sono riclassificate nell'utile (perdita) degli esercizi successivi. Le variazioni nella riserva di rivalutazione possono essere trasferite agli utili portati a nuovo negli esercizi successivi quando l'attività è utilizzata o quando è eliminata contabilmente (cfr. IAS 16 e IAS 38). In conformità all'IFRS 9, le rettifiche da riclassificazione non sorgono se la copertura di flussi finanziari o la contabilizzazione del valore temporale dell'opzione (o dell'elemento forward di un contratto forward o il differenziale dovuto alla valuta estera di uno strumento finanziario) si traducono in importi eliminati, rispettivamente, dalla riserva di copertura dei flussi di cassa o da una componente distinta del patrimonio netto e inclusi direttamente nel costo iniziale o in altro valore contabile dell'attività o passività. Tali importi sono trasferiti direttamente ad attività o passività.

Informazioni da esporre nel prospetto di conto economico complessivo o nelle note

97 Quando le componenti di ricavo o di costo sono significative, un’entità deve indicarne distintamente la natura e l’importo.

98 Le circostanze che potrebbero dare origine all’indicazione distinta delle componenti di ricavo e di costo includono:

(a) la svalutazione di rimanenze al valore netto realizzabile o di immobili, impianti e macchinari al valore recuperabile, come pure lo storno di tali svalutazioni e il conseguente ripristino di valore;
(b) ristrutturazioni delle attività di un’entità e gli storni di eventuali accantonamenti per i costi di ristrutturazione;
(c) dismissioni di elementi di immobili, impianti e macchinari;
(d) cessioni di investimenti partecipativi;
(e) attività operative cessate;
(f) definizione di contenziosi; e
(g) altri storni di accantonamenti.

99 Un’entità deve presentare un’analisi dei costi rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio utilizzando una classificazione basata o sulla loro natura o sulla loro destinazione all’interno dell’entità, scegliendo quella fra le due che fornisce indicazioni che sono attendibili e più rilevanti.

Informazioni da esporre nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note

100 Le entità sono incoraggiate a esporre l'analisi riportata nel paragrafo 99 nel prospetto (nei prospetti) che rappresenta(no) l'utile (perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo.

101 Le voci di costo sono sottoclassificate per evidenziare i componenti del risultato economico-finanziario che possono differire in termini di frequenza, potenzialità di utile e perdita e prevedibilità. Questa analisi è fornita in uno dei due modi descritti nel seguito.

102 La prima forma di analisi è il metodo dei «costi per natura». Un’entità aggrega i costi inclusi nell’utile (perdita) d’esercizio secondo la loro natura (per esempio ammortamenti, acquisti di materiali, costi di trasporto, benefici per i dipendenti e costi di pubblicità) e non li ripartisce in base alla loro destinazione all’interno dell’entità. Questo metodo può essere semplice da applicare perché non è necessaria alcuna ripartizione dei costi ai fini della classificazione per destinazione. Un esempio di una classificazione adottando il metodo dei costi per natura è il seguente:

103 La seconda forma di analisi è denominata metodo dei «costi per destinazione» o del «costo del venduto» e classifica i costi secondo la loro destinazione come parte del costo del venduto o, per esempio, i costi di distribuzione o amministrativi. Come minimo, un’entità indica il proprio costo del venduto secondo questo metodo, separatamente dagli altri costi. Questo metodo può fornire agli utilizzatori informazioni più significative rispetto alla classificazione dei costi per natura, ma ripartire i costi per destinazione può richiedere allocazioni arbitrarie e comportare un considerevole grado di discrezionalità. Un esempio di classificazione con il metodo dei costi per destinazione è il seguente:

104 Un’entità che classifica i costi per destinazione deve riportare ulteriori informazioni sulla natura dei costi, inclusi gli ammortamenti e i costi dei benefici per i dipendenti.

