PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO

IAS n.8 - IASB - Principio contabile internazionale (IAS) 3 novembre 2008 (*) (**)

Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320
(**) Ai sensi di quanto disposto dall'allegato, Appendice, A3, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008, a meno che non sia diversamente stabilito nell'Appendice suddetta, negli International Financial Reporting Standard (inclusi gli International Accounting Standard e le Interpretazioni), e nelle introduzioni agli IFRS, i seguenti riferimenti: -"conto economico" è modificato in "prospetto di conto economico complessivo"; - "stato patrimoniale" è modificato in "prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria"; - "rendiconto finanziario" è modificato in "rendiconto finanziario"; - "data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura dell’esercizio"; - "successiva data di riferimento del bilancio" è modificata in "data di chiusura dell’esercizio successivo"; - "ciascuna data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura di ciascun esercizio"; - "dopo la data di riferimento del bilancio" è modificato in "dopo la data chiusura dell’esercizio"; - "data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura dell’esercizio"; - "ciascuna data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura di ciascun esercizio"; - "data dell’ultimo bilancio annuale" è modificato in "data di chiusura dell’ultimo esercizio"; - "possessori di capitale proprio" è modificato in "soci" (ad eccezione dello IAS 33 Utile per azione); - "rimosso dal patrimonio netto e rilevato nel conto economico" e "rimosso dal patrimonio netto e iscritto nel conto economico" sono modificati in "riclassificato dal patrimonio netto nell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione"; - "Principio o Interpretazione" è modificato in "IFRS"; - "un Principio o un’Interpretazione" è modificato in "un IFRS"; - "Principi e Interpretazioni" è modificato in "IFRS" (ad eccezione del paragrafo 5 dello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori); - i riferimenti alla versione corrente dello IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono modificati in IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento.
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA

 

SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
1 - 2
3 - 4
5 - 6
7 - 31
32 - 40
41 - 49
50 - 53
54 - 54E
55 - 56
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI - REGOLAMENTO (UE) 2019/2075 del 29 novembre 2019
Sono modificati il paragrafo 6 e il paragrafo 11, lettera b). Sono soppresse la nota a piè di pagina riferita a «paragrafo 25» nel paragrafo 6 e la nota nel paragrafo 11, lettera b), ed è aggiunta una nuova nota a piè di pagina nel paragrafo 11, lettera b). È modificata l’intestazione che precede il paragrafo 54 e sono aggiunti i paragrafi 54F–54G.

 


FINALITÀ

1 La finalità del presente Principio è di disciplinare i criteri per la selezione e il cambiamento di principi contabili, unitamente al relativo trattamento contabile e all'informativa sui cambiamenti di principi contabili, sui cambiamenti nelle stime contabili e sulle correzioni di errori. Il Principio si propone di migliorare la significatività e l'attendibilità del bilancio delle entità, e la comparabilità di tali bilanci nel tempo e con i bilanci di altre entità.

2 Le disposizioni sull'informativa concernente i principi contabili, fatta eccezione per i cambiamenti di principi contabili, sono contenute nello IAS 1 Presentazione del bilancio.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

3 Il presente Principio deve essere applicato nella selezione e nell'applicazione dei principi contabili, nella contabilizzazione dei cambiamenti di principi contabili, dei cambiamenti nelle stime contabili e delle correzioni di errori di esercizi precedenti.

4 Gli effetti fiscali connessi a correzioni di errori di periodi precedenti e rettifiche retroattive effettuate per applicare i cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati e illustrati in base a quanto previsto dallo IAS 12 Imposte sul reddito.

 

DEFINIZIONI

5 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
I principi contabili sono gli specifici principi, concetti di base, convenzioni, regole e prassi applicati da un'entità nella preparazione e nella presentazione del bilancio.
Un cambiamento nelle stime contabili è una rettifica del valore contabile di un'attività o passività o della valutazione del sistematico deprezzamento di un'attività, che risulta dalla valutazione dell'attuale condizione di, e dei futuri benefici attesi e obbligazioni associate con, attività e passività. I cambiamenti nelle stime contabili si originano da nuove informazioni acquisite o da nuovi sviluppi e, conseguentemente, non sono correzioni di errori.
Gli International Financial Reporting Standards (IFRS) sono i Principi e le Interpretazioni adottati dall'International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono:


a) gli International Financial Reporting Standards;
b) gli International Accounting Standard; e
c) le Interpretazioni emanate dall'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) o dal precedente Standing Interpretations Committee (SIC).

