PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
IFRS n.13 - IASB - Principio contabile internazionale (IFRS) 3 novembre 2008 (*) (**) (***)

Valutazione del fair value

(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320.
(**) Principio inserito dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (d), Regolamento 11 dicembre 2012, n. 1255/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA
SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
1 - 4
5 - 8
9 - 90
91 - 99
-
B1 - B47
C1 - C5
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -



FINALITA'

In vigore dal 1 gennaio 2013

1 Il presente IFRS:


a) definisce il fair value;
b) definisce in un unico IFRS un quadro di riferimento per la valutazione del fair value; e
c) richiede informazioni integrative sulle valutazioni del fair value.

2 Il fair value è un criterio di valutazione di mercato, non specifico dell'entità. Mentre per alcune attività e passività, potrebbero essere disponibili transazioni o informazioni di mercato osservabili, per altre attività e passività tali informazioni potrebbero non essere disponibili. Tuttavia, la finalità della valutazione del fair value è la stessa in entrambi i casi: stimare il prezzo al quale una regolare operazione per la vendita dell'attività o il trasferimento della passività avrebbe luogo tra gli operatori di mercato alla data di valutazione alle condizioni di mercato correnti (ossia un prezzo di chiusura alla data di valutazione dal punto di vista dell'operatore di mercato che detiene l'attività o la passività).

3 Quando non è rilevabile un prezzo per un'attività o una passività identica, un'entità deve valutare il fair value applicando un'altra tecnica di valutazione che massimizzi l'utilizzo di input osservabili rilevanti e riduca al minimo l'utilizzo di input non osservabili. Poiché il fair value è un criterio di valutazione di mercato, esso viene determinato adottando quelle assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo dell'attività o della passività, incluse le assunzioni circa i rischi. Di conseguenza, l'intenzione di un'entità di detenere un'attività o di estinguere una passività (o di adempiere in altro modo) non è rilevante ai fini della valutazione del fair value.

4 La definizione di fair value riguarda principalmente attività e passività, in quanto queste rappresentano un elemento primario della valutazione contabile. Inoltre, il presente IFRS deve essere applicato agli strumenti rappresentativi di capitale di un'entità valutati al fair value.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

In vigore dal 1 gennaio 2013

5 Il presente IFRS si applica quando un altro IFRS richiede o consente valutazioni del fair value o informazioni integrative sulle valutazioni del fair value (e valutazioni, come il fair value al netto dei costi di vendita, basate sul fair value o sulle informazioni integrative relative a tali valutazioni), a eccezione di quanto specificato nei paragrafi 6 e 7.

6 Le disposizioni sulla valutazione e sull'informativa da fornire in base al presente IFRS non si applicano a:


a) operazioni con pagamento basato su azioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni;
b) operazioni di leasing contabilizzate conformemente all'IFRS 16 Leasing; e
c) valutazioni che presentano alcune similarità con il fair value ma non lo sono, quali il valore netto di realizzo di cui allo IAS 2 Rimanenze o il valore d'uso di cui allo IAS 36 Riduzioni di valore delle attività.

7 Le informazioni integrative richieste dal presente IFRS non sono necessarie per:


a) attività al servizio del piano valutate al fair value in conformità allo IAS 19 Benefici per i dipendenti;
b) fondi pensione valutati al fair value in conformità allo IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione; e
c) attività per le quali il valore recuperabile è il fair value al netto dei costi di dismissione in conformità allo IAS 36.

8 Il quadro di riferimento per la valutazione del fair value descritto nel presente IFRS si applica sia alla valutazione iniziale, sia a quella successiva se il fair value è richiesto o consentito da altri IFRS.

 

VALUTAZIONE

 

In vigore dal 1 gennaio 2013


Definizione di fair value

9 Il presente IFRS definisce il fair value come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

10 Il paragrafo B2 descrive l'approccio generale per la valutazione del fair value.

 

L'attività o passività

11 Una valutazione del fair value è riferita a una particolare attività o passività. Pertanto, quando valuta il fair value, un'entità deve considerare le caratteristiche di quell'attività o passività se gli operatori di mercato tengono conto di tali caratteristiche per determinare il prezzo dell'attività o della passività alla data di valutazione. A titolo esemplificativo, tali caratteristiche comprendono:

a) la condizione o l'ubicazione dell'attività; e
b) le eventuali limitazioni alla vendita o all'uso dell'attività.

12 L'effetto sulla valutazione derivante da una particolare caratteristica sarà diverso a seconda del modo in cui quella caratteristica viene considerata o meno dagli operatori di mercato.

13 L'attività o passività valutata al fair value potrebbe essere:


a) un'attività o passività presa a sé stante (per esempio uno strumento finanziario o un'attività non finanziaria); o
b) un gruppo di attività, un gruppo di passività o un gruppo di attività e passività (per esempio, un'unità generatrice di flussi finanziari o un'attività aziendale).

14 Per determinare se, ai fini della rilevazione o dell'informativa di bilancio, l'attività o la passività sia un'attività o una passività a sé stante, un gruppo di attività, un gruppo di passività o un gruppo di attività e passività bisogna considerare la base di determinazione del valore. La base di determinazione del valore per l'attività o per la passività deve essere determinata in conformità all'IFRS che richiede o consente la valutazione del fair value, fatta eccezione per quanto previsto nel presente IFRS.

 

L'operazione

15 Una valutazione del fair value suppone che l'attività o passività venga scambiata in una regolare operazione tra operatori di mercato per la vendita dell'attività o il trasferimento della passività alla data di valutazione, alle correnti condizioni di mercato.

16 Una valutazione del fair value suppone che l'operazione di vendita dell'attività o di trasferimento della passività abbia luogo:

a) nel mercato principale dell'attività o passività; o
b) in assenza di un mercato principale, nel mercato più vantaggioso per l'attività o passività.

17 In assenza di un mercato principale, l'entità non deve effettuare una ricerca approfondita di tutti i mercati possibili al fine di identificare il mercato principale o il mercato più vantaggioso, ma deve prendere in considerazione tutte le informazioni ragionevolmente disponibili. Salvo prova contraria, si presume che il mercato principale o il mercato più vantaggioso, in assenza di un mercato principale, sia il mercato in cui l'entità normalmente effettuerebbe un'operazione di vendita dell'attività o di trasferimento della passività.

18 In presenza di un mercato principale per l'attività o passività, la valutazione del fair value deve rappresentare il prezzo in quel mercato (sia che il prezzo sia osservabile direttamente o che venga stimato utilizzando un'altra tecnica di valutazione) anche se, alla data di valutazione, il prezzo potrebbe risultare più vantaggioso in un mercato diverso.

19 Alla data di valutazione, l'entità deve avere accesso al mercato principale (o più vantaggioso). Poiché entità diverse (e le attività aziendali nell'ambito di tali entità) con attività operative diverse possono avere accesso a mercati diversi, il mercato principale (o più vantaggioso) per la stessa attività o passività potrebbe essere diverso per entità diverse (e le attività aziendali nell'ambito di tali entità). Pertanto, il mercato principale o più vantaggioso (e quindi gli operatori di mercato) deve essere considerato dal punto di vista dell'entità, considerando pertanto le differenze tra entità con attività operative diverse.

20 Benché un'entità debba essere in grado di accedere al mercato, non deve necessariamente essere in grado di vendere una particolare attività o trasferire una particolare passività alla data di valutazione per poter misurare il fair value sulla base del prezzo in quel mercato.

21 Anche in mancanza di un mercato osservabile che fornisca informazioni sui prezzi di vendita di un'attività o di trasferimento di una passività alla data di valutazione, una valutazione al fair value deve presumere che in quella data abbia luogo una transazione, considerata dal punto di vista di un operatore di mercato che possiede l'attività o la passività. Tale presunta transazione rappresenta una base per la stima del prezzo di vendita dell'attività o di trasferimento della passività.

 

Operatori di mercato

22 Un'entità deve valutare il fair value di un'attività o passività adottando le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nella determinazione del prezzo dell'attività o passività, presumendo che gli operatori di mercato agiscano per soddisfare nel modo migliore il proprio interesse economico.

23 Nello sviluppare tali assunzioni, un'entità non deve necessariamente individuare operatori di mercato specifici. Piuttosto, essa deve identificare delle caratteristiche che in genere distinguono gli operatori di mercato, considerando fattori specifici per:

a) l'attività o passività;
b) il mercato principale (o più vantaggioso) per l'attività o passività; e
c) gli operatori di mercato con i quali l'entità effettuerebbe un'operazione in quel mercato.

 

Il prezzo

24 Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione nel mercato principale (o più vantaggioso) alla data di valutazione, alle correnti condizioni di mercato (ossia un prezzo di chiusura), indipendentemente dal fatto che quel prezzo sia osservabile direttamente o che venga stimato utilizzando un'altra tecnica di valutazione.

25 Il prezzo nel mercato principale (o più vantaggioso) utilizzato per valutare il fair value dell'attività o passività non deve essere rettificato in virtù dei costi dell'operazione. I costi dell'operazione devono essere contabilizzati in conformità ad altri IFRS. I costi dell'operazione non sono una caratteristica di un'attività o passività; piuttosto, essi sono specifici dell'operazione e varieranno a seconda delle modalità con cui un'entità effettua un'operazione relativa all'attività o alla passività.

26 I costi dell'operazione non includono i costi di trasporto. Se l'ubicazione è una caratteristica dell'attività (come, per esempio, nel caso di una merce), il prezzo nel mercato principale (o più vantaggioso) sarà rettificato in virtù degli eventuali costi da sostenere per trasportare l'attività dalla sua attuale ubicazione a quel mercato.

 

Applicazione ad attività non finanziarie


Massimo e miglior utilizzo di attività non finanziarie

27 Una valutazione del fair value di un'attività non finanziaria considera la capacità di un operatore di mercato di generare benefici economici impiegando l'attività nel suo massimo e migliore utilizzo o vendendola a un altro operatore di mercato che la impiegherebbe nel suo massimo e miglior utilizzo.

28 Il massimo e migliore utilizzo di un'attività non finanziaria considera l'utilizzo dell'attività fisicamente possibile, legalmente consentito e finanziariamente fattibile:

a) un utilizzo fisicamente possibile considera le caratteristiche fisiche dell'attività che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione ai fini della determinazione del prezzo dell'attività (per esempio, l'ubicazione o le dimensioni di un immobile);
b) un utilizzo legalmente consentito considera le restrizioni legali all'utilizzo dell'attività che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione ai fini della determinazione del prezzo dell'attività (per esempio, le normative riguardanti piani urbanistici e territoriali applicabili a un immobile);
c) un utilizzo finanziariamente fattibile considera se l'utilizzo dell'attività fisicamente possibile e legalmente consentito genera reddito o flussi finanziari adeguati (considerando i costi di conversione dell'attività a quell'utilizzo) a produrre il rendimento che gli operatori di mercato si aspetterebbero da un investimento in quell'attività utilizzata in quel modo specifico.

29 Il massimo e migliore utilizzo viene determinato dal punto di vista degli operatori di mercato, anche se l'entità propone un utilizzo diverso. Tuttavia, si presume che l'utilizzo corrente di un'attività non finanziaria da parte di un'entità rappresenti il massimo e migliore utilizzo, a meno che il mercato o altri fattori non suggeriscano che un utilizzo diverso da parte degli operatori di mercato massimizzerebbe il valore dell'attività.

30 Per tutelare la propria posizione competitiva, o per altre ragioni, un'entità può voler non utilizzare attivamente un'attività non finanziaria acquisita o non impiegare l'attività in linea con il suo massimo e migliore utilizzo. Per esempio, questo potrebbe avvenire nel caso di un'attività immateriale acquisita che l'entità pianifica di utilizzare in modo difensivo, impedendo ad altri di utilizzarla. Ciò nonostante, l'entità deve valutare il fair value di un'attività non finanziaria ipotizzando il suo massimo e migliore utilizzo da parte degli operatori di mercato.

 

Presupposti di valutazione per attività non finanziarie

31 Il massimo e migliore utilizzo di un'attività non finanziaria individua dei presupposti di valutazione, utilizzati per valutare il fair value dell'attività, nel seguente modo:

a) il massimo e migliore utilizzo di un'attività non finanziaria potrebbe garantire il massimo valore agli operatori di mercato se essa viene utilizzata in un gruppo di altre attività (in quanto installata o altrimenti configurata per l'utilizzo), o in combinazione con altre attività e passività (per esempio, un'attività aziendale);

i) se il massimo e migliore utilizzo dell'attività è costituito dall'utilizzo dell'attività in combinazione con altre attività o con altre attività e passività, il fair value dell'attività è il prezzo che si percepirebbe in un'operazione corrente di vendita dell'attività, ipotizzando che l'attività sia utilizzata con altre attività o con altre attività e passività e che tali attività e passività (ossia le sue attività complementari e le passività correlate) siano disponibili agli operatori di mercato;
ii) le passività correlate all'attività e alle attività complementari includono le passività che finanziano il capitale di funzionamento ma non le passività utilizzate per finanziarie attività diverse da quelle presenti nel gruppo di attività;
iii) le assunzioni sul massimo e migliore utilizzo di un'attività non finanziaria devono essere coerenti per tutte le attività (per le quali è rilevante il massimo e migliore utilizzo) del gruppo di attività, o del gruppo di attività e passività all'interno del quale l'attività verrebbe utilizzata;

b) il massimo e migliore utilizzo di un'attività non finanziaria potrebbe garantire il massimo valore agli operatori di mercato se utilizzata singolarmente. Se il massimo e migliore utilizzo dell'attività è il suo utilizzo autonomo, il fair value dell'attività è il prezzo che si percepirebbe in un'operazione corrente di vendita dell'attività agli operatori di mercato che la utilizzerebbero singolarmente.

32 La valutazione del fair value di un'attività non finanziaria presume che l'attività sia venduta in modo coerente con la base di determinazione del valore specificata in altri IFRS (che può essere una singola attività). Questo si verifica anche quando la valutazione del fair value ipotizza che il massimo e migliore utilizzo dell'attività consista nell'utilizzarla in combinazione con altre attività o con altre attività e passività, poiché una valutazione del fair value presume che l'operatore di mercato già possieda le attività complementari e le passività correlate.