105 La scelta del metodo dei costi per destinazione o per natura dipende da fattori storici e industriali e dalla natura dell’entità. Entrambi i metodi forniscono una indicazione di quei costi che potrebbero variare, direttamente o indirettamente, in relazione al livello delle vendite o della produzione dell’entità. Poiché ogni metodo di presentazione ha un valore a seconda dei diversi tipi di entità, il presente Principio richiede che la direzione aziendale selezioni la presentazione più rilevante e attendibile. Comunque, dato che l’informativa sulla natura dei costi è utile nel prevedere i futuri flussi finanziari, è richiesta un’ulteriore informativa nel caso in cui venga adottata la classificazione con il metodo dei costi per destinazione. Nel paragrafo 104 il termine «benefici per i dipendenti» ha lo stesso significato che ha nello IAS 19.

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

Informazioni da presentare nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto

106 L'entità deve presentare il prospetto delle variazioni di patrimonio netto secondo le disposizioni di cui al paragrafo 10. Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto comprende le seguenti informazioni:

(a) il totale conto economico complessivo dell'esercizio, riportando separatamente gli importi totali attribuibili ai soci della controllante e quelli attribuibili alle partecipazioni di minoranza;
(b) per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dell'applicazione retroattiva o della rideterminazione retroattiva rilevati in conformità allo IAS 8 e
(c) [Eliminato]
(d) per ciascuna voce del patrimonio netto, la riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e al termine dell'esercizio, indicando separatamente (almeno) le modifiche derivanti da:

(i) utile (perdita) d'esercizio;
(ii) altre componenti di conto economico complessivo e
(iii) operazioni con soci nella loro qualità di soci, indicando separatamente i contributi da parte dei soci e le distribuzioni agli stessi nonché le variazioni nell'interessenza partecipativa in controllate che non comportano una perdita del controllo.

Informazioni da esporre nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note

106A Per ciascuna componente del patrimonio netto, l'entità deve presentare, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note, un'analisi delle altre componenti di conto economico complessivo per elemento (vedere paragrafo 106(d)(ii)).

107 107 Un'entità deve presentare, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note, l'ammontare dei dividendi rilevati nell'esercizio come distribuzioni ai soci e il relativo importo per azione.

108 Nel paragrafo 106, le componenti di patrimonio netto includono, per esempio, ciascuna classe di capitale proprio versato, il saldo progressivo di ciascuna classe delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e gli utili portati a nuovo.

109 Variazioni nel patrimonio netto dell’entità tra la data di inizio e la data di chiusura dell’esercizio riflettono l’aumento o la diminuzione del suo attivo netto durante l’esercizio. Ad eccezione delle variazioni derivanti da operazioni con i soci che agiscono in tale loro qualità (quali i conferimenti di capitale proprio, i riacquisti di strumenti rappresentativi di capitale proprio dell’entità e i dividendi) e i costi delle operazioni direttamente collegati a tali operazioni, la variazione complessiva del patrimonio netto durante un esercizio rappresenta l’ammontare complessivo dei proventi e degli oneri, comprensivo degli utili e delle perdite, generati dalle attività dell’entità durante quel periodo.

110 Lo IAS 8 richiede rettifiche retroattive a seguito di cambiamenti nei principi contabili, nei limiti del possibile, ad eccezione di quando le disposizioni transitorie di un altro IFRS richiedono diversamente. Lo IAS 8 inoltre richiede che le rideterminazioni di valore per correggere gli errori siano fatte, nel limite del possibile, retroattivamente. Le rettifiche e le rideterminazioni di valore retroattive non sono variazioni di patrimonio netto ma sono rettifiche al saldo di apertura degli utili portati a nuovo, ad eccezione di quando un IFRS richiede rettifiche retroattive di un’altra voce del patrimonio netto. Il paragrafo 106(b) richiede nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto un’informativa in merito alla rettifica complessiva per ogni voce del patrimonio netto dovuta a cambiamenti di principi contabili e, separatamente, a correzioni di errori. Queste rettifiche sono indicate per ogni esercizio precedente e all’inizio dell’esercizio.

Rendiconto finanziario

111 Le informazioni sui flussi finanziari forniscono agli utilizzatori del bilancio una base di riferimento per valutare la capacità dell’entità di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti e i fabbisogni dell’entità di impiego di tali flussi finanziari. Lo IAS 7 stabilisce le disposizioni per la presentazione e l’esposizione delle informazioni sui flussi finanziari.