Rilevante: omissioni o errate misurazioni di voci sono rilevanti se potrebbero, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell'omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante.

Gli errori di esercizi precedenti sono omissioni e errate misurazioni di voci nel bilancio dell'entità per uno o più esercizi precedenti derivanti dal non utilizzo o dall'utilizzo erroneo di informazioni attendibili che:


a) erano disponibili quando i bilanci di quegli esercizi furono autorizzati all'emissione; e
b) si poteva ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella redazione e presentazione di quei bilanci.


Tali errori includono gli effetti di errori aritmetici, errori nell'applicazione di principi contabili, sviste o interpretazioni distorte di fatti, e frodi.
L'applicazione retroattiva è l'applicazione di un nuovo principio contabile alle operazioni, altri eventi e condizioni come se quel principio fosse sempre stato applicato.
La determinazione retroattiva dei valori consiste nel correggere la rilevazione, la valutazione e l'informativa concernente gli importi di elementi del bilancio come se l'errore di un esercizio precedente non fosse mai avvenuto.

Non fattibile: applicare una disposizione non è fattibile quando l'entità, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non può applicarla. Per un particolare esercizio precedente, non è fattibile applicare un cambiamento di un principio contabile retroattivamente o determinare retroattivamente un valore per correggere un errore se:

a) gli effetti dell'applicazione retroattiva o della determinazione retroattiva dei valori non sono determinabili;
b) l'applicazione retroattiva o la determinazione retroattiva dei valori richiede supposizioni circa quale sarebbe stato l'intento della direzione aziendale in quell'esercizio; o
c) l'applicazione retroattiva o la determinazione retroattiva dei valori richiede stime significative di importi ed è impossibile distinguere obiettivamente le informazioni su quelle stime che:


i) forniscono prove di circostanze che esistevano allae) datae) in cui tali importi dovevano essere rilevati, valutati o indicati; e
ii) sarebbero state disponibili quando i bilanci per tale esercizio precedente furono autorizzati alla pubblicazione da altre informazioni.


Per applicazione prospettica di un cambiamento di un principio contabile e della rilevazione dell'effetto di un cambiamento nella stima contabile si intende rispettivamente:


a) l'applicazione di un nuovo principio contabile a operazioni, altri eventi e circostanze che si verificano dopo la data alla quale il principio viene cambiato; e
b) la rilevazione dell'effetto del cambiamento nella stima contabile nel corrente e nei futuri esercizi interessati dal cambiamento.

6. Determinare se un’omissione o una errata misurazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori, e quindi essere rilevante, richiede di tenere in considerazione le caratteristiche di tali utilizzatori. Si presume che gli utilizzatori abbiano una ragionevole conoscenza dell’attività commerciale, economica e degli aspetti contabili e la volontà di esaminare l’informazione con normale diligenza. Quindi, la valutazione deve prendere in considerazione come presumibilmente questi utilizzatori possano essere ragionevolmente influenzati nel prendere le proprie decisioni economiche.

 

PRINCIPI CONTABILI

 

Selezione e applicazione dei principi contabili

7 Quando un IFRS si applica specificatamente a una operazione, altro evento o circostanza, la scelta del principio o dei principi applicati per la contabilizzazione di tale voce deve essere determinata dall'applicazione dell'IFRS.

8 Gli IFRS contengono i principi contabili che lo IASB ritiene possano determinare bilanci in grado di riportare informazioni rilevanti e attendibili sulle operazioni, altri eventi e circostanze a cui essi si applicano. Tali principi non necessitano di essere applicati quando l'effetto della loro applicazione è irrilevante. Tuttavia è inappropriato effettuare, o lasciare non corrette, deviazioni irrilevanti dagli IFRS al fine di ottenere una particolare presentazione della situazione patrimoniale - finanziaria, del risultato economico o dei flussi finanziari dell'entità.