33 Il paragrafo B3 descrive l'applicazione del dei presupposti di valutazione per attività non finanziarie.

 

Applicazione a passività e a strumenti rappresentativi di capitale propri di un'entità


Principi generali

34 Una valutazione del fair value presume che una passività finanziaria o non finanziaria oppure uno strumento rappresentativo di capitale di un'entità (per esempio, le interessenze emesse come corrispettivo nell'ambito di un'aggregazione aziendale) vengano trasferiti a un operatore di mercato alla data di valutazione. Il trasferimento di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale di un'entità presuppone quanto segue:

a) la passività rimarrebbe in essere e all'operatore di mercato cessionario verrebbe chiesto di adempiere all'obbligazione. Alla data di valutazione, la passività con la controparte non verrebbe regolata né altrimenti estinta;
b) lo strumento rappresentativo di capitale di un'entità rimarrebbe in essere e l'operatore di mercato cessionario assumerebbe i rischi e le responsabilità correlati a tale strumento. Lo strumento non verrebbe annullato né altrimenti estinto alla data di valutazione.

35 Anche nel caso in cui non vi sia un mercato osservabile che fornisca informazioni sui prezzi inerenti al trasferimento di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale di un'entità (per esempio, perché vincoli contrattuali o legali ne impediscono il trasferimento), per tali elementi potrebbe sussistere un mercato osservabile se sono posseduti da terzi come attività (per esempio, un titolo obbligazionario o un'opzione call sulle azioni di un'entità).

36 In tutti i casi, un'entità deve massimizzare l'utilizzo di dati osservabili rilevanti e ridurre al minimo l'utilizzo di dati non osservabili, al fine di soddisfare la finalità di valutare il fair value, ossia stimare il prezzo a cui avrebbe luogo una regolare operazione per il trasferimento della passività o dello strumento rappresentativo di capitale tra gli operatori di mercato alla data di valutazione, alle condizioni di mercato correnti.

 

Passività e strumenti rappresentativi di capitale posseduti da terzi come attività

37 Quando non è disponibile un prezzo quotato per il trasferimento di una passività identica o similare, oppure di uno strumento rappresentativo di capitale dell'entità identico o similare, l'entità deve valutare il fair value della passività o dello strumento rappresentativo di capitale dal punto di vista di un operatore di mercato che possiede l'elemento identico come attività alla data di valutazione.

38 In tali casi, l'entità deve valutare il fair value della passività o dello strumento rappresentativo di capitale nel seguente modo:

a) utilizzando il prezzo quotato in un mercato attivo per l'elemento identico posseduto da un terzo come attività, se tale prezzo è disponibile;
b) se tale prezzo non è disponibile, utilizzando altri input osservabili, quali il prezzo quotato in un mercato non attivo per l'elemento identico posseduto da un terzo come attività;
c) se i prezzi osservabili in (a) e (b) non sono disponibili, utilizzando un'altra tecnica di valutazione, quale:


i) un metodo reddituale (per esempio, una tecnica del valore attuale che tenga conto dei futuri flussi finanziari che un operatore di mercato si aspetterebbe di percepire dal possedere la passività o lo strumento rappresentativo di capitale come un'attività; vedere paragrafi B10 e B11)
ii) un metodo basato sulla valutazione di mercato (per esempio, utilizzando i prezzi quotati per passività o strumenti rappresentativi di capitale similari posseduti da terzi come attività; vedere paragrafi B5–B7).

39 L'entità deve rettificare il prezzo quotato di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale di un'entità posseduti da un terzo come attività solo in presenza di fattori specifici dell'attività non applicabili alla valutazione del fair value della passività o dello strumento rappresentativo di capitale. L'entità deve assicurare che il prezzo dell'attività non rifletta l'effetto di una restrizione che ne impedisca la vendita. Tra i fattori che possono indicare la necessità di rettificare il prezzo quotato dell'attività vi sono:

a) il prezzo quotato per l'attività fa riferimento a una passività o a uno strumento rappresentativo di capitale similari (ma non identici) posseduti da un terzo come attività. Per esempio, la passività o lo strumento rappresentativo di capitale possono avere una caratteristica particolare (quale la qualità creditizia dell'emittente) diversa da quella riflessa nel fair value della passività o dello strumento di capitale similari posseduti come attività;
b) la base di determinazione del valore dell'attività non è uguale a quella della passività o dello strumento rappresentativo di capitale. Per esempio, nel caso delle passività, talvolta il prezzo di un'attività riflette un prezzo composto relativo a un pacchetto comprendente sia gli importi dovuti dall'emittente, sia uno strumento di attenuazione del rischio di credito concesso da un terzo. Se la base di determinazione del valore per la passività non riguarda l'intero pacchetto, la finalità è valutare solo il fair value della passività dell'emittente e non il fair value del pacchetto. Pertanto, in tali casi, l'entità rettificherebbe il prezzo osservato per l'attività al fine di escludere l'effetto dello strumento di attenuazione del rischio di credito concesso da un terzo.

 

Passività e strumenti rappresentativi di capitale non posseduti da terzi come attività

40 Quando non è disponibile un prezzo quotato per il trasferimento di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale dell'entità identici o similari, e l'elemento identico non è posseduto da un terzo come attività, l'entità deve valutare il fair value della passività o dello strumento rappresentativo di capitale utilizzando una tecnica di valutazione dalla prospettiva di un operatore di mercato che detiene la passività o che ha emesso il titolo partecipativo.

41 Per esempio, nell'applicazione di una tecnica del valore attuale, l'entità dovrebbe tenere conto di uno dei seguenti elementi:

a) i futuri flussi finanziari in uscita che un operatore di mercato si aspetterebbe di sostenere per adempiere all'obbligazione, incluso il compenso richiesto da un operatore di mercato per l'assunzione dell'obbligazione (vedere paragrafi B31–B33);
b) l'importo che un operatore di mercato percepirebbe per contrarre o emettere una passività o uno strumento rappresentativo di capitale identici, adottando le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo dell'elemento identico (per esempio, avente le stesse caratteristiche creditizie) nel mercato principale (o più vantaggioso) per l'emissione di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale avente gli stessi termini contrattuali.

 

Rischio di inadempimento

42 Il fair value di una passività riflette l'effetto di un rischio di inadempimento. Il rischio di inadempimento comprende anche, tra l'altro, il rischio di credito dell'entità stessa (come definito nell'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative). Si presume che il rischio di inadempimento sia uguale prima e dopo il trasferimento della passività.

43 Nel valutare il fair value di una passività, un'entità deve considerare l'effetto del proprio rischio di credito (merito creditizio) e qualsiasi altro fattore che potrebbe influenzare la probabilità di adempiere o meno all'obbligazione. Tale effetto può variare a seconda della passività; per esempio:

a) se la passività è un'obbligazione a consegnare disponibilità liquide (una passività finanziaria) o un'obbligazione a fornire merci o servizi (una passività non finanziaria);
b) le condizioni degli eventuali strumenti di attenuazione del rischio di credito correlati alla passività.

44 Il fair value di una passività riflette l'effetto del rischio di inadempimento a seconda della propria base di determinazione del valore. L'emittente di una passività emessa con uno strumento di attenuazione del rischio di credito di terzi non separabile, contabilizzato separatamente dalla passività, non deve includere l'effetto dello strumento di attenuazione del rischio di credito (per esempio, una garanzia di credito erogata da terzi) nella valutazione del fair value della passività. Se lo strumento di attenuazione del rischio di credito viene contabilizzato separatamente dalla passività, ai fini della valutazione del fair value della passività l'emittente deve considerare il proprio merito creditizio e non quello del terzo garante.

 

Restrizione che impedisce il trasferimento di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale di un'entità

45 Nel valutare il fair value di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale, l'entità non deve tener conto di input distinti, o di rettifiche di altri input, derivanti dall'esistenza di restrizioni che impediscono il trasferimento dell'elemento. L'effetto di una restrizione che impedisce il trasferimento di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale di un'entità è incluso, implicitamente o esplicitamente, negli altri input per la valutazione del fair value.

46 Per esempio, alla data dell'operazione, il creditore e il debitore hanno entrambi accettato il prezzo dell'operazione per la passività, nella piena consapevolezza che l'obbligazione comprende una restrizione che ne impedisce il trasferimento. A seguito dell'inclusione della restrizione nel prezzo dell'operazione, alla data dell'operazione non saranno necessari input distinti, o rettifiche di input esistenti, per riflettere l'effetto della restrizione sul trasferimento. Analogamente, alle date di valutazione successive, non saranno necessari un input separato o una rettifica di un input esistente per riflettere l'effetto della restrizione sul trasferimento.

 

Passività finanziaria con una caratteristica di esigibilità a richiesta

47 Il fair value di una passività finanziaria con una caratteristica di esigibilità a richiesta (per esempio un deposito a vista), non è inferiore all'importo esigibile a richiesta, attualizzato a partire dalla prima data in cui ne potrebbe essere richiesto il pagamento. Applicazione ad attività e passività finanziarie con posizioni compensative dei rischi di mercato o del rischio di credito della controparte.

48 Una entità che possiede un gruppo di attività e passività finanziarie è esposta a rischi di mercato (come definito nell'IFRS 7) e al rischio di credito (come definito nell'IFRS 7) di ciascuna delle controparti. Se l'entità gestisce quel gruppo di attività e passività finanziarie sulla base della propria esposizione netta ai rischi di mercato o al rischio di credito, le è consentito fare un'eccezione al presente IFRS per valutare il fair value. Tale eccezione consente all'entità di valutare il fair value di un gruppo di attività e passività finanziarie sulla base del prezzo che si percepirebbe dalla vendita di una posizione netta lunga (ossia un'attività) per una particolare esposizione al rischio o dal trasferimento di una posizione netta corta (ossia una passività) per una particolare esposizione al rischio in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione, alle condizioni di mercato correnti. Di conseguenza, l'entità deve valutare il fair value del gruppo di attività e passività finanziarie in modo coerente con le modalità con cui gli operatori di mercato determinerebbero il prezzo dell'esposizione netta al rischio alla data di valutazione.

49 Un'entità ha facoltà di avvalersi dell'eccezione di cui al paragrafo 48 solo se soddisfa tutti i seguenti requisiti:


a) gestisce il gruppo di attività e passività finanziarie sulla base della propria esposizione netta a un particolare rischio (o rischi) di mercato, oppure al rischio di credito di una particolare controparte, in conformità alla strategia documentata di gestione del rischio o d'investimento della entità;
b) su tale base, fornisce informazioni sul gruppo di attività e passività finanziarie ai dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità, secondo quanto definito nello IAS 24 Informativa di bilancio sulle informazioni con parti correlate; e
c) è obbligata a valutare dette attività e passività finanziarie al fair value nel prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria alla data di chiusura di ciascun esercizio, o ha scelto di farlo.

50 L'eccezione di cui al paragrafo 48 non attiene alla presentazione del bilancio. In alcuni casi, il criterio per l'esposizione degli strumenti finanziari nel prospetto della situazione patrimonialefinanziaria è diverso dal criterio per la valutazione degli strumenti finanziari, per esempio, nei casi in cui un IFRS non richieda o non consenta l'esposizione di strumenti finanziari su base netta. In tali casi, l'entità può dover attribuire le rettifiche determinate a livello di portafoglio (vedere paragrafi 53–56) alle singole attività o passività che costituiscono il gruppo di attività e passività finanziarie la cui esposizione al rischio è gestita su base netta. L'entità deve effettuare tale allocazione in base a un criterio ragionevole e coerente, utilizzando una metodologia appropriata alle circostanze.

51 Per avvalersi dell'eccezione di cui al paragrafo 48, l'entità deve decidere la politica contabile da adottare in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori. L'entità che si avvale dell'eccezione deve applicare tale politica contabile, incluso quello relativo alla ripartizione delle rettifiche denaro-lettera (bid-ask, vedere paragrafi 53–55) e le rettifiche di credito (vedere paragrafo 56) se applicabile, in modo uniforme tra i diversi esercizi per un determinato portafoglio.

52 L'eccezione di cui al paragrafo 48 si applica esclusivamente alle attività e passività finanziarie e agli altri contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari (o dello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, se l'IFRS 9 non è stato ancora adottato). I riferimenti alle attività e passività finanziarie nei paragrafi 48-51 e 53-56 dovrebbero essere interpretati come riferimenti che si applicano a tutti i contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 (o dello IAS 39, se l'IFRS 9 non è stato ancora adottato) o contabilizzati conformemente ad esso, a prescindere dal fatto che rispettino le definizioni di attività o passività finanziarie dello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio.

 

Esposizione ai rischi di mercato

53 Quando applica l'eccezione di cui al paragrafo 48 per valutare il fair value di un gruppo di attività e passività finanziarie gestite sulla base della propria esposizione netta a un particolare rischio (o rischi) di mercato, l'entità deve applicare all'esposizione netta dell'entità a tali rischi di mercato (vedere paragrafi 70 e 71) il prezzo, compreso nello scarto tra i valori denaro-lettera (bidask spread), che sia più rappresentativo del fair value in quelle circostanze.

54 Quando applica l'eccezione di cui al paragrafo 48, l'entità deve assicurare che il rischio (o i rischi) di mercato a cui è esposta, nell'ambito di quel gruppo di attività e passività finanziarie, sia sostanzialmente lo stesso. Per esempio, un'entità non deve aggregare il rischio di tasso d'interesse associato a un'attività finanziaria con il rischio relativo al prezzo delle merci correlato a una passività finanziaria, in quanto ciò non mitiga l'esposizione dell'entità al rischio di tasso di interesse o al rischio di prezzo delle merci. Nell'applicare l'eccezione di cui al paragrafo 48, qualsiasi rischio base risultante dal fatto che i parametri del rischio di mercato non sono identici dovranno essere presi in considerazione ai fini della valutazione del fair value delle attività e passività finanziarie all'interno del gruppo.

55 Analogamente, la durata dell'esposizione dell'entità a un particolare rischio (o rischi) di mercato derivante dalle attività e passività finanziarie deve essere sostanzialmente la stessa. Per esempio, un'entità che utilizza un contratto future con scadenza tra 12 mesi a copertura dei flussi finanziari associati a un'esposizione al rischio di tasso di interesse per un periodo di 12 mesi su uno strumento finanziario di durata quinquennale, nell'ambito di un gruppo costituito soltanto da quelle attività e passività finanziarie, valuta su base netta il fair value dell'esposizione al rischio di tasso di interesse su 12 mesi e su base lorda quello relativo all'esposizione residua al rischio di tasso di interesse (ossia 2-5 anni).