Note

Struttura

112 Le note devono:

(a) presentare le informazioni sui criteri di redazione del bilancio e i principi contabili specifici utilizzati secondo quanto previsto dai paragrafi 117-124;
(b) indicare le informazioni richieste dagli IFRS che non sono presentate altrove nel bilancio; e
(c) fornire informazioni che non sono presentate altrove nel bilancio, ma sono rilevanti per la sua comprensione.

113 Un'entità deve, nei limiti del possibile, presentare le note in modo sistematico. Nel determinare un modo sistematico, l'entità deve valutare l'effetto sulla comprensibilità e la comparabilità del suo bilancio. Un'entità deve fare un rinvio alla relativa informativa nelle note per ciascuna voce dei prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria e del prospetto (dei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, nonché del prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario.

114. Esempi di ordinamento o raggruppamento sistematico delle note sono, tra gli altri:

a) dare rilievo ai settori di attività che l'entità ritiene essere più rilevanti per la comprensione del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria, ad esempio raggruppando informazioni su determinate attività operative;
b) raggruppare le informazioni sulle voci valutate nello stesso modo, come le attività valutate al fair value; oppure
c) seguire l’ordine delle voci figuranti nel prospetto (nei prospetti) dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo e nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, quali:

i) la dichiarazione di conformità con gli IFRS (vedere paragrafo 16);
ii) le informazioni rilevanti sui principi contabili (vedere paragrafo 117);
iii) le informazioni di supporto per le voci esposte nei prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria e nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, nonché nei prospetti delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario, nell'ordine in cui ogni prospetto e ogni voce sono presentati; e
iv) altre informazioni, quali:

(1) passività potenziali (vedere IAS 37) e impegni contrattuali non rilevati; e
(2) informativa non finanziaria, per esempio le finalità e le strategie della gestione del rischio finanziario dell'entità (vedere IFRS 7).

115. [Soppresso]

116 Un'entità può presentare note che forniscono informazioni sui criteri generali di preparazione del bilancio e sugli specifici principi contabili in una sezione distinta del bilancio.

Illustrazione dei principi contabili

117 L’entità deve indicare le informazioni rilevanti sui principi contabili (vedere paragrafo 7). Le informazioni sui principi contabili sono rilevanti se, considerate insieme ad altre informazioni incluse nel bilancio dell’entità, è ragionevole attendersi che influenzino le decisioni che gli utilizzatori principali del bilancio redatto per scopi di carattere generale prendono sulla base di tale bilancio.

117A Le informazioni sui principi contabili che si riferiscono a operazioni, altri eventi o condizioni non rilevanti sono irrilevanti e non devono essere indicate. Le informazioni sui principi contabili possono tuttavia essere rilevanti a causa della natura delle operazioni, degli altri eventi o delle condizioni ad esse correlati, anche se gli importi sono irrilevanti. Tuttavia, non tutte le informazioni sui principi contabili riguardanti operazioni, altri eventi o condizioni rilevanti sono di per sé rilevanti.

117B Ci si attende che le informazioni sui principi contabili siano rilevanti se sono necessarie agli utilizzatori del bilancio dell’entità al fine di comprendere altre informazioni rilevanti nel bilancio. Per esempio, è probabile che l’entità consideri rilevanti per il proprio bilancio le informazioni sui principi contabili se tali informazioni si riferiscono a operazioni, ad altri eventi o condizioni rilevanti e:

a) l’entità ha modificato un principio contabile nel corso dell’esercizio e tale cambiamento ha comportato una modifica rilevante delle informazioni contenute nel bilancio;
b) l’entità ha scelto un principio contabile tra una o più opzioni consentite dagli IFRS. Tale situazione potrebbe verificarsi se l’entità scegliesse di valutare l’investimento immobiliare al costo storico anziché al fair value (valore equo);
c) il principio contabile è stato elaborato conformemente allo IAS 8 in assenza di un IFRS che si applichi specificatamente;
d) il principio contabile si riferisce a un settore per il quale l’entità è tenuta a formulare valutazioni o ipotesi significative nell’applicazione di un principio contabile e l’entità indica tali valutazioni o ipotesi in conformità ai paragrafi 122 e 125; oppure e) la contabilizzazione necessaria per tali operazioni, altri eventi o condizioni rilevanti è complessa e gli utilizzatori del bilancio dell’entità non ne avrebbero altrimenti una comprensione adeguata. Tale situazione potrebbe verificarsi se l’entità applicasse più di un IFRS a una classe di operazioni rilevanti.