9 Gli IFRS sono accompagnati da Guide volte ad assistere le entità nell'applicazione delle loro disposizioni. Tali guide precisano se costituiscono o meno parte integrante degli IFRS. Le guide che costituiscono parte integrante degli IFRS sono obbligatorie. Le guide che non costituiscono parte integrante degli IFRS non contengono disposizioni per la redazione del bilancio.

10 In assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificatamente a una operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire una informativa che sia:


a) rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; e b) attendibile, in modo che il bilancio:


i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità;
ii) rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma legale;
iii) sia neutrale, cioè scevro da pregiudizi;
iv) sia prudente; e
v) sia completo con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti.

11. Nell’esercitare il giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale deve fare riferimento e considerare l’applicabilità delle seguenti fonti in ordine gerarchicamente decrescente:

a) le disposizioni degli IFRS che trattano casi simili e correlati; e
b) le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di valutazione per la contabilizzazione di attività, passività, ricavi e costi contenuti nel Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria (Quadro concettuale).

† Il paragrafo 54G spiega in che modo questa disposizione è modificata per i saldi dei regulatory account.

12 Nell'esprimere un giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale può inoltre considerare le disposizioni più recenti emanate da altri organismi di formazione contabile che utilizzano un quadro sistematico concettualmente simile per sviluppare i principi contabili, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore, nella misura in cui queste non siano in conflitto con le fonti del paragrafo 11.

 

Uniformità di principi contabili

13 L'entità deve selezionare e applicare i principi contabili in modo uniforme a operazioni simili, altri eventi e circostanze, a meno che un Principio o una Interpretazione richieda specificatamente o permetta una classificazione delle voci tale per cui principi differenti possono essere appropriati. Se un Principio o un'Interpretazione richiede o permette una tale classificazione, si deve selezionare e applicare uniformemente un appropriato principio contabile a ciascuna classe.

 

Cambiamenti di principi contabili

14 L'entità deve cambiare un principio contabile soltanto se il cambiamento:


a) è richiesto da un Principio o da una Interpretazione; o
b) produce un bilancio in grado di fornire informazioni attendibili e più rilevanti in merito agli effetti delle operazioni, altri fatti o circostanze sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico o sui flussi finanziari dell'entità.

15 Gli utilizzatori del bilancio necessitano di essere in grado di comparare il bilancio dell'entità nel tempo per identificare l'andamento della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari. Quindi, gli stessi principi contabili sono applicati nel corso di ciascun esercizio e da un esercizio al successivo a meno che un cambiamento di principi contabili soddisfi uno dei criteri del paragrafo 14.

16 Le seguenti situazioni non rappresentano cambiamenti di principi contabili:


a) l'applicazione di un principio contabile per operazioni, altri fatti o circostanze che differiscono nella sostanza da quelli verificatisi precedentemente; e
b) l'applicazione di un nuovo principio contabile per operazioni, altri fatti o circostanze che non si sono mai verificati precedentemente o che erano irrilevanti.

17 L'applicazione iniziale di un principio per rideterminare il valore delle attività secondo quanto previsto dallo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari o dallo IAS 38 Attività immateriali è un cambiamento di principio contabile da trattarsi come una rideterminazione del valore secondo quanto previsto dallo IAS 16 o dallo IAS 38, piuttosto che secondo quanto previsto dal presente Principio.

18 I paragrafi da 19 a 31 non si applicano ai cambiamenti di principi contabili di cui al paragrafo 17.

 

Applicazione dei cambiamenti nei principi contabili

19 Subordinatamente al paragrafo 23:


a) l'entità deve contabilizzare un cambiamento di principio contabile originato dall'applicazione iniziale di un Principio o una Interpretazione in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie, qualora esistano, di quel Principio o Interpretazione; e
b) quando l'entità cambia un principio contabile in sede di prima applicazione di un Principio o di una Interpretazione che non contiene disposizioni transitorie specifiche applicabili a tale cambiamento, o cambia un principio contabile volontariamente, deve applicare il cambiamento retroattivamente.

20 Ai fini del presente Principio, un'applicazione anticipata di un Principio o di una Interpretazione non è un cambiamento volontario di principio contabile.

21 In assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificatamente a una operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale può, secondo quanto previsto dal paragrafo 12, applicare un principio contabile secondo le più recenti disposizioni di un altro organismo di normazione contabile che utilizza un quadro sistematico concettualmente simile per sviluppare i principi contabili. Se in seguito a una modifica di tale disposizione, l'entità sceglie di cambiare un principio contabile, tale cambiamento è contabilizzato e presentato come un cambiamento volontario di principio contabile.