 

Esposizione al rischio di credito di una particolare controparte

56 Quando applica l'eccezione di cui al paragrafo 48 per valutare il fair value di un gruppo di attività e passività finanziarie contratte con una particolare controparte, l'entità deve includere nella valutazione del fair value l'effetto della propria esposizione netta al rischio di credito di quella controparte, oppure dell'esposizione netta della controparte al proprio rischio di credito, come se gli operatori di mercato avessero preso in considerazione tutti gli accordi in essere che mitigano l'esposizione al rischio di credito in caso di inadempimento (per esempio, un accordo- quadro di compensazione delle partite con la controparte ovvero un accordo che richieda lo scambio di garanzie reali sulla base dell'esposizione netta di ciascuna parte al rischio di credito dell'altra parte). La misurazione del fair value deve riflettere le aspettative degli operatori di mercato sulla probabilità che tale accordo possa essere legalmente esercitabile in caso di inadempimento.

 

Fair value al momento della rilevazione iniziale

57 Quando si acquisisce un'attività o si assume una passività in un'operazione di scambio, il prezzo dell'operazione è il prezzo pagato per acquisire l'attività o percepito per assumere la passività (prezzo di entrata). Al contrario, il fair value dell'attività o passività è il prezzo che si percepirebbe dalla vendita dell'attività o si pagherebbe per il trasferimento della passività (prezzo di chiusura). Le entità non vendono necessariamente le attività al prezzo pagato per acquisirle. Analogamente, le entità non trasferiscono necessariamente le passività ai prezzi percepiti per assumerle.

58 In molti casi, il prezzo dell'operazione equivarrà al fair value (per esempio nel caso in cui, alla data dell'operazione, l'operazione per l'acquisto di un'attività ha luogo nel mercato in cui tale attività sarebbe venduta).

59 Nel determinare se il fair value al momento della rilevazione iniziale equivale al prezzo dell'operazione, un'entità deve prendere in considerazione i fattori specifici dell'operazione e dell'attività o della passività. Il paragrafo B4 descrive situazioni in cui il prezzo dell'operazione potrebbe non rappresentare il fair value di un'attività o passività al momento della rilevazione iniziale.

60 Se un altro IFRS richiede o permette che un'entità valuti una attività o passività inizialmente al fair value e il prezzo dell'operazione differisce dal fair value, l'entità deve rilevare l'utile o la perdita risultante nell'utile (perdita) d'esercizio, a meno che lo stesso IFRS non disponga diversamente.

 

Tecniche di valutazione

61 Un'entità deve utilizzare tecniche di valutazione adatte alle circostanze e per le quali siano disponibili dati sufficienti per valutare il fair value, massimizzando l'utilizzo di input osservabili rilevanti e riducendo al minimo l'utilizzo di input non osservabili.

62 L'utilizzo di una tecnica di valutazione ha l'obiettivo di stimare il prezzo a cui avrebbe luogo una regolare operazione di vendita di una attività o di trasferimento di una passività tra operatori di mercato alla data di valutazione, alle condizioni di mercato correnti. Tre tecniche di valutazione ampiamente utilizzate sono il metodo basato sulla valutazione di mercato, il metodo del costo e il metodo reddituale. Gli aspetti principali di questi metodi sono riepilogati nei paragrafi B5–B11. Un'entità deve utilizzare tecniche di valutazione coerenti con uno o più di questi metodi per valutare il fair value.

63 In alcuni casi sarà appropriata un'unica tecnica di valutazione (per esempio, quando si valuta un'attività o una passività utilizzando prezzi quotati in un mercato attivo per attività o passività identiche). In altri casi, sarà appropriato l'utilizzo di tecniche di valutazione multiple (per esempio, quando si valuta un'unità generatrice di flussi finanziari). Se per la valutazione del fair value sono utilizzate più tecniche di valutazione, i risultati [ossia le rispettive indicazioni del fair value], dovranno essere valutati considerando la ragionevolezza della gamma di valori indicata da tali risultati. Una valutazione del fair value è il valore più rappresentativo del fair value nell'ambito di tale gamma di valori, in quelle circostanze specifiche.

64 Se il prezzo dell'operazione è il fair value al momento della rilevazione iniziale, e per valutare il fair value in periodi successivi sarà impiegata una tecnica di valutazione che utilizza input non osservabili, quest'ultima dovrà essere calibrata in modo che, al momento della rilevazione iniziale, il risultato della tecnica di valutazione equivalga al prezzo dell'operazione. La calibratura assicura che la tecnica di valutazione rifletta le condizioni di mercato correnti e aiuta l'entità a determinare se è necessario rettificare la tecnica di valutazione (per esempio, potrebbe essere presente una caratteristica dell'attività o della passività non considerata dalla tecnica di valutazione). Dopo la rilevazione iniziale, quando si valuta il fair value impiegando una o più tecniche di valutazione che utilizzano input non osservabili, l'entità deve assicurare che tali tecniche di valutazione riflettano dati di mercato osservabili (per esempio, il prezzo di un'attività o di una passività similari) alla data di valutazione.

65 Le tecniche di valutazione utilizzate per valutare il fair value devono essere applicate in maniera uniforme. Tuttavia, è opportuno apportare un cambiamento a una tecnica di valutazione o alla sua applicazione (per esempio, un cambiamento della ponderazione nel caso di utilizzo di diverse tecniche di valutazione oppure una variazione di una rettifica applicata a una tecnica di valutazione) se comporta una valutazione esatta o comunque più rappresentativa del fair value in quelle circostanze specifiche. Ciò potrebbe accadere se, per esempio, si verifica uno dei seguenti eventi:

a) sviluppo di nuovi mercati;
b) disponibilità di nuove informazioni;
c) sopraggiunta indisponibilità di informazioni utilizzate in precedenza;
d) miglioramento delle tecniche di valutazione; o
e) mutamento delle condizioni di mercato.

66 Le revisioni risultanti da un cambiamento nella tecnica di valutazione o nella sua applicazione saranno contabilizzate come un cambiamento nella stima contabile, secondo quanto disposto dallo IAS 8. Tuttavia, le informazioni integrative di cui allo IAS 8 relativamente a cambiamenti della stima contabile non sono richieste per revisioni risultanti da un cambiamento in una tecnica di valutazione o nella sua applicazione.

 

Input per le tecniche di valutazione


Principi generali

67 Le tecniche di valutazione utilizzate per valutare il fair value devono massimizzare l'utilizzo di input osservabili rilevanti e ridurre al minimo l'utilizzo di input non osservabili.

68 Tra gli esempi di mercati in cui gli input potrebbero essere osservabili per alcune attività e passività (per esempio, per gli strumenti finanziari) rientrano i mercati mobiliari, i mercati a scambi diretti e assistiti, i mercato a scambi intermediati e i mercati a scambi diretti e autonomi (vedere paragrafo B34).

69 Un'entità deve scegliere input coerenti con le caratteristiche dell'attività o passività che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione in un'operazione relativa all'attività o passività (vedere paragrafi 11 e 12). In alcuni casi, tali caratteristiche comportano l'applicazione di una rettifica, come un premio o uno sconto (per esempio, un premio di controllo o uno sconto su una partecipazione di minoranza). Tuttavia, una valutazione del fair value non deve incorporare un premio o uno sconto non coerente con la base di determinazione del valore stabilita nell'IFRS che richiede o permette la valutazione del fair value (vedere paragrafi 13 e 14). In una valutazione del fair value, i premi o gli sconti che riflettano la dimensione come una caratteristica della partecipazione della entità (in particolare, un fattore di blocco che rettifica il prezzo quotato di un'attività o passività perché il normale volume giornaliero delle negoziazioni di mercato non è sufficiente ad assorbire la quantità posseduta dall'entità, come descritto nel paragrafo 80) piuttosto che come una caratteristica dell'attività o passività (per esempio, un premio di controllo nella valutazione del fair value di una partecipazione di maggioranza) non sono consentiti. In tutti i casi, se per un'attività o passività è presente un prezzo quotato in un mercato attivo (ossia un dato di Livello 1), quando valuta il fair value un'entità deve utilizzare quel prezzo senza rettifica, ad eccezione di quanto specificato nel paragrafo 79.

 

Input basati sui prezzi denaro e lettera

70 Se un'attività o passività valutata al fair value ha un prezzo denaro e un prezzo lettera (per esempio un dato proveniente da un mercato a scambi diretti e assistiti), per valutare il fair value deve essere utilizzato il prezzo rientrante nello scarto denaro-lettera (bid-ask spread) più rappresentativo del fair value in quelle circostanze specifiche, indipendentemente da come tale dato è classificato nella gerarchia del fair value (Livello 1, 2 o 3; vedere paragrafi 72–90). È consentito l'utilizzo di prezzi denaro per posizioni attive e di prezzi lettera per posizioni passive, ma non è obbligatorio.

71 Il presente IFRS non preclude l'utilizzo dei prezzi medi di mercato, né di altre convenzioni di prezzo rientranti nello scarto denaro-lettera (bid-ask spread), utilizzate dagli operatori di mercato come espediente pratico per le valutazioni del fair value.

 

Gerarchia del fair value

72 Per aumentare la coerenza e la comparabilità delle valutazioni del fair value e delle relative informazioni integrative, il presente IFRS stabilisce una gerarchia del fair value che classifica in tre livelli (vedere paragrafi 76–90) gli input delle tecniche di valutazione adottate per valutare il fair value. La gerarchia del fair value attribuisce la massima priorità ai prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche (dati di Livello 1) e la priorità minima agli input non osservabili (dati di Livello 3).

73 In alcuni casi, i dati utilizzati per valutare il fair value di un'attività o passività potrebbero essere classificati in diversi livelli della gerarchia del fair value. In tali casi, la valutazione del fair value è classificata interamente nello stesso livello della gerarchia del fair value in cui è classificato l'input di più basso livello di gerarchia utilizzato per la valutazione. La valutazione dell'importanza di un particolare input per l'intera valutazione richiede un giudizio che tenga conto di fattori specifici dell'attività o passività. Le rettifiche per pervenire a valutazioni basate sul fair value, come i costi di vendita quando si valuta il fair value dedotti i costi di vendita, non devono essere prese in considerazione nel determinare il livello della gerarchia del fair value in cui viene classificata una valutazione del fair value.

74 La disponibilità di input rilevanti e la loro soggettività potrebbero influire sulla scelta delle tecniche di valutazione più appropriate (vedere paragrafo 61). Tuttavia, la gerarchia del fair value dà priorità agli input delle tecniche di valutazione e non alle tecniche di valutazione adottate per valutare il fair value. Per esempio, una valutazione del fair value sviluppata utilizzando una tecnica del valore attuale potrebbe essere classificata nel Livello 2 o 3, a seconda degli input significativi per l'intera valutazione e del livello della gerarchia del fair value in cui tali dati sono classificati.

75 Se un input osservabile richiede una rettifica dovuta all'utilizzo di un input non osservabile, e tale rettifica comporta una valutazione del fair value significativamente maggiore o minore, tale valutazione sarebbe classificata nel Livello 3 della gerarchia del fair value. Per esempio, se un operatore di mercato, nello stimare il prezzo di una attività, prendesse in considerazione l'effetto di una limitazione alla vendita di tale attività, l'entità dovrebbe rettificare il prezzo quotato per riflettere l'effetto di tale limitazione. Se tale prezzo quotato è un input di Livello 2 e la rettifica è un input non osservabile ma significativo per l'intera valutazione, la valutazione sarebbe classificata nel Livello 3 della gerarchia del fair value.

 

Input di Livello 1

76 Gli input di Livello 1 sono prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche a cui l'entità può accedere alla data di valutazione.

77 Un prezzo quotato in un mercato attivo fornisce la prova più attendibile del fair value e, quando disponibile, deve essere utilizzato senza alcuna rettifica per valutare il fair value, ad eccezione di quanto specificato nel paragrafo 79.

78 Un input di Livello 1 sarà disponibile per molte attività e passività finanziarie, alcune delle quali potrebbero essere scambiate in diversi mercati attivi (per esempio, in borse valori diverse). Pertanto, nel Livello 1 l'ènfasi è posta sulla determinazione dei seguenti elementi:

a) il mercato principale dell'attività o della passività o, in assenza di un mercato principale, il mercato più vantaggioso dell'attività o della passività; e
b) la possibilità per l'entità di effettuare un'operazione con l'attività o con la passività al prezzo di quel mercato alla data di valutazione.

79 Una entità non deve apportare una rettifica a un input di Livello 1, a eccezione che nelle seguenti circostanze:

a) quando una entità detiene un ampio numero di attività o passività similari (ma non identiche) (per esempio, titoli di debito) valutate al fair value ed è disponibile un prezzo quotato in un mercato attivo, ma non immediatamente accessibile, per ciascuna di tali attività o passività (ossia, visto il grande numero di attività o passività similari detenute dall'entità, sarebbe difficile ottenere informazioni sulla determinazione del prezzo per ogni singola attività o passività alla data di valutazione). In tal caso, come espediente pratico, un'entità può valutare il fair value utilizzando un metodo alternativo di determinazione del prezzo, non basato esclusivamente sui prezzi quotati (per esempio, determinazione di prezzi a matrice). Tuttavia, l'utilizzo di un metodo alternativo di determinazione del prezzo comporta che la valutazione del fair value venga classificata in un livello inferiore della gerarchia del fair value;
b) quando un prezzo quotato in un mercato attivo non rappresenta il fair value alla data di valutazione. Questo potrebbe accadere nel caso in cui, per esempio, eventi significativi (come le negoziazioni in un mercato a scambi diretti e autonomi, ovvero le negoziazioni o gli annunci su un mercato a scambi intermediati) si verificano dopo la chiusura di un mercato ma prima della data di valutazione. Una entità deve definire e applicare in maniera uniforme un principio per l'identificazione degli eventi che potrebbero influenzare le valutazioni del fair value. Tuttavia, se il prezzo quotato è rettificato in funzione di nuove informazioni, la rettifica comporta una classificazione della valutazione del fair value a un livello inferiore della gerarchia del fair value;
c) quando valuta il fair value di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale di un'entità utilizzando il prezzo quotato per l'elemento identico negoziato come attività in un mercato attivo, e quel prezzo deve essere rettificato per la presenza di fattori specifici dell'elemento o dell'attività (vedere paragrafo 39). Se non è necessario rettificare il prezzo quotato dell'attività, ne risulta che la valutazione del fair value è classificata al Livello 1 della gerarchia del fair value. Tuttavia, qualsiasi rettifica del prezzo quotato dell'attività determina una classificazione della valutazione del fair value in un livello inferiore della gerarchia del fair value.

