PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
SIC n.31 - IASB (*) (**)

Ricavi - Operazioni di baratto comprendenti attività pubblicitaria

(*) Principio adottato dall' art. 1, Regolamento 3 novembre 2008, n. 1126/2008
(**) Il documento è stato modificato dall'Appendice, punto A3, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008.
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA
SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
-
1 - 4
5
-
-
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -



RIFERIMENTI

- IAS 8 IFRS contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
- IAS 18 Ricavi

 

PROBLEMA

1 Un'entità (venditore) può accordarsi per una operazione di baratto al fine di fornire servizi pubblicitari in cambio di altri servizi pubblicitari dal suo cliente (cliente). Tale pubblicità può essere diffusa in internet o tramite cartelloni pubblicitari, annunci su televisione o radio, pubblicazioni su periodici o quotidiani, o tramite altro mezzo.

2 In alcuni casi, non vi è scambio di denaro o di altro corrispettivo tra le entità. In alcune altre circostanze, possono essere scambiati importi uguali o approssimativamente uguali di denaro o altro corrispettivo.

3 Un venditore che fornisce servizi pubblicitari nel corso dello svolgimento della propria attività ordinaria rileva i ricavi in base a quanto disposto dallo IAS 18 da una operazione di baratto che comprende una pubblicità quando, tra le altre condizioni, i servizi scambiati sono dissimili ( IAS 18.12 ) e l'importo del ricavo può essere valutato attendibilmente [ IAS 18.20 , lettera a)]. La presente IFRS si applica solamente ad uno scambio di servizi dissimili. Uno scambio di servizi pubblicitari simili non è una operazione che genera ricavi in base a quanto disposto dallo IAS 18.

4 Il problema consiste nel determinare sotto quali circostanze un venditore può attendibilmente valutare il ricavo al fair value (valore equo) dei servizi pubblicitari ricevuti o forniti in una operazione di baratto.

 

IFRS

5 Il ricavo derivante da una operazione di baratto comprendente pubblicità non può essere valutato attendibilmente al fair value (valore equo) dei servizi pubblicitari ricevuti. Per altro, un venditore può attendibilmente valutare il ricavo al fair value (valore equo) dei servizi pubblicitari che fornisce in una operazione di baratto, facendo riferimento solo a operazioni non di baratto che:

a) comprendono pubblicità simile alla pubblicità contenuta nella operazione di baratto;
b) si verificano frequentemente;
c) rappresentano un numero di operazioni e un importo prevalente se comparato con tutte le operazioni che concernono l'erogazione di servizi pubblicità simili alla pubblicità prevista nella operazione di baratto;
d) sono sotto forma di denaro e/o altre forme di corrispettivo (per esempio, titoli negoziabili, attività non monetarie, e altri tipi di servizi) che hanno un fair value (valore equo) attendibilmente valutabile; e
e) non hanno la medesima controparte presente nella operazione di baratto.

 

DATA DI APPROVAZIONE

Maggio 2001

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente IFRS entra in vigore a partire dal 31 dicembre 2001. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.