 

Applicazione retroattiva

22 In relazione al paragrafo 23, quando un cambiamento di principio contabile è applicato retroattivamente in conformità a quanto previsto dal paragrafo 19, lettera a) o b), l'entità deve rettificare il saldo d'apertura di ciascuna componente del patrimonio netto interessata per il più remoto esercizio presentato e gli altri importi comparativi indicati per ciascun esercizio precedente presentato come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato.

 

Limitazioni dell'applicazione retroattiva

23 Quando il paragrafo 19, lettera a) o b) richiede l'applicazione retroattiva, si deve applicare un cambiamento di principio contabile retroattivamente fatta eccezione per il caso in cui non risulta fattibile determinare gli effetti specifici sul periodo o l'effetto cumulativo del cambiamento.

24 Quando non è fattibile determinare gli effetti specifici dell'esercizio interessato derivanti dal cambiamento di un principio contabile sulla informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti presentati, l'entità deve applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all'inizio del più remoto esercizio per il quale l'applicazione retroattiva risulta fattibile, che può anche essere l'esercizio in corso, e deve effettuare una rettifica corrispondente al saldo d'apertura di ciascuna componente del patrimonio netto interessata per questo esercizio.

25 Quando non è fattibile determinare l'effetto cumulativo dell'applicazione di un nuovo principio contabile all'inizio dell'esercizio corrente per tutti gli esercizi precedenti, l'entità deve rettificare l'informativa comparativa per applicare il nuovo principio contabile prospetticamente, a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile.

26 Quando l'entità applica un nuovo principio contabile retroattivamente, essa riporta gli effetti derivanti da tale applicazione ai dati comparativi degli esercizi precedenti fino a quando ciò risulta fattibile. L'applicazione retroattiva a un esercizio precedente non è fattibile a meno che sia possibile determinare l'effetto cumulativo sugli importi di entrambi gli stati patrimoniali di apertura e di chiusura di quell'esercizio. L'importo della rettifica risultante connessa a esercizi antecedenti quelli presentati nel bilancio è rilevato nel saldo di apertura di ciascuna componente del patrimonio netto del più remoto esercizio presentato. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto (per esempio, al fine di essere conformi a un Principio o a un'Interpretazione). Eventuali altre informazioni relative a esercizi precedenti, quali prospetti storici dei dati finanziario-economici di bilancio, sono a loro volta rettificate fino a quando ciò risulta fattibile.

27 Quando per l'entità non è fattibile applicare un nuovo principio contabile retroattivamente, perché non è in grado di determinare l'effetto cumulativo derivante dall'applicazione del principio a tutti gli esercizi precedenti, questa, secondo quanto previsto dal paragrafo 25, applica il nuovo principio prospetticamente dall'inizio del primo esercizio in cui ciò risulta fattibile. L'entità, quindi, tralascia quella parte della rettifica cumulativa alle voci dell'attivo, passivo e patrimonio netto originatasi prima di tale data. È consentito cambiare un principio contabile anche se non è fattibile applicare il principio prospetticamente per qualsiasi esercizio precedente. I paragrafi da 50 a 53 forniscono una linea guida sui casi in cui non è fattibile applicare un nuovo principio contabile a uno o più esercizi precedenti.

 

Informazioni integrative

28 Quando l'applicazione iniziale di un Principio o di una Interpretazione ha un effetto sull'esercizio corrente o su qualsiasi esercizio precedente, avrebbe un tale effetto, eccetto quando non è fattibile determinare l'importo della rettifica, ovvero potrebbe avere un effetto su esercizi futuri, un'entità deve indicare:


a) il titolo del Principio o Interpretazione;
b) quando applicabile, che il cambiamento di principio contabile è effettuato secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie;
c) la natura del cambiamento del principio contabile;
d) quando applicabile, una descrizione delle disposizioni transitorie;
e) quando applicabile, le disposizioni transitorie che possono avere un effetto su esercizi futuri;
f) per l'esercizio corrente e per ciascun esercizio precedente presentato, nei limiti in cui ciò è fattibile, l'importo della rettifica:


i) per ciascuna voce di bilancio interessata; e
ii) se lo IAS 33 Utile per azione si applica all'entità, relativamente all'utile per azione di base e diluito;


g) l'importo della rettifica relativa a esercizi antecedenti a quelli presentati, nei limiti in cui ciò è fattibile; e
h) se l'applicazione retroattiva richiesta dal paragrafo 19, lettera a) o b) non è fattibile per un particolare esercizio precedente o per esercizi antecedenti a quelli presentati, le circostanze che hanno portato all'esistenza di tale condizione e la descrizione di come e da quando il cambiamento di principio contabile è stato applicato. I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tale informativa.

29 Quando un cambiamento volontario di principio contabile ha un effetto sull'esercizio corrente o su qualsiasi esercizio precedente, avrebbe un tale effetto, eccetto quando non è fattibile determinare l'importo della rettifica, ovvero potrebbe avere un effetto su esercizi futuri, un'entità deve indicare:


a) la natura del cambiamento del principio contabile;
b) le ragioni per cui l'applicazione del nuovo principio contabile fornisce informazioni attendibili e più rilevanti;
c) per l'esercizio corrente e per ciascun esercizio precedente presentato, nei limiti in cui ciò è fattibile, l'importo della rettifica:


i) per ciascuna voce di bilancio interessata; e
ii) se lo IAS 33 si applica all'entità, relativamente all'utile per azione di base e diluito;


d) l'importo della rettifica relativa a esercizi antecedenti a quelli presentati, nei limiti in cui ciò è fattibile; e
e) se l'applicazione retroattiva non è fattibile per uno specifico esercizio precedente o per esercizi antecedenti a quelli presentati, le circostanze che hanno portato all'esistenza di tale condizione e la descrizione di come e da quando il cambiamento di principio contabile è stato applicato. I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tale informativa.

30 Quando l'entità non ha applicato un nuovo Principio o una nuova Interpretazione, emesso ma non ancora in vigore, l'entità deve indicare:


a) tale fatto; e
b) informazioni conosciute o ragionevolmente stimabili, rilevanti per valutare il possibile impatto che l'applicazione del nuovo Principio o della nuova Interpretazione avrà sul bilancio dell'entità nell'esercizio di applicazione iniziale.

31 Nel conformarsi con il paragrafo 30, l'entità considera di indicare:


a) il titolo di un nuovo Principio o di una nuova Interpretazione;
b) la natura del cambiamento o di cambiamenti imminenti nel principio contabile;
c) la data a partire dalla quale l'applicazione del Principio o dell'Interpretazione è richiesta;
d) la data in cui ha programmato di applicare il Principio o l'Interpretazione per la prima volta, e e) alternativamente:


i) una illustrazione dell'impatto che si prevede l'applicazione iniziale del Principio o dell'Interpretazione abbia sul bilancio dell'entità; o
ii) se l'impatto non è conosciuto o ragionevolmente stimabile, una dichiarazione a tale riguardo.

 

CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI

32 A causa delle incertezze connesse alla gestione aziendale, molti elementi di bilancio non possono essere misurati con precisione, ma possono solo essere stimati. La stima comporta valutazioni basate sulle più recenti informazioni attendibili disponibili. Per esempio, possono essere richieste stime di:


a) esigibilità dei crediti;
b) obsolescenza del magazzino;
c) fair value (valore equo) delle attività o passività finanziarie;
d) vite utili di, o il tasso di utilizzazione previsto dei benefici economici futuri inclusi in, beni ammortizzabili; e
e) obbligazioni di garanzia.

33 L'impiego di stime ragionevoli è parte essenziale della preparazione del bilancio e non ne intacca l'attendibilità.

34 Una stima può avere bisogno di essere rettificata se avvengono mutamenti nelle circostanze sulle quali la stima si era basata o in seguito a nuove informazioni o maggiore esperienza. Per sua natura, la revisione di una stima non è correlata a esercizi precedenti e non è la correzione di un errore.

35 Un cambiamento nella base di misurazione applicata è un cambiamento di principio contabile, e non è un cambiamento nella stima contabile. Quando è difficile distinguere un cambiamento di principio contabile da un cambiamento nella stima contabile, il cambiamento è trattato come un cambiamento nella stima contabile.