117C Le informazioni sui principi contabili che si concentrano sul modo in cui l’entità ha applicato le disposizioni degli IFRS alle proprie circostanze forniscono informazioni specifiche per ciascuna entità che sono più utili agli utilizzatori del bilancio rispetto a informazioni standardizzate o a informazioni che si limitano a riprodurre o riassumere le disposizioni degli IFRS.

117D Se l’entità fornisce informazioni irrilevanti sui principi contabili, tali informazioni non devono occultare le informazioni rilevanti sui principi contabili.

117E Le conclusioni dell’entità secondo cui informazioni sui principi contabili sono irrilevanti non incidono sulle relative disposizioni in materia di informativa di cui agli altri IFRS.

118 [ Eliminato ]

119 [ Eliminato ]

120. [ Eliminato ]

121[ Eliminato ]

122 Unitamente alle informazioni rilevanti sui principi contabili o ad altre note, l’entità deve indicare le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime (vedere paragrafo 125), che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell’entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio.

123 Nel processo di applicazione delle politiche contabili dell'entità, la direzione aziendale prende varie decisioni, oltre quelle che riguardano le stime, che possono avere un effetto significativo sugli importi che rileva in bilancio. Per esempio, la direzione aziendale prende decisioni determinando:

(a) [ ELIMINATO ]
(b) quando sostanzialmente tutti i rischi e i benefici significativi di attività finanziarie di proprietà e, per i locatori, di attività oggetto di leasing sono trasferiti ad altre entità; e
(c) se, in sostanza, determinate vendite di beni sono accordi finanziari e quindi non generano ricavi e
(d) se i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire.

124 Alcune delle informazioni fornite in base al paragrafo 122 sono richieste da altri IFRS. Per esempio, lo IAS 27 richiede che un’entità indichi le ragioni per cui la partecipazione posseduta in un’entità non comporta il controllo, relativamente a una sua partecipata che non è una controllata anche se più della metà dei suoi diritti di voto o dei suoi diritti di voto potenziali sono posseduti direttamente o indirettamente attraverso controllate. Quando la classificazione di un investimento immobiliare risulta difficoltosa lo IAS 40 Investimenti immobiliari richiede l’indicazione dei criteri definiti dall’entità per distinguere un investimento immobiliare da un immobile ad uso proprio e da un immobile posseduto per la vendita nel normale svolgimento dell’attività operativa.

Cause di incertezza nelle stime

125 Un’entità deve esporre l’informativa sulle ipotesi riguardanti il futuro, e sulle altre principali cause di incertezza nella stima alla data di chiusura dell’esercizio che presentano un rischio rilevante di dar luogo a rettifiche significative dei valori contabili delle attività e passività entro l’esercizio successivo. In riferimento a tali attività e passività, le note devono includere i dettagli:

(a) della loro natura, e
(b) del loro valore contabile alla data di chiusura dell’esercizio.

126 La determinazione dei valori contabili di alcune attività e passività richiede la stima degli effetti di eventi futuri incerti relativi a tali attività e passività alla data di chiusura dell’esercizio. Per esempio, in assenza di prezzi di mercato, recentemente osservati, sono necessarie delle stime sul futuro per valutare il valore recuperabile di classi di immobili, impianti e macchinari, l’effetto della obsolescenza tecnologica sul magazzino, accantonamenti soggetti al futuro esito di controversie in corso, e passività per benefici a lungo termine ai dipendenti quali gli accantonamenti per piani pensionistici. Queste stime comportano ipotesi su elementi quali il rischio di rettificare i flussi finanziari o i tassi di sconto e le future variazioni degli stipendi e dei prezzi che influiscono su altri costi.

127 Le ipotesi e le altre cause di incertezza nelle stime illustrate secondo quanto previsto dal paragrafo 125 fanno riferimento alle stime che richiedono le valutazioni più difficili, soggettive o complesse della direzione aziendale. Con l’aumento del numero delle variabili e delle ipotesi che influiscono sulle possibili future definizioni delle incertezze, tali valutazioni diventano più soggettive e complesse, e conseguentemente aumenta, di norma, il rischio di una rettifica significativa del valore contabile delle attività e delle passività.

