PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
IFRIC n.11 - IASB (*) (**) (***)

IFRS 2 - Operazioni con azioni proprie e del gruppo

(*) Principio soppresso dall’ art. 1, Regolamento 23 marzo 2010, n. 244/2010;
(**) Principio adottato dall’ art. 1, Regolamento 3 novembre 2008, n. 1126/2008
(***) Il documento è stato modificato dall’Appendice, punto A3, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008.

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA
SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
-
1 - 6
7 - 11
12
13
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -



RIFERIMENTI

- IAS 8 IFRS contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
- IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio
- IFRS 2 Pagamenti basati su azioni

N O T E:

Il documento è stato modificato dall’Appendice, punto A3, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008.

 

PROBLEMI

1 La presente IFRS affronta due problemi. Il primo è se le seguenti operazioni debbano essere contabilizzate come regolate con strumenti rappresentativi di capitale o per cassa in base a quanto previsto dall’ IFRS 2:

a) un’entità assegna a propri dipendenti diritti su strumenti rappresentativi di capitale dell’entità medesima (ad esempio opzioni su azioni) e sceglie di acquistare, o è tenuta ad acquistare, gli strumenti rappresentativi di capitale (ovvero le azioni proprie) da un terzo per assolvere i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti; e
b) un’entità o suoi azionisti assegnano diritti su strumenti rappresentativi di capitale dell’entità medesima (ad esempio opzioni su azioni) a dipendenti dell’entità e gli azionisti dell’entità forniscono gli strumenti rappresentativi di capitale necessari.

2 Il secondo problema riguarda gli accordi di pagamento basato su azioni ai quali partecipano due o più entità appartenenti allo stesso gruppo. Ad esempio, dipendenti di una controllata ricevono diritti su strumenti rappresentativi di capitale della controllante come compenso per i servizi forniti alla controllata. Il paragrafo 3 dell’ IFRS 2 prevede che:
Ai fini del presente IFRS, i trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale di una entità da parte dei propri azionisti a favore di terzi che hanno fornito beni o servizi all’entità (compresi i dipendenti), sono operazioni con pagamento basato su azioni, a meno che il trasferimento non abbia palesemente motivi diversi dal pagamento di beni o servizi forniti all’entità. Ciò si applica anche ai trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale della controllante dell’entità, o di un’altra entità appartenente allo stesso gruppo, a favore di terzi che hanno fornito beni o servizi all’entità. [Corsivo aggiunto]

Tuttavia l’ IFRS 2 non indica come tali operazioni debbano essere contabilizzate nel bilancio individuale o separato di ciascuna entità del gruppo.

3 Pertanto, il secondo problema riguarda i seguenti accordi di pagamento basato su azioni:

a) una controllante assegna diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale direttamente a dipendenti della sua controllata: la controllante (non la controllata) ha l’obbligo di fornire ai dipendenti della controllata gli strumenti rappresentativi di capitale necessari; e
b) una controllata assegna diritti su strumenti rappresentativi di capitale della sua controllante ai suoi dipendenti: la controllata ha l’obbligo di fornire ai suoi dipendenti gli strumenti rappresentativi di capitale necessari.

4 La presente IFRS chiarisce come gli accordi di pagamento basato su azioni di cui al paragrafo 3 debbano essere contabilizzati nel bilancio della controllata che riceve servizi dai dipendenti.

5 Vi può essere un accordo tra una controllante e la sua controllata in base al quale la controllata è tenuta a pagare la controllante per la fornitura degli strumenti rappresentativi di capitale ai dipendenti. La presente IFRS non indica come contabilizzare tali accordi di pagamento infragruppo.

6 Pur essendo incentrata sulle operazioni con i dipendenti, la presente IFRS si applica anche ad analoghe operazioni con pagamento basato su azioni con fornitori di beni o servizi che non siano dipendenti.

 

IFRS

Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi del capitale proprio di un’entità (paragrafo 1)

7 Le operazioni di pagamento basato su azioni in cui un’entità riceve servizi come corrispettivo per strumenti rappresentativi del proprio capitale devono essere contabilizzate come "regolate con strumenti rappresentativi di capitale". Ciò si applica indipendentemente dal fatto che l’entità scelga di acquistare, o sia tenuta ad acquistare, tali strumenti rappresentativi di capitale da un terzo per assolvere i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti in base a un accordo di pagamento basato su azioni. Ciò si applica inoltre indipendentemente dal fatto che:

a) i diritti dei dipendenti sugli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità siano stati assegnati dall’entità stessa o dal suo azionista/dai suoi azionisti; o
b) l’accordo di pagamento basato su azioni sia stato regolato dall’entità stessa o dal suo azionista/dai suoi azionisti.

 

Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi di capitale della controllante


Una controllante assegna diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale a dipendenti della sua controllata [paragrafo 3, lettera a)]

8 Purché l’accordo di pagamento basato su azioni sia contabilizzato come regolato con strumenti rappresentativi di capitale nel bilancio consolidato della controllante, la controllata deve misurare i servizi ricevuti dai suoi dipendenti conformemente alle disposizioni applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, rilevando un corrispondente incremento del patrimonio netto come apporto della controllante.

9 Una controllante può assegnare diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale a dipendenti delle sue controllate, a condizione che abbiano completato un determinato periodo di servizio continuato presso il gruppo. Un dipendente di una controllata può trasferirsi ad un’altra controllata durante il periodo di maturazione specificato senza che vi sia alcun effetto per i diritti del dipendente sugli strumenti rappresentativi di capitale della controllante nel quadro dell’originario accordo di pagamento basato su azioni. Ciascuna controllata deve misurare i servizi ricevuti dal dipendente con riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale alla data in cui tali diritti su strumenti rappresentativi di capitale sono stati originariamente assegnati dalla controllante, come definito all’Appendice A dell’ IFRS 2 , e in proporzione al periodo di maturazione durante il quale il dipendente ha lavorato per ciascuna controllata.

10 Può accadere che tale dipendente, dopo essersi trasferito da un’entità del gruppo a un’altra, non soddisfi una condizione di maturazione diversa da una condizione di mercato, quale definita all’Appendice A dell’ IFRS 2 , ad esempio in quanto lascia il gruppo prima di aver completato il periodo di servizio. In tal caso ciascuna controllata deve rettificare l’importo precedentemente rilevato rispetto ai servizi ricevuti dal dipendente conformemente ai principi di cui al paragrafo 19 dell’ IFRS 2 . Di conseguenza, se i diritti sugli strumenti rappresentativi di capitale assegnati dalla controllante non maturano per il mancato rispetto, da parte del dipendente, di una condizione di maturazione diversa da una condizione di mercato, nessun importo viene rilevato su base cumulativa per i servizi ricevuti da tale dipendente nel bilancio di qualsiasi controllata.

 

Una controllata assegna diritti su strumenti rappresentativi di capitale della sua controllante a suoi dipendenti [paragrafo 3, lettera b)]

11 La controllata deve contabilizzare l’operazione con i suoi dipendenti come regolata per cassa. Questa disposizione si applica indipendentemente da come la controllata ottenga gli strumenti rappresentativi di capitale per soddisfare i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti.

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

12 L’entità deve applicare la presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° marzo 2007 o da data successiva. E’ consentita una applicazione anticipata. Se un’entità applica la presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1° marzo 2007, tale fatto deve essere indicato.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

13 L’entità deve applicare la presente IFRS retroattivamente conformemente allo IAS 8 , fatte salve le disposizioni transitorie dell’ IFRS 2 .