36 L'effetto di un cambiamento nella stima contabile, diverso da un cambiamento a cui si applica il paragrafo 37, deve essere rilevato prospetticamente includendolo nel risultato economico:


a) nell'esercizio in cui è avvenuto il cambiamento, se il cambiamento influisce solo su quell'esercizio; o
b) nell'esercizio in cui è avvenuto il cambiamento e negli esercizi futuri, se il cambiamento influisce su entrambi.

37 Un cambiamento nella stima contabile deve essere rilevato rettificando il valore contabile di attività, passività, posta di patrimonio netto nell'esercizio in cui si è verificato il cambiamento nella misura in cui un cambiamento dà origine a cambiamenti di valore delle attività e passività interessate, o si riferisce a una posta di patrimonio netto.

38 La rilevazione prospettica dell'effetto di un cambiamento nella stima contabile significa che il cambiamento è applicato alle operazioni, altri eventi e circostanze che si sono verificati a partire dalla data del cambiamento di stima. Un cambiamento nella stima contabile può influire solo sul risultato economico dell'esercizio corrente, o sul risultato economico sia dell'esercizio corrente, sia degli esercizi futuri. Per esempio, una modifica nella stima dell'importo delle perdite su crediti influisce solo sul risultato economico dell'esercizio corrente e perciò è rilevato nell'esercizio corrente. Tuttavia, un cambiamento nella vita utile stimata di, o nelle modalità previste di utilizzo dei benefici economici inclusi in, un'attività ammortizzabile influisce sulla quota di ammortamento dell'esercizio corrente e di ciascun esercizio futuro della vita utile residua dell'attività medesima. In entrambi i casi, l'effetto del cambiamento relativo all'esercizio corrente è rilevato come provento o onere nell'esercizio stesso. L'impatto, laddove esista, sugli esercizi futuri è rilevato come provento o onere negli esercizi futuri.

 

Informazioni integrative

39 L'entità deve indicare la natura e l'importo di un cambiamento nella stima contabile che ha un effetto sull'esercizio corrente o si prevede abbia un effetto su esercizi futuri, fatta eccezione per l'indicazione dell'effetto prodotto su esercizi futuri quando non è fattibile effettuare una tale stima.

40 Se l'importo dell'effetto sugli esercizi futuri non è presentato perché non è fattibile effettuare la stima, l'entità deve indicare tale fatto.

 

ERRORI

41 Errori possono essere commessi nella rilevazione, valutazione, presentazione o informativa di elementi del bilancio. Il bilancio non è conforme agli IFRS se questo contiene errori rilevanti ovvero irrilevanti se commessi intenzionalmente per ottenere una particolare presentazione della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico o dei flussi finanziari dell'entità. Errori potenziali dell'esercizio corrente scoperti nel medesimo esercizio sono corretti prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione. Tuttavia, errori rilevanti a volte non sono scoperti sino a un esercizio successivo, e tali errori di esercizi precedenti sono corretti nell'informativa comparativa presentata nel bilancio per tale esercizio successivo (cfr. paragrafi 42-47).

42 Subordinatamente a quanto disposto dal paragrafo 43, l'entità deve correggere gli errori rilevanti di esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio autorizzato alla pubblicazione dopo la loro scoperta come segue:


a) determinando nuovamente gli importi comparativi per l'esercizio/gli esercizi precedente/i in cui è stato commesso l'errore; o
b) se l'errore è stato commesso precedentemente al primo esercizio precedente presentato, determinando nuovamente i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto per il primo esercizio precedente presentato.

 

Limitazioni alla determinazione retroattiva dei valori

43 Un errore di un esercizio precedente deve essere corretto con una determinazione retroattiva dei valori, fatta eccezione per il caso in cui non sia fattibile determinare gli effetti specifici dell'esercizio interessato ovvero l'effetto cumulativo dell'errore.

44 Quando non è fattibile determinare gli effetti di un errore riferibili d uno specifico esercizio su un'informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti presentati, l'entità deve rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per il primo esercizio per il quale la determinazione retroattiva del valore è fattibile (che può essere l'esercizio corrente).

45 Quando non è fattibile determinare l'effetto cumulativo di un errore, all'inizio dell'esercizio corrente, per tutti gli esercizi precedenti, l'entità deve rideterminare i valori interessati nell'informativa comparativa per correggere l'errore prospetticamente a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile.

