PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
SIC n.21 - IASB (*) (**)

Imposte sul reddito - Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili

(*) Principio adottato dall' art. 1, Regolamento 3 novembre 2008, n. 1126/2008
(**) Il documento è stato modificato dall'Appendice, punto A3, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA
SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
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1 - 2
3 - 6
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REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -



RIFERIMENTI

- IAS 8 IFRS contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
- IAS 12 Imposte sul reddito
- IAS 16 Immobili, impianti e macchinari (rivisto nella sostanza nel 2003)
- IAS 40 Investimenti immobiliari (rivisto nella sostanza nel 2003)

 

PROBLEMA

1 Secondo quanto previsto dallo IAS 12.51 , la quantificazione delle passività e delle attività fiscali differite deve riflettere gli effetti fiscali che derivano dalla modalità con cui l'entità si attende, alla data di chiusura dell'esercizio, di recuperare o estinguere il valore contabile di quelle attività e passività che danno luogo a differenze temporanee.

2 Lo IAS 12.20 osserva che la rivalutazione di un'attività non sempre influisce sul reddito imponibile (perdita fiscale) dell'esercizio in cui ha luogo tale rivalutazione e che il valore ai fini fiscali dell'attività può non essere rettificato a seguito della rivalutazione. Se il recupero futuro del valore contabile risulterà imponibile, qualsiasi differenza tra il valore contabile dell'attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali costituisce una differenza temporanea e dà luogo a una passività o a una attività fiscale differita.

3 La problematica consiste nel definire come interpretare il termine "recupero" con riferimento a un'attività che non è ammortizzata (attività non ammortizzabile) e che è rivalutata secondo quanto previsto dal paragrafo 31 dello IAS 16 .

4 La presente IFRS inoltre si applica agli investimenti immobiliari che sono riportati ai valori rivalutati secondo lo IAS 40.33 , ma che sarebbero considerati non ammortizzabili se si fosse applicato lo IAS 16 .

IFRS

5 Le passività o le attività fiscali differite che originano dalla rivalutazione di un'attività ritenuta non ammortizzabile secondo quanto previsto dallo IAS 16.31 devono essere quantificate facendo riferimento agli effetti fiscali che deriverebbero dal recupero del valore contabile di quell'attività attraverso una vendita, indipendentemente dal criterio di valutazione del valore contabile di tale attività. In relazione a ciò, se la normativa fiscale prevede una specifica aliquota fiscale applicabile all'importo imponibile originato dalla vendita di un bene, la quale risulta differente rispetto all'aliquota fiscale applicabile all'importo imponibile originato dall'uso del bene, la prima aliquota è utilizzata nella quantificazione della passività o della attività fiscale differita collegata ad attività non ammortizzabili.

 

DATA DI APPROVAZIONE

Agosto 1999

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente IFRS entra in vigore il 15 luglio 2000. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8 .