80 Se una entità detiene una posizione in una singola attività o passività (inclusa una posizione che comprende un ampio numero di attività o passività identiche, come il possesso di strumenti finanziari) e l'attività o passività è negoziata in un mercato attivo, il fair value di quella attività o passività deve essere calcolato come il prodotto del prezzo quotato per la singola attività o passività per la quantità posseduta dall'entità ed è classificato nel Livello 1. Ciò avviene anche se il normale volume giornaliero di negoziazioni non è sufficiente ad assorbire la quantità posseduta e il collocamento di ordini per vendere la posizione con un'unica operazione potrebbe influire sul prezzo quotato.

 

Input di Livello 2

81 Gli input di Livello 2 sono input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello 1 osservabili direttamente o indirettamente per l'attività o per la passività.

82 Se l'attività o passività ha una determinata durata (contrattuale), un input di Livello 2 deve essere osservabile sostanzialmente per l'intera durata dell'attività o della passività. Gli input di Livello 2 comprendono:

a) prezzi quotati per attività o passività similari in mercati attivi;
b) prezzi quotati per attività o passività identiche o similari in mercati non attivi;
c) dati diversi dai prezzi quotati osservabili per l'attività o passività, per esempio:

i) tassi di interesse e curve dei rendimenti osservabili a intervalli comunemente quotati;
ii) volatilità implicite; e
iii) spread creditizi;

d) input corroborati dal mercato.

83 Le rettifiche agli input di Livello 2 varieranno in funzione di fattori specifici dell'attività o della passività. Tali fattori comprendono i seguenti elementi:

a) la condizione o l'ubicazione dell'attività;
b) la misura in cui gli input fanno riferimento a elementi comparabili all'attività o alla passività (inclusi i fattori descritti nel paragrafo 39); e
c) il volume o il livello di attività nei mercati in cui gli input sono osservati.

84 Se utilizza input non osservabili significativi, una rettifica di un input di Livello 2 significativo per l'intera valutazione potrebbe comportare che la valutazione del fair value venga classificata nel Livello 3 della gerarchia del fair value.

85 Il paragrafo B35 descrive l'utilizzo di input di Livello 2 per attività e passività particolari.

 

Input di Livello 3

86 Gli input di Livello 3 sono input non osservabili per l'attività o per la passività.

87 Gli input non osservabili devono essere utilizzati per valutare il fair value nella misura in cui gli input osservabili rilevanti non siano disponibili, consentendo pertanto situazioni di scarsa attività del mercato per l'attività o passività alla data di valutazione. Tuttavia, la finalità della valutazione del fair value resta la stessa, ossia un prezzo di chiusura alla data di valutazione dal punto di vista di un operatore di mercato che possiede l'attività o la passività. Pertanto, gli input non osservabili devono riflettere le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell'attività o passività, incluse le assunzioni circa il rischio.

88 Le assunzioni circa il rischio comprendono i rischi inerenti a una particolare tecnica di valutazione utilizzata per valutare il fair value (come un modello di determinazione del prezzo) e il rischio inerente gli input della tecnica di valutazione. Una valutazione che non comprenda una rettifica per il rischio non rappresenterebbe una valutazione del fair value nel caso in cui gli operatori di mercato includerebbero una tale rettifica nella determinazione del prezzo dell'attività o della passività. Per esempio, potrebbe essere necessario inserire una rettifica per il rischio laddove sussista una significativa incertezza nella valutazione (per esempio, qualora vi sia stata una significativa riduzione del volume o del livello di attività rispetto alla normale attività di mercato per l'attività o passività, oppure per attività o passività similari, e l'entità abbia stabilito che il prezzo dell'operazione o il prezzo quotato non rappresentano il fair value, come descritto nei paragrafi B37–B47).

89 Un'entità deve elaborare input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili nelle circostanze specifiche, che potrebbero anche includere i dati propri della entità. Nell'elaborare input non osservabili, un'entità può iniziare dai dati propri, ma deve rettificarli se informazioni ragionevolmente disponibili indicano che altri operatori di mercato utilizzerebbero dati diversi o se sono presenti elementi specifici dell'entità non disponibili ad altri operatori di mercato (per esempio, una sinergia specifica dell'entità). Un'entità non deve compiere ricerche approfondite per ottenere informazioni sulle assunzioni degli operatori di mercato. Tuttavia, un'entità deve considerare tutte le informazioni relative ad assunzioni ragionevolmente disponibili adottate dagli operatori di mercato. Gli input non osservabili elaborati nella maniera sopra descritta sono considerati assunzioni degli operatori di mercato e soddisfano la finalità di una valutazione del fair value.

90 Il paragrafo B36 descrive l'utilizzo di input di Livello 3 per attività e passività particolari.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE


In vigore dal 1 gennaio 2013

91 Un'entità deve fornire informazioni integrative tali da aiutare gli utilizzatori del suo bilancio a valutare quanto segue:

a) per le attività e le passività valutate al fair value su base ricorrente o non ricorrente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dopo la rilevazione iniziale, le tecniche di valutazione e gli input utilizzati per elaborare tali valutazioni;
b) per valutazioni ricorrenti del fair value attraverso l'utilizzo di input non osservabili significativi (Livello 3), l'effetto delle valutazioni sull'utile (perdita) di esercizio o sulle altre componenti di conto economico complessivo per quell'esercizio.

92 Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 91, un'entità deve considerare:


a) il livello di dettaglio necessario per soddisfare le disposizioni informative;
b) l'enfasi da riporre su ciascuna delle diverse disposizioni;
c) il livello di aggregazione o disaggregazione da considerare; e
d) se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori informazioni per valutare le informazioni quantitative fornite.


Se le informazioni integrative fornite in conformità al presente e ad altri IFRS sono insufficienti a soddisfare le finalità di cui al paragrafo 91, un'entità deve fornire le informazioni integrative necessarie a soddisfare tali finalità.

93 Per soddisfare gli obiettivi di cui al paragrafo 91 un'entità deve fornire, per ciascuna classe di attività e passività e successivamente alla rilevazione iniziale, almeno le seguenti informazioni nel prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria (vedere paragrafo 94 per le informazioni sulla determinazione delle classi di attività e passività più adeguate) valutate al fair value [incluse le valutazioni basate sul fair value che rientrano nell'ambito del presente IFRS]:

a) per valutazione del fair value ricorrenti e non ricorrenti, la valutazione del fair value alla data di chiusura dell'esercizio nonché, per valutazione del fair value non ricorrenti, le motivazioni della valutazione. Le valutazioni ricorrenti del fair value di attività o passività sono quelle valutazioni che altri IFRS richiedono o permettono nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di chiusura di ogni esercizio. Le valutazioni non ricorrenti del fair value delle attività o delle passività sono quelle valutazioni che altri IFRS richiedono o permettono nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria in particolari circostanze [per esempio, quando un'entità valuta un'attività posseduta per la vendita al fair value al netto dei costi di vendita, in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, perché il fair value al netto dei costi di vendita dell'attività è inferiore al suo valore contabile];
b) per valutazioni del fair value ricorrenti e non ricorrenti, il livello della gerarchia del fair value in cui sono classificate le valutazioni del fair value nella loro interezza (Livello 1, 2 o 3);
c) per attività e passività possedute alla data di chiusura dell'esercizio e valutate al fair value su base ricorrente, gli importi dei trasferimenti tra il Livello 1 e il Livello 2 della gerarchia del fair value, le motivazioni di tali trasferimenti e la procedura adottata dall'entità per stabilire le circostanze in cui tali trasferimenti tra livelli si verificano (vedere paragrafo 95). I trasferimenti verso ciascun livello devono essere indicati e discussi separatamente dai trasferimenti da ciascun
livello;
d) per valutazione del fair value ricorrenti e non ricorrenti classificate nei Livelli 2 e 3 della gerarchia del fair value, una descrizione delle tecniche di valutazione e degli input utilizzati nella valutazione del fair value. Se è intervenuto un cambiamento nella tecnica di valutazione (per esempio, dal metodo basato sulla valutazione di mercato si è passati al metodo reddituale o viene utilizzata un'ulteriore tecnica di valutazione), l'entità deve indicare tale cambiamento e descriverne le motivazioni. Per le valutazioni dei fair value classificati nel Livello 3 della gerarchia del fair value, l'entità deve fornire informazioni quantitative sugli input non osservabili che sono significativi utilizzati nella valutazione del fair value. Un'entità non è tenuta a elaborare informazioni quantitative per uniformarsi alla presente disposizione informativa se, nel valutare il fair value, non elabora input non osservabili di carattere quantitativo (per esempio, quando un'entità utilizza prezzi tratti da operazioni precedenti o informazioni sulla determinazione del prezzo fornite da terzi senza apportare ulteriori rettifiche). Tuttavia, nel fornire tale informativa, un'entità non può ignorare gli input non osservabili di carattere quantitativo che sono significativi per la valutazione del fair value e di cui essa dispone in maniera ragionevole;
e) per valutazioni del fair value ricorrenti, classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value, una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura, indicando separatamente i cambiamenti intervenuti nell'esercizio e attribuibili a:

i) utili o perdite totali rilevati nell'utile (perdita) di esercizio, e la relativa voce (o le voci) in cui tali utili o perdite sono stati rilevati;
ii) utili o perdite totali dell'esercizio rilevati nelle altre componenti di conto economico
complessivo, e la relativa voce (o le voci) in cui tali utili o perdite sono stati rilevati;
iii) acquisti, vendite, emissioni ed estinzioni (ciascuna di tali tipologie di cambiamenti deve essere indicata separatamente);
iv) gli importi dei trasferimenti nel Livello 3 della gerarchia del fair value o fuori dallo stesso, le motivazioni di tali trasferimenti e i principi adottati dall'entità per stabilire quando si verificano i trasferimenti tra i livelli (vedere paragrafo 95). I trasferimenti nel Livello 3 devono essere indicati e discussi separatamente dai trasferimenti fuori dal Livello 3;

f) per le valutazioni del fair value ricorrenti classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value, l'ammontare degli utili o delle perdite totali per l'esercizio di cui al punto e)(i) incluso nell'utile (perdita) d'esercizio attribuibile al cambiamento intervenuto negli utili o nelle perdite non realizzati relativamente alle attività e passività possedute alla data di chiusura dell'esercizio, e la relativa voce (o le voci) in cui sono rilevati tali utili o perdite non realizzati;
g) per valutazioni del fair value ricorrenti e non ricorrenti classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value, una descrizione dei processi di valutazione utilizzati dall'entità (incluso, per esempio, come l'entità definisce i propri criteri e le procedure di valutazione e come analizza i cambiamenti intervenuti nelle valutazioni del fair value tra i vari esercizi);
h) per valutazioni del fair value ricorrenti classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value:


i) per tutte le valutazioni suddette, una descrizione narrativa della sensibilità della valutazione del fair value ai cambiamenti che intervengono negli input non osservabili, qualora un cambiamento di tali input, che determini un importo diverso, potrebbe comportare una valutazione del fair value notevolmente superiore o inferiore; se sono presenti interrelazioni tra tali input e altri input non osservabili utilizzati nella valutazione del fair value, un'entità deve anche fornire una descrizione di tali interrelazioni e del modo in cui esse potrebbero amplificare o attenuare l'effetto dei cambiamenti negli input non osservabili sulla valutazione del fair value. Per uniformarsi a tale disposizione informativa, la descrizione narrativa della sensibilità ai cambiamenti negli input non osservabili deve includere almeno quelli non osservabili indicati in conformità al punto (d);
ii) per le attività e le passività finanziarie, se il cambiamento di uno o più input non osservabili apportato per riflettere assunzioni alternative ragionevolmente possibili modificherebbe significativamente il fair value, un'entità deve indicare tale fatto e fornire informazioni sull'effetto di tali cambiamenti. L'entità deve indicare come è stato calcolato l'effetto di un cambiamento apportato per riflettere un'assunzione alternativa ragionevolmente possibile. A tale scopo, la rilevanza deve essere valutata facendo riferimento all'utile (perdita) d'esercizio e alle attività o passività totali o, nel caso in cui le variazioni del fair value siano rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo, al patrimonio netto complessivo;
iii) per le valutazioni del fair value ricorrenti e non ricorrenti, se il massimo e miglior utilizzo di un'attività non finanziaria differisce dal suo utilizzo corrente, un'entità deve indicare tale fatto e il motivo per cui l'attività non finanziaria viene utilizzata in modo diverso dal suo massimo e miglior utilizzo.

94 Un'entità deve determinare le classi di attività e passività più appropriate in base a quanto di seguito riportato:

a) la natura, le caratteristiche e i rischi dell'attività o della passività; e
b) il livello della gerarchia del fair value entro il quale è classificata la valutazione del fair value.

Il numero di classi potrebbe essere maggiore per le valutazioni del fair value classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value, perché tali valutazioni presentano un maggiore grado di incertezza e soggettività. La determinazione delle classi di attività e passività più appropriate per le quali devono essere fornite informazioni integrative sulle valutazioni del fair value richiede un giudizio soggettivo. Spesso, una classe di attività e di passività richiederà una maggiore disaggregazione delle voci esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Tuttavia, l'entità deve fornire informazioni sufficienti per consentire la riconciliazione con le voci esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Se un altro IFRS specifica la classe di un'attività o passività, e tale classe soddisfa i requisiti di cui al presente paragrafo, un'entità può utilizzare tale classe per fornire le informazioni integrative previste dal presente IFRS.

95 Un'entità deve indicare i principi adottati per stabilire quando si verificano i trasferimenti tra i livelli della gerarchia del fair value, secondo quanto stabilito dal paragrafo 93(c) ed (e)(iv), e deve costantemente attenersi a tali principi. I principi relativi ai tempi di rilevazione dei trasferimenti devono essere gli stessi per i trasferimenti tra i vari livelli. Esempi di principi per la determinazione della tempistica dei trasferimenti includono:


a) la data dell'evento o del cambiamento delle circostanze che ha determinato il trasferimento;
b) l'inizio dell'esercizio di riferimento;
c) la fine dell'esercizio di riferimento.