46 La correzione di un errore di un esercizio precedente non incide sul risultato economico dell'esercizio in cui l'errore viene scoperto. Qualsiasi informazione su esercizi precedenti, inclusi eventuali prospetti storici dei dati finanziarioeconomici di bilancio, è rettificata fino a quando ciò risulta fattibile.

47 Quando non è fattibile determinare l'importo di un errore (per esempio un errore commesso nell'applicazione di un principio contabile) per tutti gli esercizi precedenti, l'entità, secondo quanto previsto dal paragrafo 45, determina i valori interessati nell'informativa comparativa prospetticamente a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile. L'entità, quindi, tralascia quella parte della rettifica cumulativa alle voci dell'attivo, passivo e patrimonio netto originatasi prima di tale data. I paragrafi da 50 a 53 forniscono una linea guida sui casi in cui non è fattibile correggere un errore per uno o più esercizi precedenti.

48 Le correzioni degli errori si distinguono dai cambiamenti nelle stime contabili. Le stime contabili, per loro natura, sono approssimazioni che necessitano di una modifica se si viene a conoscenza di informazioni aggiuntive. Per esempio, l'utile o la perdita rilevato a seguito di una risoluzione di un evento incerto non rappresenta una correzione di un errore.

 

Informativa su errori di esercizi precedenti

49 Nell'applicazione del paragrafo 42, l'entità deve indicare quanto segue:


a) la natura dell'errore di un esercizio precedente;
b) per ogni esercizio precedente presentato, nei limiti in cui ciò è fattibile, l'importo della rettifica:


i) per ciascuna voce di bilancio interessata; e
ii) se lo IAS 33 si applica all'entità, relativamente all'utile per azione di base e diluito;


c) l'importo della correzione all'inizio del primo esercizio precedente presentato; e
d) se la determinazione retroattiva del valore non è fattibile per un particolare esercizio precedente, le circostanze che hanno portato all'esistenza di tale condizione e una descrizione di come e da quando l'errore è stato corretto.


I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tale informativa.

 

NON FATTIBILITÀ DELL'APPLICAZIONE RETROATTIVA E DELLA DETERMINAZIONE RETROATTIVA DEI VALORI

50 In alcune circostanze, non è fattibile rettificare l'informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti per ottenere la comparabilità con l'esercizio corrente. Per esempio, nell'esercizio/negli esercizi precedente/i i dati possono non essere stati raccolti in maniera tale da permettere l'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile (inclusa, ai fini dei paragrafi da 51 a 53, la sua applicazione prospettica a esercizi precedenti) o da consentire la determinazione retroattiva dei valori per correggere un errore di un esercizio precedente, e non può essere fattibile risalire all'informazione.

51 È spesso necessario effettuare stime per poter applicare un principio contabile a elementi di bilancio rilevati o esposti con riferimento a operazioni, altri eventi o circostanze. La stima è per sua natura soggettiva, e le stime possono essere formulate dopo la data di riferimento del bilancio. La formulazione di stime è potenzialmente più difficile quando si applica retroattivamente un principio contabile o si determinano retroattivamente i valori per correggere un errore di un esercizio precedente, a causa del periodo di tempo più lungo che potrebbe essere trascorso dal verificarsi dell'operazione, altro evento o circostanza interessato. Tuttavia, la finalità delle stime relative a esercizi precedenti rimane la stessa come per le stime effettuate nell'esercizio corrente, ossia, che la stima rifletta la situazione esistente al momento in cui l'operazione, altro evento o circostanza si è verificato.

52 Quindi, l'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile o la correzione di un errore di un esercizio precedente richiede informazioni distinte che (a) forniscano evidenze di circostanze che esistevano alla/e data/e in l'operazione, altro fatto o condizione si è verificato, e (b) sarebbero state disponibili quando i bilanci per tale esercizio precedente erano stati autorizzati per la pubblicazione da altre informazioni. Per alcune tipologie di stime (per esempio, una valutazione del fair value che utilizza dati significativi non osservabili), è impossibile distinguere questi tipi di informazioni. Quando l'applicazione o la determinazione retroattiva dei valori richiederebbe di effettuare una stima significativa per la quale è impossibile distinguere queste due tipologie di informazioni, non è fattibile applicare il nuovo principio contabile o correggere l'errore dell'esercizio precedente retroattivamente.

53 Informazioni conosciute a posteriori non dovrebbero essere utilizzate quando si applica un nuovo principio contabile a, o quando si correggono importi di, un esercizio precedente, sia facendo supposizioni su quali sarebbero state le intenzioni della direzione aziendale in un esercizio precedente ovvero stimando gli importi rilevati, valutati o esposti in un esercizio precedente. Per esempio, quando l'entità corregge un errore di un esercizio precedente nel calcolare la sua passività per le assenze per malattia accumulate dai dipendenti, secondo quanto previsto dallo IAS 19 Benefici per i dipendenti, non prende in considerazione i dati relativi a una stagione di influenza particolarmente acuta durante l'esercizio successivo, resi disponibili dopo che il bilancio per l'esercizio precedente è stato autorizzato alla pubblicazione. Il fatto che le stime significative siano richieste di frequente quando si rettifica l'informativa comparativa presentata per esercizi precedenti non impedisce una attendibile rettifica o correzione dell'informativa comparativa.

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

54 L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

54A [eliminato]
54B [eliminato]

54C L'IFRS 13 Valutazione del fair value, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo 52. Un'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 13.

54D [eliminato]

54E L'IFRS 9 Strumenti finanziari, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 53 e ha eliminato i paragrafi 54 A, 54B e 54D. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

54F Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS, pubblicato nel 2018, ha modificato il paragrafo 6 e il paragrafo 11, lettera b). L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. L’applicazione anticipata è consentita se l’entità applica contestualmente anche tutte le altre modifiche introdotte da Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS. L’entità deve applicare le modifiche al paragrafo 6 e al paragrafo 11, lettera b), retroattivamente conformemente al presente Principio. Tuttavia, se stabilisce che l’applicazione retroattiva non sarebbe fattibile o comporterebbe costi e sforzi indebiti, l’entità deve applicare le modifiche al paragrafo 6 e al paragrafo 11, lettera b), con riferimento ai paragrafi 23-28 del presente Principio. Se l’applicazione retroattiva delle Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS comporterebbe costi o sforzi eccessivi, nell’applicare i paragrafi 23-28 del presente Principio, tranne nell’ultima frase del paragrafo 27, l’entità deve interpretare l’espressione «non è fattibile» come avente il significato di «comporta costi o sforzi eccessivi» e il termine «fattibile» come avente il significato di «possibile senza costi o sforzi eccessivi».

54G Se non applica l’IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts, l’entità, nell’applicare il paragrafo 11, lettera b), ai saldi dei regulatory account, deve continuare a riferirsi alle definizioni, ai criteri di rilevazione e ai concetti di misurazione, e deve considerarne l’applicabilità, di cui al Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio (*) anziché a quelli contenuti nel Quadro concettuale. Il saldo dei regulatory account è il saldo dei conti uscite (o entrate) non rilevato come attività o passività in conformità ad altri IFRS applicabili, ma che è incluso, o si prevede che sia incluso, da parte dell’autorità di regolamentazione delle tariffe per fissare le tariffe che possono essere applicate ai clienti. L’autorità di regolamentazione delle tariffe è un organismo autorizzato per legge o regolamento a fissare la tariffa o una gamma di tariffe che vincola l’entità. L’autorità di regolamentazione delle tariffe può essere un organismo terzo o una parte correlata dell’entità, compreso lo stesso consiglio di amministrazione dell’entità, se tale organismo è tenuto per legge o regolamento a fissare le tariffe sia nell’interesse dei clienti che per garantire la solidità finanziaria complessiva dell’entità.

* Ci si riferisce al Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio dello IASC adottato dallo IASB nel 2001.

 

SOSTITUZIONE DI ALTRI PRONUNCIAMENTI

55 Il presente Principio sostituisce lo IAS 8 Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, rivisto nella sostanza nel 1993.

56 Il presente Principio sostituisce anche le seguenti Interpretazioni:


a) SIC 2 Coerenza nell'applicazione dei principi contabili - Capitalizzazione di oneri finanziari; e
b) SIC 18 Coerenza nell'applicazione dei principi contabili - Metodi alternativi