128 L’informativa del paragrafo 125 non è necessaria per le attività e passività che presentano un rischio rilevante che i loro valori contabili possano cambiare significativamente entro l’esercizio successivo, se, alla data di chiusura dell’esercizio, sono valutate al fair value sulla base di un prezzo quotato in un mercato attivo per un’attività o una passività identica. Tali fair value (valori equi) potrebbero cambiare significativamente entro l’esercizio successivo, ma queste variazioni non risulterebbero da ipotesi o da altre cause di incertezza nelle stime sussistenti alla data di chiusura dell’esercizio.

129 Un’entità espone l’informativa del paragrafo 125 in modo da aiutare gli utilizzatori del bilancio a capire le decisioni della direzione aziendale sul futuro e su altre cause di incertezza nelle stime. La natura e la misura delle informazioni fornite varia a seconda della natura delle ipotesi e di altre circostanze. Esempi di indicazioni fornite da un’entità sono:

(a) la natura delle ipotesi o delle altre cause di incertezza;
(b) la sensitività dei valori contabili ai metodi, ipotesi e stime adottati per il loro calcolo, incluse le ragioni della sensitività;
(c) la definizione prevista di un’incertezza e la gamma di risultati ragionevolmente possibili entro l’esercizio successivo rispetto ai valori contabili delle attività e passività interessate; e
(d) una spiegazione delle modifiche apportate alle pregresse ipotesi riguardanti tali attività e passività, qualora l’incertezza resti irrisolta.

130 Il presente Principio non richiede che un’entità indichi le informazioni relative al budget o a previsioni quando fornisce le informazioni integrative del paragrafo 125.

131 Talvolta non è fattibile indicare la misura dei possibili effetti di un’ipotesi o di un’altra causa di incertezza nelle stime, alla data di chiusura dell’esercizio. In tali casi, l’entità indica che è ragionevolmente possibile, sulla base delle conoscenze disponibili, che il concretizzarsi, entro l’esercizio successivo, di risultati diversi dall’ipotesi assunta potrebbe richiedere una rettifica significativa al valore contabile delle attività o passività interessate. In ogni caso, l’entità indica la natura e il valore contabile della attività o passività (o classe di attività o passività) specifica interessata dall’ipotesi.

132 L’informativa del paragrafo 122 relativa alle decisioni specifiche prese dalla direzione aziendale nel processo di applicazione dei principi contabili dell’entità non si riferisce all’informativa in merito alle cause di incertezza nelle stime di cui al paragrafo 125.

133 Altri IFRS richiedono l’informativa su alcune delle ipotesi che sarebbe comunque richiesta secondo quanto previsto dal paragrafo 125. Per esempio, lo IAS 37 richiede l’informativa, in circostanze specifiche, delle principali ipotesi riguardanti eventi futuri interessanti classi di accantonamenti. L’IFRS 13 Valutazione del fair value richiede un’informativa sulle ipotesi rilevanti (incluse le tecniche di valutazione e gli input) che l’entità adotta nel determinare i fair value (valori equi) delle attività e delle passività iscritte al fair value.

Capitale

134 Un’entità deve presentare un’informativa che consenta agli utilizzatori del suo bilancio di valutare gli obiettivi, le politiche ed i processi di gestione del capitale dell’entità.

135 Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 134, l’entità fornisce indicazioni su quanto segue:

(a) informazioni qualitative sugli obiettivi, politiche e processi di gestione del capitale, compresi:

(i) una descrizione degli elementi gestiti come capitale;
(ii) quando un’entità è soggetta a parametri patrimoniali imposti da terzi, la natura di tali parametri e il modo in cui questi parametri sono insiti nella gestione del capitale; e
(iii) il modo in cui si stanno soddisfacendo gli obiettivi di gestione del capitale;

(b) dati quantitativi sintetici relativi agli elementi gestiti come capitale. Alcune entità considerano alcune passività finanziarie facenti parte del capitale (p.es. alcune forme di debito subordinato). Altre entità escludono dal capitale talune componenti del patrimonio netto (p.es. le componenti che derivano dalla copertura di un flusso finanziario);
(c) qualsiasi modifica nei punti (a) e (b) rispetto all’esercizio precedente;
(d) se durante l’esercizio essa abbia rispettato tutti i parametri patrimoniali imposti da terzi a cui è soggetta;
(e) quando non ha rispettato tali parametri patrimoniali imposti da terzi, le conseguenze di tale mancata conformità.