96 Se un'entità decide come politica contabile di utilizzare l'eccezione di cui al paragrafo 48, deve indicare tale fatto.

97 Per ciascuna classe di attività e passività non valutata al fair value nel prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria, ma per la quale il fair value è indicato, un'entità deve fornire le informazioni richieste dal paragrafo 93(b), (d) e (i). Tuttavia, un'entità non è tenuta a fornire informazioni quantitative sugli input non osservabili significativi utilizzati nelle valutazioni del fair value classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value secondo quanto richiesto dal paragrafo 93(d). Per tali attività e passività, un'entità non è tenuta a fornire le altre informazioni integrative richieste dal presente IFRS.

98 Nel caso di una passività valutata al fair value ed emessa con uno strumento di terzi per la mitigazione del rischio di credito non separabile, l'emittente deve indicare l'esistenza di tale strumento di mitigazione del rischio di credito e se esso si riflette nella valutazione del fair value della passività.

99 Un'entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal presente IFRS in formato tabellare, a meno che non sia più idoneo un formato diverso.

 

APPENDICE A - DEFINIZIONE DEI TERMINI

 

In vigore dal 1 gennaio 2013

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.

 

mercato attivo Un mercato in cui le operazioni relative all'attività o alla passività si
verificano con una frequenza e con volumi sufficienti a fornire informazioni
utili per la determinazione del prezzo su base continuativa.
metodo del costo Una tecnica di valutazione che riflette l'importo che sarebbe attualmente
richiesto per sostituire la capacità di servizio di un'attività (spesso indicato
come costo di sostituzione corrente).
prezzo di entrata Il prezzo pagato per acquisire un'attività o percepito per assumere una
passività in un'operazione di scambio.
prezzo di chiusura Il prezzo che sarebbe percepito per vendere un'attività o pagato per
trasferire una passività.
flussi finanziari attesi La media ponderata in base alle probabilità (ossia la media della
distribuzione) dei possibili flussi finanziari futuri.
fair value (valore equo) Il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si
pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione
tra operatori di mercato alla data di misurazione.
massimo e miglior
utilizzo
L'utilizzo di un'attività non finanziaria da parte di operatori di mercato che
massimizzerebbe il valore dell'attività o del gruppo di attività o passività (per
esempio, un'attività aziendale) nell'ambito del quale l'attività sarebbe
utilizzata.
metodo reddituale Tecniche di valutazione che convertono importi futuri (per esempio, flussi
finanziari oppure ricavi e costi) in un unico importo corrente (attualizzato).
La misurazione del fair value è determinata sulla base del valore indicato
dalle aspettative attuali del mercato rispetto a tali importi futuri.
input Le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il
prezzo dell'attività o della passività, incluse le assunzioni circa il rischio quali,
ad esempio:
(a) il rischio inerente a una particolare tecnica di valutazione utilizzata per
misurare il fair value (come un modello per la determinazione del prezzo); e
(b) il rischio inerente agli input della tecnica di valutazione.
Gli input possono essere osservabili o non osservabili.
Input di Livello 1 I prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività
identiche a cui l'entità può accedere alla data di valutazione.
Input di Livello 2 Input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello 1, osservabili direttamente o indirettamente per l'attività o per la passività.
Input di Livello 3 Dati di input non osservabili per l'attività o per la passività.
metodo basato sulla
valutazione di mercato
Una tecnica di valutazione che utilizza i prezzi e le altre informazioni rilevanti
generati da operazioni di mercato riguardanti attività, passività o un gruppo
di attività e passività (come un'attività aziendale), identiche o comparabili
(ossia similari).
Input corroborati dal
mercato
Input che derivano prevalentemente da dati di mercato osservabili o che
sono da questi corroborati attraverso analisi di correlazione o altre tecniche.
operatori di mercato Compratori e venditori sul mercato principale (o su quello più vantaggioso)
dell'attività o della passività che presentano tutte le caratteristiche seguenti:
(a) sono indipendenti l'uno dall'altro, ossia non sono parti correlate ai sensi
dello IAS 24; è tuttavia possibile utilizzare il prezzo in un'operazione con
parti correlate come dato di input di una misurazione del fair value se l'entità
comprova che l'operazione è stata effettuata alle condizioni di mercato;
(b) sono ben informati, poiché hanno una ragionevole conoscenza
dell'attività o della passività e dell'operazione utilizzando tutte le
informazioni disponibili, comprese quelle informazioni eventualmente
ottenibili attraverso ordinarie attività di due diligence;
(c) hanno la capacità di effettuare un'operazione relativa all'attività o alla
passività;
(d) sono disponibili a effettuare un'operazione relativa all'attività o alla
passività, ossia sono motivati ma non forzati né costretti in altro modo a
effettuarla.
mercato più vantaggioso Il mercato che massimizza l'ammontare che si percepirebbe per la vendita
dell'attività o che riduce al minimo l'ammontare che si pagherebbe per il
trasferimento della passività, dopo aver considerato i costi dell'operazione e i costi di trasporto.
rischio di inadempimento Il rischio che una entità non adempia a un'obbligazione. Il rischio di
inadempimento include, tra l'altro, il rischio di credito dell'entità stessa.
Input osservabili Input elaborati utilizzando dati di mercato, come le informazioni disponibili al pubblico su operazioni o fatti effettivi, e che riflettono le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell'attività o della passività.
regolare operazione Una operazione che ipotizza una esposizione al mercato per un periodo
antecedente la data di valutazione, tale da consentire quelle attività di
marketing che sono usuali per operazioni transazioni riguardanti tali attività
e passività; non è un'operazione forzata (per esempio, una liquidazione
forzata o una vendita sottocosto).
mercato principale Il mercato con il maggior volume e il massimo livello di attività per l'attività
o per la passività.
premio per il rischio Compenso richiesto da operatori di mercato avversi al rischio per tollerare
l'incertezza inerente ai flussi finanziari di un'attività o di una passività.
Definito anche come ‘rettifica per il rischio'.
costi dell'operazione I costi per vendere un'attività o trasferire una passività nel mercato
principale (o più vantaggioso) dell'attività o della passività, attribuibili
direttamente alla dismissione dell'attività o al trasferimento della passività e
che soddisfano entrambi i criteri seguenti:
(a) sono direttamente collegati all'operazione e sono per essa essenziali;
(b) non sarebbero stati sostenuti se l'entità non avesse deciso di vendere
l'attività o di trasferire la passività (analoghi ai costi di vendita definiti
nell'IFRS 5).
costi di trasporto I costi da sostenere per trasportare un'attività dall'attuale ubicazione al
mercato principale (o più vantaggioso).
base di determinazione
del valore
Il livello al quale un'attività o una passività viene aggregata o disaggregata
in un IFRS ai fini della rilevazione.
Input non osservabili Input per i quali non sono disponibili informazioni di mercato e che sono
elaborati utilizzando le migliori informazioni disponibili in merito a assunzioni
che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo
dell'attività o della passività.
 

APPENDICE B - GUIDA OPERATIVA

In vigore dal 1 gennaio 2013


La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS. Descrive l'applicazione dei paragrafi 1–99 e ha la stessa autorità delle altri parti dell'IFRS.

B1 I giudizi applicati in circostanze di valutazione diverse possono differire. La presente appendice descrive i giudizi che potrebbero essere applicati quando un'entità valuta il fair value in circostanze di valutazione diverse.

 

IL METODO DELLA VALUTAZIONE DEL FAIR VALUE

B2 La valutazione del fair value ha l'obiettivo di stimare il prezzo a cui avrebbe luogo una regolare operazione per la vendita dell'attività o il trasferimento della passività tra gli operatori di mercato alla data di valutazione, alle condizioni di mercato correnti. Una valutazione del fair value richiede a un'entità di determinare:

a) la particolare attività o passività oggetto della valutazione (in linea con la propria base di determinazione del valore);
b) nel caso di un'attività non finanziaria, il presupposto di valutazione appropriato per la valutazione (in linea con il suo massimo e migliore utilizzo);
c) il mercato principale (o più vantaggioso) per l'attività o passività;
d) le tecniche di valutazione appropriate per la valutazione, considerando la disponibilità dei dati con cui elaborare input che rappresentano le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo dell'attività o della passività e il livello della gerarchia del fair value in cui sono classificati gli input.

 

PRESUPPOSTO DI VALUTAZIONE PER ATTIVITÀ NON FINANZIARIE (PARAGRAFI 31– 33)

B3 Quando si valuta il fair value di un'attività non finanziaria utilizzata in combinazione con altre attività come un gruppo (come installata o altrimenti configurata per l'utilizzo), ovvero in combinazione con altre attività e passività (per esempio, un'attività aziendale), l'effetto del presupposto di valutazione dipende dalle circostanze. Per esempio:

a) il fair value dell'attività potrebbe essere uguale sia che l'attività sia utilizzata singolarmente, sia in combinazione con altre attività ovvero con altre attività e passività. Ciò potrebbe accadere se l'attività è un'attività aziendale che gli operatori di mercato continuerebbero a gestire. In tal caso, l'operazione implicherebbe la valutazione dell'attività aziendale nella sua interezza. L'utilizzo delle attività come un gruppo, in un'attività aziendale operante su base continuativa, genererebbe sinergie disponibili agli operatori di mercato (ossia sinergie tra gli operatori di mercato che, pertanto, inciderebbero sul fair value dell'attività singolarmente, in combinazione con altre attività o con altre attività e passività);
b) l'utilizzo di un'attività in combinazione con altre attività, ovvero con altre attività e passività, potrebbe essere incorporato nella valutazione del fair value rettificando il valore dell'attività utilizzata singolarmente. Ciò potrebbe accadere se l'attività è una macchina e la valutazione del fair value è determinata utilizzando un prezzo osservato per una macchina analoga (non installata o altrimenti configurata per l'utilizzo), rettificato sulla base dei costi di trasporto e di installazione, in modo che la valutazione del fair value rifletta le condizioni e l'ubicazione attuali della macchina (installata e configurata per l'utilizzo);
c) l'utilizzo di un'attività in combinazione con altre attività, ovvero con altre attività e passività, potrebbe essere incorporato nella valutazione del fair value attraverso le assunzioni adottate dagli operatori di mercato per valutare il fair value dell'attività. Per esempio, se l'attività è costituita da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione esclusive dell'attività, e gli operatori di mercato convertirebbero tali rimanenze in prodotti finiti, il fair value delle rimanenze presumerebbe che gli operatori di mercato abbiano acquisito o acquisirebbero qualsiasi macchinario specializzato necessario per convertire le rimanenze in prodotti finiti;
d) l'utilizzo di un'attività in combinazione con altre attività, ovvero con altre attività e passività, potrebbe essere incorporato nella tecnica di valutazione utilizzata per valutare il fair value dell'attività. Ciò potrebbe accadere quando si utilizza il metodo degli utili in eccesso per esercizi multipli per valutare il fair value di un'attività immateriale, perché la tecnica di valutazione considera espressamente il contributo di qualsiasi attività complementare, e delle passività correlate, nel gruppo in cui tale attività immateriale verrebbe utilizzata;
e) in alcune circostanze più specifiche, nel caso in cui un'entità utilizza un'attività nell'ambito di un gruppo di attività, nel ripartire il fair value del gruppo di attività tra le singole attività individuali, essa potrebbe determinare un ammontare dell'attività che sia prossimo al suo fair value. Ciò potrebbe verificarsi se la valutazione riguarda una proprietà immobiliare e il fair value della proprietà migliorata (ossia un gruppo di attività) viene attribuito alle sue componenti di attività (come il terreno e i miglioramenti).

 

IL FAIR VALUE AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE INIZIALE (PARAGRAFI 57–60)

B4 Nel determinare se il fair value al momento della rilevazione iniziale equivale al prezzo dell'operazione, un'entità deve prendere in considerazione i fattori specifici dell'operazione e dell'attività o della passività. Per esempio, il prezzo dell'operazione potrebbe non rappresentare il fair value di un'attività o di una passività al momento della rilevazione iniziale se si verifica una qualsiasi delle condizioni seguenti:

a) l'operazione è tra parti correlate, benché in un'operazione con parti correlate il prezzo possa essere utilizzato come input da inserire nella valutazione del fair value se l'entità comprova che l'operazione è stata effettuata alle condizioni di mercato;
b) l'operazione ha luogo sotto coercizione o il venditore è costretto ad accettare il prezzo dell'operazione. Per esempio, ciò potrebbe verificarsi se il venditore sta attraversando difficoltà finanziarie;
c) la base di determinazione del valore rappresentata dal prezzo dell'operazione differisce dalla base di determinazione del valore dell'attività o della passività valutata al fair value. Per esempio, ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui l'attività o la passività valutata al fair value rappresenta soltanto uno degli elementi dell'operazione (per esempio, di un'aggregazione aziendale), se l'operazione comprende diritti e privilegi non dichiarati valutati separatamente in conformità a un altro IFRS, oppure se il prezzo dell'operazione comprende i costi dell'operazione;
d) il mercato in cui l'operazione ha luogo è diverso dal mercato principale (o più vantaggioso). Per esempio, quei mercati potrebbero essere diversi se l'entità è un intermediario che effettua operazioni con clienti del mercato retail, ma il mercato principale (o più vantaggioso) per l'operazione di chiusura è il mercato a scambi diretti e assistiti.

 

TECNICHE DI VALUTAZIONE (PARAGRAFI 61–66)

Metodo della valutazione di mercato

B5 Il metodo basato sulla valutazione di mercato utilizza i prezzi e le altre informazioni rilevanti generati da operazioni di mercato riguardanti attività e passività identiche o comparabili (ossia similari), o un gruppo di attività e passività, come un'attività aziendale.

B6 Per esempio, le tecniche di valutazione coerenti con il metodo basato sulla valutazione di mercato spesso utilizzano multipli di mercato tratti da una serie di valori di mercato comparabili. I multipli di mercato potrebbero essere compresi in intervalli di valori con un multiplo diverso per ciascun valore comparabile. La scelta del multiplo corretto appartenente all'intervallo di valori richiede un giudizio che tenga conto di fattori qualitativi e quantitativi specifici della misurazione.

B7 Le tecniche di valutazione coerenti con il metodo basato sulla valutazione di mercato comprende la determinazione di prezzi a matrice. La determinazione di prezzi a matrice è una tecnica matematica utilizzata principalmente per valutare alcuni tipi di strumenti finanziari, come i titoli di debito, non basandosi esclusivamente sui prezzi quotati per i titoli specifici ma, piuttosto, basandosi sulla relazione tra quei titoli e altri titoli quotati di riferimento.

 

Metodo del costo

B8 Il metodo del costo riflette l'ammontare che sarebbe richiesto al momento per sostituire la capacità di servizio di un'attività (spesso indicato come costo di sostituzione corrente).

B9 Dalla prospettiva di un operatore di mercato nel ruolo di venditore, il prezzo che si percepirebbe per l'attività si basa sul costo che un operatore di mercato acquirente dovrebbe sostenere per acquisire o costruire un'attività sostitutiva di utilità comparabile, rettificata per tener conto del livello di obsolescenza. Ciò in quanto un operatore di mercato acquirente non sarebbe disposto a pagare, per un'attività, un importo maggiore di quello al quale potrebbe sostituire la capacità di servizio di tale attività. Per obsolescenza si intendono il deterioramento fisico, l'obsolescenza funzionale (tecnologica) e l'obsolescenza economica (esterna), con un'accezione più ampia rispetto al concetto di ammortamento utilizzato ai fini dell'esposizione in bilancio (un'allocazione al costo storico) o ai fini fiscali (utilizzando periodi di permanenza in servizio specifici). In molti casi, il metodo del costo di sostituzione corrente è utilizzato per valutare il fair value di attività materiali utilizzate in combinazione con altre attività, ovvero con altre attività e passività.

 

Metodo reddituale

B10 Il metodo reddituale converte importi futuri (per esempio, flussi finanziari o ricavi e costi) in un unico importo corrente (ossia attualizzato). Quando si utilizza il metodo reddituale, la valutazione del fair value riflette le attuali aspettative del mercato su tali importi futuri.

B11 A titolo esemplificativo, tali tecniche di valutazione comprendono:


a) tecniche del valore attuale (vedere paragrafi B12–B30);
b) modelli di misurazione del prezzo delle opzioni, quali la formula di Black-Scholes-Merton o il modello degli alberi binomiali, che incorporano tecniche di calcolo del valore attuale e riflettono sia il valore temporale, sia il valore intrinseco di un'opzione; e
c) il metodo degli utili in eccesso per esercizi multipli, utilizzato per valutare il fair value di alcune attività immateriali.

 

Tecniche del valore attuale

B12 I paragrafi B13–B30 descrivono l'utilizzo delle tecniche del valore attuale per la valutazione del fair value. I suddetti paragrafi analizzano la tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione e la tecnica del flusso finanziario atteso (valore attuale atteso). Essi non prescrivono l'utilizzo di una singola tecnica specifica per il calcolo del valore attuale, né limitano l'utilizzo delle tecniche del valore attuale alla valutazione del fair value soltanto a quelle trattate. La tecnica del valore attuale utilizzata per valutare il fair value dipende da fatti e circostanze specifici dell'attività o della passività da valutare (per esempio, se i prezzi per attività o passività comparabili possono essere osservati nel mercato) e dalla disponibilità di dati sufficienti.

 

Le componenti per la misurazione del valore attuale

B13 Il valore attuale (ossia un'applicazione del metodo reddituale) è uno strumento utilizzato per collegare gli importi futuri (per esempio, flussi finanziari o valori) a un importo attuale utilizzando un tasso di attualizzazione. La valutazione del fair value di un'attività o di una passività attraverso l'utilizzo di una tecnica del valore attuale incorpora, dal punto di vista degli operatori di mercato alla data di valutazione, tutti gli elementi seguenti:

a) una stima dei flussi finanziari futuri per l'attività o la passività da valutare;
b) le aspettative in merito alle possibili variazioni dell'ammontare e della tempistica dei flussi finanziari che rappresentano l'incertezza inerente ai flussi finanziari;
c) il valore temporale del denaro, rappresentato dal tasso applicato alle attività monetarie senza rischio con date di scadenza o durate che coincidono con il periodo coperto dai flussi finanziari e il cui detentore non ha incertezze in merito alla tempistica, né al rischio di inadempimento (ossia un tasso di interesse senza rischio);
d) il prezzo richiesto per tollerare l'incertezza inerente ai flussi finanziari (ossia il premio per il rischio);
e) altri fattori che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione secondo le circostanze;
f) per una passività, il rischio di inadempimento relativo a tale passività, incluso il rischio di credito dell'entità stessa (ossia del debitore).

 

Principi generali

B14 Le tecniche del valore attuale differiscono a seconda del modo in cui incorporano gli elementi di cui al paragrafo B13. Tuttavia, i seguenti principi generali disciplinano l'applicazione di qualsiasi tecnica del valore attuale utilizzata per valutare il fair value:

a) i flussi finanziari e i tassi di attualizzazione devono riflettere le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell'attività o della passività;
b) i flussi finanziari e i tassi di attualizzazione devono considerare soltanto i fattori attribuibili all'attività o alla passività da valutare;
c) onde evitare duplicazioni ovvero l'omissione degli effetti dei fattori di rischio, i tassi di attualizzazione devono riflettere assunzioni coerenti con quelle inerenti ai flussi finanziari. Per esempio, un tasso di attualizzazione che rifletta l'incertezza nelle previsioni di inadempimento future è appropriato se utilizza i flussi finanziari contrattuali di un finanziamento (ossia una tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione). Lo stesso tasso non deve essere considerato se si utilizzano i flussi finanziari attesi (ossia, ponderati in base alle probabilità e applicando una tecnica del valore attuale atteso) perché i flussi finanziari attesi già riflettono le ipotesi sull'incertezza riguardo a inadempimenti futuri; si deve invece utilizzare un tasso di attualizzazione commisurato al rischio inerente ai flussi finanziari attesi;
d) le assunzioni sui flussi finanziari e sui tassi di attualizzazione devono essere internamente coerenti. Per esempio, i flussi finanziari nominali, che comprendono l'effetto dell'inflazione, devono essere attualizzati a un tasso che includa l'effetto dell'inflazione. Il tasso di interesse nominale privo di rischio include l'effetto dell'inflazione. I flussi finanziari reali, che escludono l'effetto dell'inflazione, devono essere attualizzati a un tasso che escluda l'effetto dell'inflazione. Analogamente, i flussi finanziari al netto delle imposte devono essere attualizzati utilizzando un tasso di attualizzazione al netto delle imposte. I flussi finanziari al lordo delle imposte devono essere attualizzati a un tasso coerente con tali flussi finanziari.
e) I tassi di attualizzazione devono essere coerenti con i fattori economici sottostanti dell'unità monetaria in cui i flussi finanziari sono denominati.

 

Rischi e incertezze

B15 Le valutazioni del fair value che adottano le tecniche del valore attuale sono effettuate in condizioni di incertezza, poiché i flussi finanziari utilizzati sono importi stimati. In molti casi, l'ammontare e la tempistica dei flussi finanziari sono incerti. Persino gli importi stabiliti contrattualmente, come i pagamenti a fronte di un finanziamento, sono incerti se sussiste il rischio di inadempimento.

B16 Gli operatori di mercato generalmente richiedono un compenso (ossia un premio per il rischio) a fronte dell'incertezza che devono tollerare relativamente ai flussi finanziari di un'attività o di una passività. Una valutazione del fair value deve includere un premio per il rischio che rifletta l'importo che gli operatori di mercato richiederebbero a titolo di compenso per l'incertezza inerente ai flussi finanziari. Altrimenti, la misurazione non rappresenterebbe fedelmente il fair value. In alcuni casi, potrebbe risultare difficile determinare il premio per il rischio più appropriato. Tuttavia, da solo, il grado di difficoltà non è un motivo sufficiente per escludere un premio per il rischio.

B17 Le tecniche del valore attuale differiscono per il modo in cui vengono corrette in base al rischio e alla tipologia di flussi finanziari che utilizzano. Per esempio:

a) la tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione (vedere paragrafi B18–B22) utilizza un tasso di attualizzazione corretto per il rischio e i flussi finanziari stabili contrattualmente, promessi o altamente probabili;
b) il Metodo 1 della tecnica del valore attuale atteso (vedere paragrafo B25) utilizza dei flussi finanziari attesi corretti per il rischio e un tasso senza rischio;
c) il Metodo 2 della tecnica del valore attuale atteso (vedere paragrafo B26) utilizza flussi finanziari attesi non corretti per il rischio e un tasso di attualizzazione corretto in base al premio per il rischio richiesto dagli operatori di mercato. Tale tasso è diverso da quello utilizzato nella tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione.

 

Tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione

B18 La tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione utilizza un'unica serie di flussi finanziari appartenente all'intervallo degli importi stimati possibili, sia che si tratti di flussi finanziari stabiliti contrattualmente, promessi (come nel caso di un'obbligazione) o altamente probabili. In tutti i casi, tali flussi finanziari sono condizionati al verificarsi o meno di eventi specifici (per esempio, i flussi finanziari stabiliti contrattualmente o promessi relativi a una obbligazione sono condizionati al fatto che il debitore non risulti inadempiente). Il tasso di attualizzazione utilizzato nella tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione deriva dai rendimenti osservati per attività o passività comparabili negoziate sul mercato. Di conseguenza, i flussi finanziari stabiliti contrattualmente, promessi o altamente probabili sono attualizzati a un tasso di mercato osservato o stimato per tali flussi finanziari condizionati (ossia in base a un rendimento di mercato).

B19 La tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione richiede un'analisi dei dati di mercato per attività o passività comparabili). La comparabilità viene stabilita considerando la natura dei flussi finanziari (per esempio, se i flussi finanziari sono stabiliti contrattualmente o meno e se è probabile che essi rispondano in modo analogo a cambiamenti delle condizioni economiche), in aggiunta ad altri fattori (per esempio, il merito creditizio, le garanzie reali, la durata, eventuali clausole restrittive e la liquidità). In alternativa, se una singola attività o passività comparabile non riflette adeguatamente il rischio inerente ai flussi finanziari dell'attività o della passività da valutare, può essere possibile derivare un tasso di attualizzazione utilizzando dati per diverse attività o passività comparabili in combinazione con la curva dei rendimenti senza rischio (ossia utilizzando un approccio “a blocchi”).

B20 Per illustrare l'approccio “a blocchi”, si supponga che l'Attività A sia rappresentata da un diritto contrattuale a percepire CU800 in un anno (questo significa che non vi è incertezza sui tempi). È presente un mercato regolamentato per attività comparabili e sono disponibili informazioni su tali attività, incluse quelle relative ai prezzi. Di tali attività comparabili:

a) l'Attività B è un diritto contrattuale a percepire CU1.200 in un anno e ha un prezzo di mercato di CU1.083. Pertanto, il rendimento implicito annualizzato (ossia il rendimento di mercato in un anno) è del 10,8 per cento [(CU1.200/CU1.083) - 1];
b) l'Attività C è un diritto contrattuale a percepire CU700 tra due anni e ha un prezzo di mercato di CU566. Pertanto, il rendimento implicito annualizzato (ossia il rendimento di mercato a due anni) è dell'11,2 per cento [(CU700/CU566)^0,5 – 1];
c) Le tre attività sono comparabili per quanto riguarda gli aspetti di rischio (ossia dispersione di possibili guadagni e crediti).

B21 In base alla tempistica dei pagamenti contrattuali da percepire per l'Attività A relativamente alla tempistica per l'Attività B e l'Attività C (ossia un anno per l'Attività B e due anni per l'Attività C), l'Attività B è considerata più comparabile all'Attività A. Utilizzando il pagamento contrattuale da percepire per l'Attività A (CU800) e il tasso di mercato a un anno derivato dall'Attività B (10,8 per cento), il fair value dell'Attività A è di CU722 (CU800/1,108). In alternativa, in assenza di informazioni di mercato disponibili per l'Attività B, il rendimento di mercato a un anno potrebbe essere derivato dall'Attività C utilizzando l'approccio “a blocchi”. In tal caso, il tasso di mercato a due anni indicato dall'Attività C (11,2 per cento) sarebbe ricondotto a un tasso di mercato a un anno utilizzando la struttura dei tassi a termine della curva dei rendimenti senza rischio. Potrebbero essere necessarie ulteriori informazioni e analisi per stabilire se il premio per il rischio per le attività a un anno e a due anni sono uguali. Se si stabilisce che il premio per il rischio per le attività a un anno e a due anni non sono uguali, il rendimento di mercato a due anni dovrà essere ulteriormente corretto.

B22 Quando la tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione è applicata a incassi o a pagamenti predeterminati, la rettifica relativa al rischio inerente ai flussi finanziari dell'attività o della passività da valutare è inclusa nel tasso di attualizzazione. In alcune applicazioni della tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione a flussi finanziari che non siano incassi o pagamenti predeterminati, può rendersi necessario apportare una rettifica ai flussi finanziari al fine di ottenere una comparabilità con l'attività o la passività osservata da cui è stato derivato il tasso di attualizzazione.

 

Tecnica del valore attuale atteso

B23 La tecnica del valore attuale atteso utilizza come punto di partenza una serie di flussi finanziari che rappresenta la media ponderata in base alle probabilità di tutti i possibili flussi finanziari futuri (ossia, i flussi finanziari attesi). La stima risultante è identica al valore atteso che, in termini statistici, è la media ponderata dei possibili valori, ponderati in base alle probabilità, di una variabile casuale discreta. Poiché tutti i possibili flussi finanziari sono ponderati in base alle probabilità, il flusso finanziario atteso risultante non è condizionato al verificarsi di eventi specifici (a differenza dei flussi finanziari utilizzati nella tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione).

B24 Nell'assumere una decisione di investimento, gli operatori di mercato avversi al rischio valuterebbero il rischio che i flussi finanziari effettivi possano differire dai flussi finanziari attesi. La teoria delle scelte di portafoglio distingue tra due tipi di rischio:

a) rischio non sistemico o idiosincratico (diversificabile), ovvero il rischio specifico di una particolare attività o passività;
b) rischio sistemico (non diversificabile), ovvero il rischio comune condiviso da un'attività o da una passività con gli altri elementi di un portafoglio diversificato.