L’entità basa tali informazioni integrative sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità.

136 Un’entità può gestire il capitale secondo modalità diverse ed essere soggetta ad una serie di parametri patrimoniali diversi. Ad esempio, un conglomerato può comprendere delle entità che svolgono attività assicurative e bancarie e che possono operare in diversi paesi. Quando un’informativa aggregata dei parametri patrimoniali e le modalità di gestione del capitale non fornirebbero informazioni utili o darebbero agli utilizzatori del bilancio dell’entità un’immagine falsata delle sue risorse patrimoniali l’entità deve presentare informazioni distinte per ciascun parametro patrimoniale al quale è soggetta.

Strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale

136A Per quanto concerne gli strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale, un’entità deve esporre (se non rilevati altrove):

(a) dati quantitativi sintetici circa il valore classificato come capitale;
(b) obiettivi, politiche e processi dell’entità per la gestione dell’obbligazione di riacquistare o rimborsare gli strumenti quando richiesto dai relativi possessori, compreso qualsiasi cambiamento intervenuto rispetto all’esercizio precedente;
(c) flussi finanziari in uscita previsti all’atto del rimborso o del riacquisto di detta classe di strumenti finanziari; e
(d) informazioni in merito alle modalità di calcolo dei flussi finanziari in uscita previsti all’atto del rimborso o del riacquisto.

Altre informazioni integrative

137 Nelle note, un’entità deve indicare:

(a) l’importo di dividendi proposti o dichiarati prima che il bilancio sia stato autorizzato alla pubblicazione, ma non rilevato nell’esercizio come distribuzione ai soci e il relativo importo per azione; e
(b) l’importo complessivo non contabilizzato di eventuali dividendi spettanti alle azioni privilegiate.

138 Un’entità deve indicare quanto segue, se non già illustrato in altre parti dell’informativa pubblicata con il bilancio:

(a) la sede e la forma giuridica dell’entità, il paese di registrazione e l’indirizzo della propria sede legale (o del principale luogo di attività, se diverso dalla sede legale);
(b) una descrizione della natura dell’attività dell’entità e delle sue principali operazioni;
(c) la ragione sociale dell’entità controllante e della capogruppo; e
(d) se si tratta di un’entità costituita a tempo determinato, informazioni in merito alla sua durata.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

139 L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se l’entità adotta il presente Principio per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

139A. Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 106. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente. La modifica deve essere applicata retroattivamente.»

139B Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione (Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1), pubblicato nel febbraio 2008, ha modificato il paragrafo 138 e inserito i paragrafi 8A, 80A e 136A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Se un’entità applica le modifiche a un periodo precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente le relative modifiche allo IAS 32, allo IAS 39, all’IFRS 7 e all’IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili.

139C I paragrafi 68 e 71 sono stati modificati dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica le modifiche in un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

139D Il paragrafo 69 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nell’aprile 2009. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2010 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

139E [eliminato]

139F I paragrafi 106 e 107 sono stati modificati e il paragrafo 106A è stato aggiunto dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata.

139G [eliminato]

139H L’IFRS 10 e l’IFRS 12, pubblicato a maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 4, 119, 123 e 124. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 10 e l’IFRS 12.

139J Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato i paragrafi 7, 10, 82, 85-87, 90, 91, 94, 100 e 115, ha aggiunto i paragrafi 10A, 81A, 81B e 82A e ha eliminato i paragrafi 12, 81, 83 e 84. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1 o luglio 2012. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

139L Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato i paragrafi 10, 38 e 41, ha eliminato i paragrafi 39–40 e ha aggiunto i paragrafi 38A–38D e 40A–40D. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

139M [eliminato]

139N L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo 34. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 15.