La teoria delle scelte di portafoglio sostiene che, in un mercato in equilibrio, gli operatori di mercato saranno compensati soltanto per l'assunzione del rischio sistemico relativo ai flussi finanziari. (In mercati inefficienti, ovvero non in equilibrio, potrebbero essere disponibili altre forme di rendimento o compenso.)

B25 Il Metodo 1 della tecnica del valore attuale atteso rettifica i flussi finanziari attesi di un'attività per tener conto del rischio sistemico (ossia di mercato) sottraendo un premio per il rischio in disponibilità liquide (ossia i flussi finanziari attesi corretti per il rischio). Tali flussi finanziari attesi corretti per il rischio rappresentano l'equivalente di un flusso finanziario certo, attualizzato a un tasso di interesse senza rischio. Per equivalente di un flusso finanziario certo si intende un flusso finanziario atteso (come definito) corretto per il rischio, in modo che per un operatore di mercato sia indifferente negoziare un flusso finanziario certo per un flusso finanziario atteso. Per esempio, se un operatore di mercato intendeva negoziare un flusso finanziario atteso di CU1.200 per un flusso finanziario certo di CU1.000, CU1.000 è l'equivalente di un flusso finanziario certo di CU1.200 (ossia CU200 rappresenterebbe il premio per il rischio in disponibilità liquide). In tal caso, l'operatore di mercato non avrebbe preferenze in merito all'attività posseduta.

B26 Per contro, il Metodo 2 della tecnica del valore attuale atteso apporta una rettifica per il rischio sistemico (di mercato) applicando un premio per il rischio al tasso di interesse senza rischio. Di conseguenza, i flussi finanziari attesi sono attualizzati a un tasso corrispondente a un tasso atteso associato ai flussi finanziari ponderati per le probabilità (ossia un rendimento atteso). I modelli utilizzati per la determinazione del prezzo delle attività rischiose, come il Capital Asset Pricing Model, possono essere utilizzati per stimare il rendimento atteso. Poiché il tasso di attualizzazione utilizzato nella tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione è un rendimento relativo a flussi finanziari condizionati, è probabile che sia superiore al tasso di attualizzazione utilizzato nel Metodo 2 della tecnica del valore attuale atteso, che è un rendimento atteso relativo a flussi finanziari attesi o ponderati per le probabilità.

B27 Per illustrare i Metodi 1 e 2, si ipotizzi che un'attività abbia flussi finanziari attesi di CU780 in un anno determinati sulla base dei flussi finanziari possibili e delle probabilità sotto indicate. Il tasso di interesse senza rischio applicabile a flussi finanziari con orizzonte temporale di un anno è il 5 per cento, e il premio per il rischio sistemico per un'attività con lo stesso profilo di rischio è del 3 per cento.

 

Flussi finanziari possibili\Probabilità\Flussi finanziari ponderati per le probabilità

CU500 15% XCU75
CU 800 60% CU480
CU900 25% CU225
Flussi finanziari attesi   CU780

 

B28 In questa semplice rappresentazione, i flussi finanziari attesi (CU780) rappresentano la media dei tre risultati possibili ponderati in base alle probabilità. In situazioni più realistiche, potrebbero esservi molti risultati possibili. Tuttavia, per applicare la tecnica del valore attuale atteso, non è sempre necessario considerare le distribuzioni di tutti i flussi finanziari possibili utilizzando modelli e tecniche complessi. Piuttosto, potrebbe essere possibile sviluppare un numero limitato di scenari e probabilità discreti che riescano a catturare la serie di tutti i flussi finanziari possibili. Per esempio, un'entità potrebbe utilizzare flussi finanziari realizzati per un certo periodo storico rilevante, rettificati per tener conto dei cambiamenti nelle circostanze intervenute successivamente (per esempio, cambiamenti di fattori esterni, incluse le condizioni economiche o di mercato, tendenze di settore e concorrenza, nonché cambiamenti di fattori interni che interessano più specificamente l'entità), prendendo in considerazione le ipotesi degli operatori di mercato.

B29 In teoria, il valore attuale [ossia il fair value] dei flussi finanziari dell'attività dovrebbe essere uguale, sia che lo si determini con il Metodo 1 o con il Metodo 2, come evidenziato di seguito:

a) utilizzando il Metodo 1, i flussi finanziari attesi sono corretti per il rischio sistemico (di mercato). In assenza di dati di mercato che indichino direttamente l'ammontare della rettifica per il rischio, si potrebbe derivare tale rettifica da un modello di determinazione del prezzo di un'attività utilizzando il concetto di equivalenza di un flusso finanziario certo. Per esempio, la rettifica per il rischio (ossia il premio per il rischio in disponibilità liquide di CU22) potrebbe essere determinata utilizzando il premio per il rischio sistemico del 3 per cento (CU780 – [CU780 × (1,05/1,08)]), risultante in flussi finanziari attesi corretti per il rischio di CU758 (CU780 – CU22). CU758 è l'equivalente del flusso finanziario certo di CU780 ed è attualizzato al tasso di interesse senza rischio (5 per cento). Il valore attuale (ossia il fair value dell'attività è CU722 (CU758/1,05);
b) utilizzando il Metodo 2, i flussi finanziari attesi non sono corretti per il rischio sistemico (di mercato). Piuttosto, la correzione per tale rischio è incorporata nel tasso di attualizzazione. Pertanto, i flussi finanziari attesi sono attualizzati a un rendimento atteso dell'8 per cento (ossia il tasso di interesse senza rischio del 5 per cento più il premio per il rischio sistemico del 3 per cento). Il valore attuale (ossia il fair value) dell'attività è di CU722 (CU780/1,08).

B30 Quando, per misurare il fair value, si applica una tecnica del valore attuale atteso, è possibile utilizzare il Metodo 1 o il Metodo 2. La scelta del Metodo 1 o del Metodo 2 dipende dai fatti e dalle circostanze specifiche dell'attività o della passività da valutare, nella misura in cui siano disponibili dati sufficienti e i giudizi applicati.

 

APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DEL VALORE ATTUALE A PASSIVITÀ E A STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE DI UN'ENTITÀ NON POSSEDUTI DA TERZI COME ATTIVITÀ (PARAGRAFI 40 E 41)

B31 Quando utilizza la tecnica del valore attuale per misurare il fair value di una passività non posseduta da un terzo come attività (per esempio, una passività per smantellamenti), un'entità deve, tra l'altro, stimare i deflussi finanziari futuri che gli operatori di mercato prevedrebbero di sostenere nell'adempiere all'obbligazione. Tali deflussi finanziari futuri devono includere le aspettative degli operatori di mercato relativamente ai costi necessari per adempiere all'obbligazione e il compenso che un operatore di mercato richiederebbe per assumere l'obbligazione. Tale compenso comprende la remunerazione che un operatore di mercato richiederebbe per:

a) intraprendere l'attività (ossia il valore dell'adempimento all'obbligazione per esempio utilizzando risorse che potrebbero essere utilizzate per altre attività); e
b) assumere il rischio associato all'obbligazione (ossia un premio per il rischio che rifletta il rischio che i deflussi finanziari effettivi potrebbero differire dai deflussi finanziari attesi; vedere paragrafo B33).

B32 Per esempio, una passività non finanziaria non contiene un rendimento contrattuale e, per tale passività, non esiste un rendimento di mercato osservabile. In alcuni casi, non sarà possibile distinguere le componenti della remunerazione richiesta dagli operatori di mercato (per esempio, quando utilizzano il prezzo che un appaltatore terzo applicherebbe su una base tariffaria prefissata). In altri casi, un'entità deve stimare tali componenti separatamente (per esempio, quando si utilizza il prezzo che un terzo appaltatore praticherebbe garantendosi un margine aggiuntivo rispetto al costo, poiché in tal caso esso non sosterrebbe il rischio di future variazioni dei costi).

B33 Nella misurazione del fair value di una passività oppure di uno strumento rappresentativo di capitale dell'entità non posseduto da un terzo come attività, un'entità può includere un premio per il rischio in uno dei seguenti modi:

a) rettificando i flussi finanziari (ossia come aumento nell'ammontare dei deflussi finanziari); o
b) rettificando il tasso utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri ai rispettivi valori attuali (ossia come riduzione del tasso di attualizzazione).

Un'entità deve assicurarsi di evitare duplicazioni o l'omissione di correzioni per il rischio. Per esempio, se i flussi finanziari stimati vengono aumentati per considerare il compenso per l'assunzione del rischio associato all'obbligazione, il tasso di attualizzazione non deve essere rettificato per riflettere tale rischio.

 

INPUT DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE (PARAGRAFI 67–71)

B34 Tra gli esempi di mercati in cui gli input potrebbero essere osservabili per alcune attività e passività (per esempio, strumenti finanziari) si includono:

a) i mercati dei valori mobiliari. In un mercato dei valori mobiliari, i prezzi di chiusura sono prontamente disponibili e generalmente rappresentativi del fair value. Un esempio di tale mercato è la Borsa Valori di Londra (London Stock Exchange);
b) i mercati a scambi diretti e assistiti. Su tali mercati le negoziazioni si svolgono tra gli intermediari finanziari (dealer - che acquistano o vendono per proprio conto), fornendo così liquidità attraverso l'utilizzo del proprio capitale per tenere in magazzino determinate quantità degli elementi per i quali assicurano l'esistenza di un mercato. Tipicamente, i prezzi denaro e lettera (che rappresentano, rispettivamente, il prezzo al quale l'intermediario intende acquistare e il prezzo al quale l'intermediario è disposto a vendere) sono più prontamente disponibili dei prezzi di chiusura. I mercati over-the-counter (i cui prezzi sono pubblici) sono mercati a scambi diretti e assistiti. Esistono mercati a scambi diretti e assistiti anche per altre attività e passività, inclusi alcuni strumenti finanziari, merci e attività fisiche (per esempio, macchinari di seconda mano);
c) mercati a scambi intermediati. In un mercato a scambi intermediati, i broker mettono in contatto acquirenti e compratori ma non possono negoziare per conto proprio. In altri termini, i broker non utilizzano capitale proprio per tenere in magazzino quantità degli elementi per i quali devono assicurare la presenza di un mercato. Il broker conosce i prezzi offerti e richiesti dalle rispettive parti, ma generalmente le parti non conoscono i prezzi delle controparti. Talvolta sono disponibili i prezzi delle operazioni concluse. I mercati a scambi intermediati includono le piattaforme elettroniche di negoziazione, sulle quali vengono associati gli ordini di acquisto e di vendita, e i mercati immobiliari commerciali e residenziali;
d) mercati a scambi diretti e autonomi. In un mercato a scambi diretti e autonomi, le operazioni, le emissioni e le rivendite sono negoziate autonomamente, senza intermediari. È possibile rendere pubbliche poche informazioni su tali operazioni.

 

GERARCHIA DEL FAIR VALUE (PARAGRAFI 72–90)

Input di Livello 2 (paragrafi 81-85)

B35 Esempi di input di Livello 2 per particolari attività e passività includono:

a) un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile basato sul tasso swap LIBOR (London Interbank Offered Rate). Un input di Livello 2 sarebbe il tasso LIBOR se tale tasso è osservabile a intervalli normalmente quotati per l'intera durata dello swap;
b) un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile basato su una curva dei rendimenti denominata in una valuta estera. Un input di Livello 2 sarebbe il tasso swap basato su una curva dei rendimenti denominata in una valuta estera osservabile a intervalli normalmente quotati per l'intera durata dello swap. Ciò si verifica se la durata dello swap è di 10 anni e tale tasso è osservabile a intervalli normalmente quotati per un periodo di 9 anni, a condizione che qualsiasi ragionevole estrapolazione della curva dei rendimenti per il decimo anno non sia significativa per la misurazione del fair value dello swap nella sua interezza;
c) un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile basato sul tasso applicato alla clientela primaria da una banca specifica. Un input di Livello 2 sarebbe il tasso applicato alla clientela primaria da parte di una banca, derivato tramite estrapolazione se i valori estrapolati sono supportati da dati di mercato osservabili, per esempio, attraverso una correlazione con un tasso di interesse osservabile per l'intera durata dello swap;
d) opzione con scadenza di 3 anni su azioni negoziate in una borsa valori. Un input di Livello 2 sarebbe la volatilità implicita delle azioni derivata attraverso una estrapolazione fino all'anno 3 se sussistono entrambe le condizioni seguenti:

i) sono osservabili prezzi per le opzioni su azioni con scadenza a uno e a due anni;
ii) la volatilità implicita estrapolata di un'opzione con scadenza a tre anni è supportata da dati di mercato osservabili per l'intera durata dell'opzione. In tal caso, la volatilità implicita potrebbe essere derivata attraverso una estrapolazione dalla volatilità implicita delle opzioni sulle azioni con scadenza a uno e due anni e supportata dalla volatilità implicita delle opzioni con scadenza a tre anni su azioni dell'entità comparabili, a condizione che venga stabilita una correlazione con le volatilità implicite con scadenza a uno e due anni;


e) contratto di concessione di licenza. Per un contratto di concessione di licenza acquisito in un'aggregazione aziendale e di recente negoziato con una parte non correlata dall'entità acquisita (una delle parti del contratto di concessione di licenza), un input di Livello 2 sarebbe la percentuale della royalty stabilita nel contratto con la parte non correlata all'inizio dell'accordo;
f) rimanenze di prodotti finiti presso un punto vendita al dettaglio. Per quanto riguarda le rimanenze di prodotti fini acquisiti in un'aggregazione aziendale, un input di Livello 2 sarebbe un prezzo praticato a clienti in un mercato al dettaglio o un prezzo praticato ai commercianti al dettaglio in un mercato all'ingrosso, rettificato per riflettere le differenze tra la condizione e la localizzazione dell'elemento delle rimanenze e gli elementi delle rimanenze comparabili (ossia similari), in modo che la misurazione del fair value rifletta il prezzo che si percepirebbe in un'operazione per la vendita delle rimanenze a un altro dettagliante che completerebbe gli sforzi di vendita necessari. Concettualmente, la valutazione del fair value sarebbe la stessa, sia che le rettifiche vengano apportate a un prezzo al dettaglio (verso il basso), sia a un prezzo all'ingrosso (verso l'alto). Generalmente, per la valutazione del fair value deve essere utilizzato il prezzo che richiede la quantità minima di rettifiche soggettive.
g) un edificio posseduto e utilizzato. Un input di Livello 2 sarebbe il prezzo per metro quadro dell'edificio (un multiplo di valutazione) derivato da dati di mercato osservabili, per esempio, multipli derivati dai prezzi praticati in operazioni osservate che interessano edifici comparabili (ossia similari) in località similari;
h) Unità generatrice di flussi finanziari. Un input di livello 2 sarebbe un multiplo di valutazione (per esempio, un multiplo degli utili o dei ricavi o una misura di rendimento analoga) derivato da dati di mercato osservabili (per esempio, multipli derivati da prezzi in operazioni osservate che interessano attività aziendali comparabili (ossia similari), prendendo in considerazione fattori operativi, di mercato, finanziari e non finanziari.

 

Input di Livello 3 (paragrafi 86-90)

B36 Esempi di input di Livello 3 per particolari attività e passività includono:

a) swap su valute a lungo termine. Un input di Livello 3 sarebbe un tasso di interesse in una valuta specifica che non è osservabile e non può essere supportata da dati di mercato osservabili a intervalli normalmente quotati, o in altro modo, per l'intera durata del contratto di swap su valute. I tassi di interesse in uno swap su valute sono i tassi swap calcolati in base alle curve dei rendimenti dei rispettivi paesi.
b) opzione con scadenza di 3 anni su azioni negoziate in una borsa valori. Un input di Livello 3 sarebbe la volatilità storica, ossia la volatilità delle azioni derivata dai prezzi storici delle azioni. Generalmente, la volatilità storica non rappresenta le aspettative correnti degli operatori di mercato sulla volatilità futura, anche se è l'unica informazione disponibile per determinare il prezzo di un'opzione.
c) Interest rate swap. Un input di Livello 3 sarebbe una rettifica di un prezzo consensuale medio di mercato (non vincolante) per lo swap sviluppato utilizzando dati non direttamente osservabili e che non possono essere altrimenti supportati da dati di mercato osservabili.
d) Passività per smantellamento assunta in un'aggregazione aziendale. Un input di Livello 3 sarebbe una stima corrente utilizzando i dati propri dell'entità relativi ai deflussi finanziari da corrispondere per adempiere all'obbligazione (incluse le aspettative degli operatori di mercato in merito ai costi di adempimento dell'obbligazione e al compenso che un operatore di mercato richiederebbe per assumere l'obbligazione di smantellare l'attività) qualora non vi siano informazioni ragionevolmente disponibili che indichino che gli operatori di mercato adotterebbero
ipotesi diverse. Tale input di Livello 3 sarebbe utilizzato in una tecnica del valore attuale in combinazione con altri dati, per esempio un tasso di interesse corrente senza rischio o un tasso senza rischio corretto per il merito creditizio, se l'impatto del merito di credito dell'entità sul fair value della passività si riflette nel tasso di attualizzazione piuttosto che nella stima dei deflussi finanziari futuri.
e) Unità generatrice di flussi finanziari. Un input di Livello 3 sarebbe una previsione finanziaria (per esempio, dei flussi finanziari o dell'utile (perdita) di esercizio) sviluppata utilizzando i dati propri dell'entità in mancanza di informazioni ragionevolmente disponibili che indichino che gli operatori di mercato adotterebbero ipotesi diverse.

 

VALUTAZIONE DEL FAIR VALUE NEI CASI IN CUI I VOLUMI O I LIVELLI DI ATTIVITÀ DI UNA ATTIVITÀ O DI UNA PASSIVITÀ SI SONO NOTEVOLMENTE RIDOTTI

B37 Il fair value di un'attività o di una passività potrebbe essere influenzato da una riduzione significativa dei volumi o del livello di attività rispetto alla loro normale attività di mercato (oppure a quella di attività o passività similari). Per stabilire se, in base alle evidenze disponibili, si sia verificata una riduzione significativa dei volumi o dei livelli di attività relativamente a tali attività o passività, un'entità deve valutare l'importanza e la rilevanza di fattori quali:

a) presenza di un numero esiguo di operazioni concluse di recente;
b) le quotazioni dei prezzi non sono elaborate utilizzando le informazioni correnti;
c) le quotazioni dei prezzi variano in misura consistente nel tempo o tra i diversi “market-maker” (per esempio, in alcuni mercato a scambi intermediati);
d) è dimostrabile che gli indici che in precedenza erano altamente correlati ai fair value (valori equi) dell'attività o della passività sono ora non più correlati in base alle recenti indicazioni di fair value di quell'attività o passività;
e) presenza di un incremento significativo dei premi impliciti per il rischio di liquidità, dei rendimenti o degli indicatori di performance (come i tassi di insolvenza o la gravità delle perdite) delle operazioni osservate o dei prezzi quotati rispetto alla stima dell'entità in merito ai flussi finanziari attesi, considerando tutti i dati di mercato disponibili sui rischi dl credito e sugli altri rischi di insolvenza dell'attività o della passività;
f) presenza di un ampio scarto denaro-lettera (bid-ask spread) o di un aumento significativo dello stesso;
g) un significativo ridimensionamento del livello delle attività del mercato, o addirittura una totale assenza di operatività, per nuove emissioni (ossia un mercato primario) dell'attività o della passività, ovvero di attività o passività similari;
h) scarsità di informazioni pubbliche disponibili (per esempio, nel caso di operazioni che hanno luogo in un mercati a scambi diretti e autonomi).

B38 Se una entità stabilisce che si è verificata una riduzione significativa del volume o del livello di operatività dell'attività o della passività in relazione alla normale operatività del mercato per quell'attività o passività (oppure per attività o passività similari), è necessario analizzare ulteriormente le operazioni o i prezzi quotati. Una riduzione del volume o del livello di operatività di per sé può non essere indicativa del fatto che un prezzo di un'operazione o un prezzo quotato non siano rappresentativi del fair value, né del fatto che un'operazione in quel mercato non sia regolare. Tuttavia, se un'entità stabilisce che un prezzo di un'operazione o un prezzo quotato non rappresenta il fair value (per esempio, possono esservi operazioni che non sono regolari), sarà necessaria una rettifica delle operazioni, ovvero dei prezzi quotati, se l'entità utilizza tali prezzi come base per la valutazione del fair value, e tale rettifica può essere significativa per la valutazione del fair value nella sua interezza. Le rettifiche possono essere necessarie anche in altre circostanze (per esempio, quando un prezzo per un'attività similare necessita di una rettifica significativa per essere comparabile all'attività da valutare o quando il prezzo è obsoleto).

B39 Il presente IFRS non prescrive una metodologia per apportare rettifiche significative a prezzi di operazioni o prezzi quotati. Vedere i paragrafi 61–66 e B5–B11 per una discussione sull'utilizzo delle tecniche di valutazione del fair value. Indipendentemente dalla tecnica di valutazione utilizzata, un'entità deve applicare le correzioni per il rischio più appropriate, incluso un premio per il rischio che rifletta l'importo che gli operatori di mercato richiederebbero a titolo di compenso per l'incertezza inerente ai flussi finanziari di un'attività o passività (vedere paragrafo B17). Altrimenti, la valutazione non rappresenterebbe fedelmente il fair value. In alcuni casi, può risultare difficile determinare una correzione per il rischio appropriata. Tuttavia, il grado di difficoltà di per sé non è un motivo sufficiente per escludere una correzione per il rischio. La correzione per il rischio deve riflettere una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione, alle condizioni di mercato correnti.

B40 Se si è verificata una riduzione significativa del volume o del livello di operatività dell'attività o della passività, può essere opportuno cambiare la tecnica di valutazione o utilizzare più tecniche di valutazione (per esempio, l'utilizzo congiunto del metodo della valutazione di mercato e della tecnica del valore attuale). Nel valutare le indicazioni del fair value risultanti dall'utilizzo di più tecniche di valutazione, un'entità deve considerare la ragionevolezza dell'intervallo di valori relativi alle valutazioni del fair value. La finalità è di determinare il punto più rappresentativo del fair value all'interno dell'intervallo di valori, alle condizioni di mercato correnti. Un intervallo molto ampio di valori relativi alle misurazioni del fair value può denotare la necessità di ulteriori analisi.

B41 La finalità di una valutazione del fair value resta la stessa anche in presenza di una riduzione significativa dei volumi o del livello di operatività di un'attività o di una passività. Il fair value è il prezzo che si percepirebbe dalla vendita di un'attività o si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione (ossia non in una liquidazione forzosa o una vendita sottocosto) tra operatori di mercato alla data di valutazione alle condizioni di mercato correnti.

B42 La stima del prezzo al quale gli operatori di mercato sarebbero disposti a effettuare un'operazione alla data di valutazione, nelle condizioni di mercato correnti, se si è verificata una riduzione significativa dei volumi o del livello di operatività dell'attività o della passività, dipende dai fatti e dalle circostanze alla data di valutazione e richiede un giudizio. L'intenzione di un'entità di detenere l'attività oppure di estinguere o altrimenti adempiere alla passività non è rilevante ai fini della valutazione del fair value, poiché il fair value è una valutazione basata su dati di mercato, non una valutazione specifica dell'entità.

 

Identificazione di operazioni non regolari

B43 È più difficile determinare se un'operazione è regolare (o non regolare) se si è verificata una riduzione significativa dei volumi o del livello di operatività dell'attività o della passività relativamente alla normale attività del mercato per quell'attività o passività (oppure per attività o passività similari). In tali circostanze, non è opportuno concludere che tutte le operazioni effettuate in quel mercato non sono regolari (ossia sono liquidazioni forzose o vendite sottocosto). Le circostanze che possono indicare che un'operazione non è regolare possono essere:

a) l'assenza di un'adeguata esposizione al mercato per un periodo antecedente alla data di valutazione, tale da consentire quelle attività di marketing che sono d'uso e consuetudine per operazioni riguardanti tali attività e passività, alle condizioni di mercato correnti;
b) nonostante la presenza di un periodo di attività di marketing che sono d'uso e consuetudine, il venditore ha commercializzato l'attività o la passività a un unico operatore di mercato;
c) il venditore è in bancarotta o amministrazione controllata, o vi si sta approssimando (ossia, il venditore è insolvente);
d) al venditore ha dovuto vendere per soddisfare requisiti normativi o legislativi (ossia, il venditore è stato costretto);
e) il prezzo dell'operazione è significativamente diverso da quello di altre operazioni recenti per la stessa attività o passività, o per un'attività o passività similare. L'entità deve valutare tutte le circostanze per determinare se, in base alle evidenze disponibili, l'operazione è regolare.

B44 Nel valutare il fair value o nello stimare i premi per il rischio di mercato, un'entità deve considerare tutti i fattori seguenti:

a) se l'evidenza indica che un'operazione non è regolare l'entità deve attribuire un peso irrilevante [rispetto ad altri indicatori del fair value], se non addirittura nullo, al prezzo dell'operazione;
b) se l'evidenza indica che un'operazione è regolare, un'entità deve prendere in considerazione il prezzo dell'operazione. L'entità del peso attribuito al prezzo dell'operazione rispetto ad altre indicazioni del fair value dipenderà dai fatti e dalle circostanze seguenti:


i) il volume dell'operazione;
ii) la comparabilità dell'operazione con l'attività o passività da valutare;
iii) la prossimità dell'operazione alla data di valutare;


c) se un'entità non dispone di informazioni sufficienti per definire se un'operazione è regolare, deve prendere in considerazione il prezzo dell'operazione. Tuttavia, il prezzo dell'operazione può non rappresentare il fair value [ossia, il prezzo dell'operazione non è necessariamente l'unico criterio, né il più importante, per la valutazione del fair value o per la stima dei premi per il rischio di mercato]. Se un'entità non dispone di informazioni sufficienti per stabilire se particolari operazioni sono regolari, deve attribuire un peso minore a tali operazioni rispetto ad altre operazioni palesemente regolari.

Un'entità non deve effettuare ricerche approfondite per stabilire se un'operazione è regolare, ma non deve neanche ignorare le informazioni ragionevolmente disponibili. Quando un'entità è una delle parti di un'operazione, si presume che disponga di informazioni sufficienti per stabilire se l'operazione è regolare.

 

Utilizzo di prezzi quotati forniti da terzi

B45 Il presente IFRS non preclude l'utilizzo di prezzi quotati forniti da terzi, come i servizi di determinazione dei prezzi o i broker, se un'entità ha stabilito che i prezzi quotati forniti da tali terzi sono determinati in conformità al presente IFRS.

B46 Qualora si sia verificata una riduzione significativa dei volumi o del livello di operatività dell'attività o della passività, un'entità deve valutare se i prezzi quotati forniti da terzi sono stati determinati utilizzando informazioni correnti che riflettano regolari operazioni di mercato o una tecnica di valutazione che rifletta le ipotesi degli operatori di mercato (incluse le ipotesi sui rischi). Nell'attribuzione di un peso a un prezzo quotato come input per la valutazione del fair value, un'entità ripone un'importanza minore [rispetto ad altre indicazioni del fair value che riflettono i risultati delle operazioni] alle quotazioni che non riflettono il risultato delle operazioni.

B47 Inoltre, la natura di una quotazione (per esempio, se la quotazione è un prezzo indicativo o un'offerta vincolante) dovrà essere presa in considerazione nel ponderare le evidenze disponibili, dando maggiore importanza alle quotazioni fornite da terzi che rappresentano offerte vincolanti.

 

APPENDICE C - DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In vigore dal 1 gennaio 2013

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS e ha la stessa autorità delle altre parti dell'IFRS.


DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

C1 L'entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente IFRS a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

C2 Il presente IFRS deve essere applicato prospetticamente, dall'inizio del primo esercizio in cui esso è applicato per la prima volta.

C3 Le disposizioni informative del presente IFRS non devono essere applicate alle informazioni comparative fornite per esercizi antecedenti alla prima applicazione del presente IFRS.

C4 Il Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 52. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. L'entità deve applicare tale modifica prospetticamente a partire dall'inizio dell'esercizio in cui l'IFRS 13 era stato inizialmente applicato. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

C5 L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 52. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 9.

C6 L'IFRS 16 Leasing, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 6. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.