139O L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 7, 68, 71, 82, 93, 95, 96, 106 e 123 e ha eliminato i paragrafi 139E, 139G e 139M. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

139P Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato i paragrafi 10, 31, 54- 55, 82 A, 85, 113-114, 117, 119 e 122, ha aggiunto i paragrafi 30 A, 55 A e 85 A-85B e ha soppresso i paragrafi 115 e 120. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Le entità non sono tenute a fornire le informazioni richieste dai paragrafi 28-30 dello IAS 8 in relazione a tali modifiche.

139Q L'IFRS 16 Leasing, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 123. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.

139R L’IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato i paragrafi 7, 54 e 82. Modifiche all’IFRS 17, pubblicato a giugno 2020, ha ulteriormente modificato il paragrafo 54. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 17.

139S Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS, pubblicato nel 2018, ha modificato i paragrafi 7, 15, 19–20, 23–24, 28 e 89. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. L’applicazione anticipata è consentita se l’entità applica contestualmente anche tutte le altre modifiche introdotte da Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS. L’entità deve applicare le modifiche allo IAS 1 retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Tuttavia, se stabilisce che l’applicazione retroattiva non sarebbe fattibile o comporterebbe costi e sforzi indebiti, l’entità applica le modifiche allo IAS 1 con riferimento ai paragrafi 23-28, 50-53 e 54F dello IAS 8.

139V Informativa sui principi contabili, pubblicato a febbraio 2021, ha modificato i paragrafi 7, 10, 114, 117 e 122, ha aggiunto i paragrafi 117 A-117 E e ha eliminato i paragrafi 118, 119 e 121. Ha inoltre modificato l’IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements. L’entità deve applicare le modifiche allo IAS 1 agli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2023o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

SOSTITUZIONE DELLO IAS 1 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 2003)

140 Il presente Principio sostituisce lo IAS 1 Presentazione del bilancio rivisto nella sostanza nel 2003, come modificato nel 2005.

Appendice
Modifiche ad altri pronunciamenti

Le modifiche riportate nella presente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente. Nei paragrafi modificati il nuovo testo è sottolineato, il testo cancellato è barrato.

A1 [Modifica non applicabile ai soli Principi].

A2 [Modifica non applicabile ai soli Principi].

A3 Negli International Financial Reporting Standard (inclusi gli International Accounting Standard e le Interpretazioni), e nelle introduzioni agli IFRS, i seguenti riferimenti sono modificati come descritto di seguito, a meno che non sia diversamente stabilito nella presente

Appendice:

— [Modifica non applicabile alla traduzione italiana]
— «conto economico» è modificato in «prospetto di conto economico complessivo»;
— «stato patrimoniale» è modificato in «prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria»;
— «rendiconto finanziario» è modificato in «rendiconto finanziario»;
— «data di riferimento del bilancio» è modificato in «data di chiusura dell’esercizio»;

— «successiva data di riferimento del bilancio» è modificata in «data di chiusura dell’esercizio successivo»;
— «ciascuna data di riferimento del bilancio» è modificato in «data di chiusura di ciascun esercizio»;
— «dopo la data di riferimento del bilancio» è modificato in «dopo la data chiusura dell’esercizio»;

— «data di riferimento del bilancio» è modificato in «data di chiusura dell’esercizio»;

— «ciascuna data di riferimento del bilancio» è modificato in «data di chiusura di ciascun esercizio»;
— «data dell’ultimo bilancio annuale» è modificato in «data di chiusura dell’ultimo esercizio»;

— «possessori di capitale proprio» è modificato in «soci» (ad eccezione dello IAS 33 Utile per azione);
— «rimosso dal patrimonio netto e rilevato nel conto economico» e «rimosso dal patrimonio netto e iscritto nel conto economico» sono modificati in «riclassificato dal patrimonio netto nell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione»;
— «Principio o Interpretazione» è modificato in «IFRS»;

— «un Principio o un’Interpretazione» è modificato in «un IFRS»;
— «Principi e Interpretazioni» è modificato in «IFRS» (ad eccezione del paragrafo 5 dello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori);

— [Modifica non applicabile alla traduzione italiana]

— i riferimenti alla versione corrente dello IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono modificati in IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento.